Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'
economia pubblica, messa in pericolo da nocumenti causati alla produzione nazionale di
beni di largo consumo.
Trattasi di
reato di evento, in quanto è comunque necessario che la condotta di distruzione delle
materie prime cagioni un effettivo danno all produzione nazionale, deducendosi dunque che è necessario un macro-evento distruttivo.
Il delitto è a forma libera e l'elemento soggettivo consiste nella volontà di
distruggere materie prime, con la rappresentazione di poter determinare un danno alla produzione nazionale, senza che però sia necessario il dolo specifico di tale macro-evento.
///SPIEGAZIONE ESTESA
L'art.
499 del c.p. punisce chi, volontariamente, renda inutilizzabili
materie prime, prodotti agricoli o industriali, o, ancora,
mezzi di produzione, al fine di cagionare un grave
danno alla produzione nazionale o far venir meno, in misura notevole, merci di uso comune.
Si tratta di un'ipotesi di
reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque.
La
condotta tipica può consistere sia in
azioni che in
omissioni, purché ne derivi la
distruzione o l'
inutilizzabilità, reale e illegittima, di materie prime, prodotti agricoli o industriali o mezzi di produzione. Si tratta di un reato a
forma libera, per cui la condotta può essere realizzata in vari modi. Tuttavia, se questi costituiscono un autonomo titolo di reato, si può avere un
concorso di reati.
Qualora, però, venga realizzato un vero e proprio
annientamento della cosa nella sua materialità ed essenza specifica, per aversi il
delitto in esame è sufficiente che il
bene sia reso
inutilizzabile rispetto a quella che è la sua normale funzione o utilizzazione.
Nel caso in cui il soggetto agente, contestualmente, distrugga sia materie prime che prodotti o mezzi di produzione, il delitto si considera
unico.
Oggetto materiale del delitto in esame possono essere le materie prime, i prodotti agricoli o industriali, oppure i mezzi di produzione. Per
materie prime si intendono le cose che si trovano allo stato naturale o che, comunque, siano destinate ad una lavorazione ulteriore da parte delle industrie a cui sono necessarie. I
prodotti agricoli sono, invece, i beni che derivano, come proprio frutto, dall'industria agricola; mentre sono
prodotti industriali quelli che derivano dalle varie industrie e sono destinati al consumo. Sono, infine,
mezzi di produzione quei beni utili all'esercizio delle varie attività industriali e che servono per la realizzazione dei loro prodotti.
Il reato di distruzione di materie prime, prodotti o mezzi di produzione è un
reato di evento, essendo necessario, per il suo perfezionamento, che la condotta criminosa cagioni un
grave danno alla
produzione nazionale, in relazione alle condizioni generali dei mercati nazionali al momento del fatto, o, quantomeno, una
notevole diminuzione di merci di comune o largo
consumo, anche su base locale. Per merci di comune o largo consumo si intendono quelle necessarie a soddisfare i bisogni della generalità della popolazione, sia che risultino essenziali per la vita, come gli alimenti, sia che costituiscano un comune oggetto di
scambio o di negoziazione commerciale, come ad es. le materie prime.
Nel caso in cui si verifichino
danni ulteriori rispetto a quelli tipizzati dall'art.
499 c.p., si avrà un
concorso di reati.
Il reato in esame si considera
consumato nel momento in cui si verifica il grave
danno alla produzione nazionale o la notevole
diminuzione della disponibilità di beni di consumo.
È, dunque, ammesso il
tentativo, che si avrà nel caso in cui l'evento non si verifichi per motivi estranei alla volontà dell'agente.
Per quanto riguarda, infine, l'elemento psicologico, è richiesto il
dolo specifico, quale
volontà di
distruggere materie prime, prodotti o mezzi di produzione, al fine specifico di cagionare un grave danno alla produzione nazionale o una notevole diminuzione dei beni di consumo. Qualora
manchi il dolo specifico, la condotta dell'agente, ricorrendone i presupposti, può integrare altre fattispecie di reato, come ad es. il danneggiamento.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA