(massima n. 1)
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 30 giugno 2016).