(massima n. 1)
Posto che l'art. 2809, secondo comma, c.c. secondo cui il creditore per la realizzazione coattiva del suo diritto può sottoporre ad espropriazione forzata anche solo una parte dell'immobile ipotecato, soddisfacendosi sul ricavato per l'intero suo credito (sicché, se l'unico bene oggetto d'ipoteca è alienato per parti distinte, il creditore come può assoggettare ad espropriazione l'intero bene prescindendo, dal punto di vista oggettivo, dalla intervenuta separazione, così può assoggettare all'espropriazione solo una delle parti, sempre per la realizzazione dell'intero credito) — è norma dettata a protezione dell'interesse del creditore, il frazionamento della garanzia, con espropriabilità di un bene a preferenza di un altro, non è conseguibile per effetto di accordo intervenuto tra proprietario del bene ipotecato ed acquirenti di parti distinte dello stesso immobile.