(massima n. 1)
Non sono in contrasto con l'art. 42 cost. le norme del d. lgs. lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, come integrato e modificato dal d. lgs. lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dal d. lgs. C.P.S. 6 settembre 1946, n. 89, dal d. lgs. C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla l. 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 l. 11 febbraio 1971, n. 11, che hanno previsto l'espropriazione di terre incolte non con finalitą sanzionatorie nei confronti dei proprietari, ma in considerazione del fatto obiettivo della non coltivazione o della insufficiente coltivazione dei terreni agricoli.