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Titolo V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della prescrizione e della decadenza

Capo I - Della prescrizione

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Della sospensione della prescrizione

Sezione III - Dell'interruzione della prescrizione

Sezione IV - Del termine della prescrizione

Capo II - Della decadenza

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1196 Gli istituti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione estintiva, disciplinati promiscuamente dal codice del 1865, vengono nel nuovo codice, in conformità del voto della prevalente dottrina, nettamente distinti, come esige la profonda diversità degli elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. La prima - che nel nuovo codice è costantemente designata col termine di usucapione trova, come modo di acquisto dei diritti reali, la sua disciplina nel libro della proprietà; la seconda - che è designata col solo termine di prescrizione, senz'alcuna aggiunta - trova, come modo di estinzione dei diritti in genere, la la tutela dei diritti, nel quale hanno pure sede quelle norme di carattere generale che estendono la loro efficacia a entrambi gli istituti.