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Articolo 853 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trasferimento dei diritti reali

Dispositivo dell'art. 853 Codice Civile

Nei trasferimenti coattivi [851] le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione [1031].

Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.

Spiegazione dell'art. 853 Codice Civile

Questioni attinenti al trasferimento dei diritti reali nella ricomposizione

Il trasferimento dei diritti reali costituisce forse il problema più delicato della ricomposizione nei rapporti di diritto privato. Nel quadro della bonifica, era stato disciplinato dall'art. 25 del R. D. 13 febbraio 1933: in realtà il tema è così delicato che le questioni non possono mancare, e la disciplina legislativa dovrebbe essere tanto precisa quanto minuziosa. Attenendosi alla disposizione del codice, ci si limiterà a qualche rilievo di maggior evidenza: la ricomposizione è un tema che meriterebbe uno studio approfondito.

La legge distingue i diritti reali di godimento da quelli di garanzia, e, rispetto ai primi, considera come gruppo a parte le servitù prediali.

1) Rispetto alle servitù prediali stabilisce che « nei trasferimenti coattivi » esse sono « abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione ». L'espressione « trasferimenti coattivi » va intesa in senso generale: non devono dunque ritenersi escluse le espropriazioni per pubblico interesse, perchè se è vero che normalmente con esse tutti i diritti di terzi sulla cosa si risolvono e si trasferiscono sulla indennità di espropriazione per pubblico interesse, perchè se è vero che normalmente con esse tutti i diritti di terzi sulla cosa si risolvono e si trasferiscono sulla indennità di espropriazione, non è meno vero che qui non tanto ci si preoccupa dei rapporti fra il proprietario espropriato e i terzi che avevano diritti reali sulla cosa, ma piuttosto delle “esigenze della nuova sistemazione”. Tanto più che si tratta qui di servitù, cioè di diritti che hanno origine dalle relazioni fra i fondi.

La trasformazione del regime delle servitù si attua, naturalmente, nel piano di riordinamento (si veda l'art. [[n855]]), il quale però costituirà il titolo a cui si dovrà far capo per dimostrazione l'esistenza e il contenuto delle servitù medesime. Esso costituirà anche mezzo di prova inoppugnabile per dimostrare l'estinzione delle servitù preesistenti alla ricomposizione e non mantenute con la nuova sistemazione.

2) Per gli altri diritti di godimento si possono fare due ipotesi: a) se essi gravavano su tutti i terreni dello stesso proprietario si trasferiranno sull'intero fondo che egli avrà in cambio; b) se non erano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario si trasferiranno soltanto « su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano ». Riguardo all'ipotesi b) è da rilevare che la porzione del nuovo cespite su cui devono gravare i diritti reali dovrebbe essere determinata, per evitare incertezze che potrebbero tornare a danno sia del proprietario, sia del titolare del diritto reale, sia dei terzi, nel piano di riordinamento. Anche a questo proposito uno spunto testuale si ricava dall'art. [[n855]] c.c., sebbene non possa ritenersi tale da fugare ogni dubbio: se tale determinazione non dovesse aver luogo nel piano di riordinamento, anche nel caso di semplice omissione, è evidente che vi potrebbe provvedere l'autorità giudiziaria su domanda del proprietario o del titolare del diritto reale, o di chiunque abbia costituito, anche successivamente, diritti reali sul nuovo fondo, in contraddittorio con le persone suddette. Ciò discende dai principi e trova conferma nel disposto di cui all'art. 856 c.c., che determina la competenza dell'autorità giudiziaria con riferimento alla tutela dei diritti degli interessati.

La legge non considera l' ipotesi nella quale il proprietario di un frammento di fondo abbia in cambio un altro frammento che, unito ad altra porzione di sua proprietà, costituisca una unità colturale. In questa ipotesi sono possibili due soluzioni: o si considera come nuovo fondo soltanto il frammento ricevuto in cambio, e allora unicamente su questo graverà il diritto reale; o si considera come nuovo fondo l'unità colturale ottenuta col frammento avuto in cambio, e allora, non potendosi ritenere equo che il diritto reale gravi su tutto il nuovo fondo, si dovrà limitare ad una parte di esso che sia proporzionale al valore del frammento su cui esso gravava in origine. Da quel che si è detto, si rileva che possono esistere diritti reali su porzioni determinate di una minima unità colturale: ciò impone la necessità di tutelare l'unità colturale, in modo che a causa di quei diritti ne sia evitato lo smembramento, altrimenti viene frustato il fine della ricomposizione. Ma di ciò si dirà subito.

3) Quanto ai diritti reali di garanzia (si ritiene che la legge parlando di « ipoteche » abbia voluto riferirsi al più caratteristico e importante di tali diritti, senza peraltro escludere gli altri), si stabilisce che, se essi non sono costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti sul fondo di nuova assegnazione « per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituiti ». Naturalmente se gravavano su tutti i fondi dello stesso proprietario, graveranno sull'intero fondo di nuova assegnazione.

II sistema è in parte uguale a quello seguito per i diritti di godimento, in parte diverso. La differenza consiste nel fatto che nel primo caso si ha il distacco di una « porzione » del nuovo fondo, alla quale sarà limitato il diritto (di godimento); nel secondo, invece, si determina una « quota » dell'intero fondo, per mezzo della quale viene limitato il diritto di garanzia. Questa differenza influisce sulle conseguenze pratiche, specie in rapporto alla realizzazione forzata dei diritti reali medesimi. È chiaro che tale influenza si rivela più chiaramente nella esecuzione forzata: infatti, chi volesse far valere il diritto di garanzia, dovrebbe iniziare una esecuzione su cosa (indivisibile e) indivisa, chi volesse espropriare il diritto di godimento, dovrebbe avviare una esecuzione su porzione divisa (di cosa indivisibile).

Per l'ipotesi del diritto di garanzia, la legge provvede espressamente, stabilendo che « l'immobile sarà espropriato per intero e il creditore troverà collocazione al grado ipotecario sulla parte di prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca ». Per l'altra ipotesi non era necessaria una disposizione speciale: non si tratterà infatti (e sempre che il diritto possa costituire oggetto di esecuzione forzata), di espropriare, per porzione o per quota, il fondo su cui è costituito il diritto reale, quanto piuttosto, restando il fondo in proprietà del soggetto a cui appartiene, di espropriare il diritto reale, cosa che potrà aver luogo in base ai principi. In altri termini, come si è costituito un diritto reale su di una porzione di terreno facente parte di una unite colturale, cosi esso può essere espropriato in via di esecuzione.

Analogamente può essere espropriato in via esecutiva il fondo in danno del proprietario, senza pregiudizio dei diritti reali su di esso costituiti, e con le limitazioni relative alla esecuzione avente per oggetto una unità colturale (art. art. 846 del c.c. e segg.). Si capisce che, intendendo il termine « trasferimenti coattivi » in senso lato, vi si comprendono pure le ipotesi di arrotondamento di fondi e di rettificazione di confini, rispetto alle quali sono da applicare le stesse regole enunciate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

414 Altre norme (da art. 850 del c.c. ad art. 856 del c.c.) disciplinano la ricomposizione fondiaria e i consorzi che per tal fine possono essere costituiti. Tali norme si uniformano in gran parte a quelle dettate dal R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, le quali erano destinate ad avere applicazione limitata al terreni inclusi nei comprensori di bonifica, mentre il codice, decisamente, nell'interesse dell'agricoltura, ne ha reso generale l'applicazione. In tutte queste disposizioni sul riordinamento della proprietà rurale si rispecchia la profonda trasformazione del concetto di proprietà operata dal sistema corporativo, il quale esige che i beni, e la terra in specie, siano sempre più intensamente e razionalmente utilizzati.

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