(massima n. 1)
In tema di crediti maturati dai consorzi agrari nelle gestioni, per conto e nell'interesse dello Stato, di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la disciplina di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (come integrata e modificata dall'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che ha previsto l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, delle controversie relative ai predetti crediti ed accessori pendenti al momento di entrata in vigore della legge, si applica anche nelle controversie aventi ad oggetto un diritto di credito riveniente da una gestione di ammassi che č stata svolta e ha esaurito i suoi effetti prima dell'abrogazione ad opera del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, art. 9 bis, atteso che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattivitā, fissato dall'art. 11 disp. gen., comporta che la norma sopravvenuta č inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici giā esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti giā verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. (Rigetta, App. Roma, 14 Luglio 2003).