Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente(1) o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [1061, 1062] o per destinazione del padre di famiglia [1062](2).
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente(1) o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione [1061, 1062] o per destinazione del padre di famiglia [1062](2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20325/2021
Nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.Cass. civ. n. 11834/2021
Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle).Cass. civ. n. 22579/2020
Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.(Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno).Cass. civ. n. 20902/2020
Difetta della legittimazione passiva il soggetto convenuto in giudizio per la dichiarazione del diritto di servitù di passaggio sul suo terreno, acquisito per usucapione, il quale abbia alienato il proprio fondo prima di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio, pur richiesta dalla controparte prima dell'alienazione del terreno, posto che nei suoi confronti il procedimento notificatorio si perfeziona al momento in cui l'atto è stato da lui ricevuto.Cass. civ. n. 21003/2019
L'indagine sulla sussistenza, ad opera del proprietario del fondo servente, di atti di violazione o turbativa della servitù va condotta con riferimento all'estensione ed alle modalità di esercizio della servitù medesima, come fissate dal titolo costitutivo, e, pertanto, deve tenere conto anche delle specificazioni che tale titolo contenga in ordine alla "utilitas", ove le stesse non abbiano mero valore indicativo, ma valgano a qualificare e delimitare il diritto.Cass. civ. n. 13818/2019
La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso; ne consegue che ogni apprezzabile variazione delle modalità possessorie interrompe il corso dell'usucapione e dà luogo a una nuova decorrenza del relativo termine. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che, ai fini della decorrenza del tempo per la usucapione ventennale, aveva unificato l'esercizio di una servitù veicolare ed uno successivo carraio e di parcheggio senza distinguere le diverse modalità di esercizio del possesso, intervenute a seguito del mutamento di destinazione del fondo dominante da agricola a turistico alberghiera e di ristorazione).Cass. civ. n. 13223/2019
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.Cass. civ. n. 10169/2018
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della costituzione di una servitù di veduta,la sottoscrizione congiunta, da parte dei proprietari confinanti, di una denuncia di inizio di attività finalizzata alla ricostruzione del muro di confine). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/08/2013).Cass. civ. n. 19294/2006
Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione - stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - deriva che, se la P.A. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica perchè agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente, e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino ad usucapirlo, nonchè il credito indennitario. Ne consegue che l'accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo " ab origine" il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito. (Regola competenza).Cass. civ. n. 17301/2006
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo. (Rigetta, App. Lecce, 4 Dicembre 2002).
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
La servitù di passaggio descritta corrisponde alla servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 del c.c., relativa a fondo circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
Il proprietario del fondo servente sta attuando un comportamento illecito, che viola la disposizione dell'art. 1067 del c.c., comma secondo: egli, infatti, impedendo il passaggio dell'autovettura del titolare della servitù, compie azione tesa a diminuire l'esercizio della stessa o a renderla meno agevole.
Se le parti non riescono a raggiungere un accordo stragiudiziale, sarà necessario che il titolare della servitù ne faccia riconoscere in giudizio l'esistenza ex art. 1079 del c.c., chiedendo che siano fatti cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Il proprietario del fondo servente sarà tenuto al ripristino dello stato di fatto precedente all'inizio del comportamento illecito, nonché al risarcimento dei danni eventualmente cagionati (ad esempio, ritardi nella vendita del terreno o addirittura mancate vendite).