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Articolo 502 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

Dispositivo dell'art. 502 Codice di procedura civile

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca (1) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto (2).

Note

(1) I beni mobili soggetti ad ipoteca sono solamente i c.d. beni mobili registrati quali gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. Per i primi la disciplina alternativa al codice di procedura civile è data dal procedimento previsto dall'art. 7 r.d.l. 15-3-1927, n. 436; per l'espropriazione degli altri, invece, è necessario seguire esclusivamente le norme del codice della navigazione.
(2) I creditori muniti di titolo esecutivo sono gli unici a poter scegliere la procedura ordinaria. Diversamente, la procedura speciale prevista dall'art. 2797 c.c., può essere utilizzata da ogni creditore pignoratizio, anche se non munito di titolo.

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nella facoltà attribuita al creditore garantito da pegno di scegliere, per la realizzazione del suo credito, tanto la disciplina dettata dal codice civile (v. c.c. 2795-2798) quanto quella dettata dal codice di rito.
Tuttavia, è bene precisare che tale alternativa è possibile soltanto quando vi sia un solo creditore. Diversamente, nell'ipotesi di concorso tra più creditori sarà necessario seguire le forme previste dal Codice di Procedura Civile.

Spiegazione dell'art. 502 Codice di procedura civile

Qualora oggetto di esecuzione siano cose date in pegno o beni mobili soggetti ad ipoteca, l'espropriazione deve avvenire secondo le norme contenute nel codice di rito, mentre per la loro vendita o assegnazione possono seguirsi sia le forme previste dal codice civile che quelle previste dal processo esecutivo.

In questa seconda ipotesi, non essendo necessario richiedere il pignoramento, il termine dilatorio per l’istanza di assegnazione o di vendita si deve far decorrere dalla notificazione del precetto.

Come chiaramente si può evincere dalla lettura della norma, la sua funzione è essenzialmente quella di coordinare la speciale disciplina dettata dal codice civile in favore del creditore pignoratizio (e più precisamente quella contenuta agli artt. 2795 e ss. c.c.) con le norme dettate in via generale dal codice di rito per il processo di espropriazione.

Per “beni mobili soggetti ad ipoteca” si ritiene che debbano intendersi sia le rendite dello Stato ex art. 2810 del c.c. comma 2 che gli autoveicoli, ai quali, tuttavia, si applica la speciale disciplina di cui agli artt. 7 e 9 del R.D.L. n. 436/1927.
Si ritiene, invece, che restino al di fuori dal campo di applicazione della presente norma la liquidazione forzata di navi ed aeromobili ipotecati, per i quali occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nel codice della navigazione.

La facoltà di scelta qui prevista tra seguire il procedimento ordinario di espropriazione forzata piuttosto che quello particolare dettato dall' art. 2797 del c.c. vale soltanto nel caso di creditore munito di titolo esecutivo, mentre il creditore pignoratizio o ipotecario su bene mobile che sia sprovvisto di tale titolo, non può che avvalersi dello speciale procedimento di cui agli artt. 2795 ss. c.c., il quale viene qualificato come una sorta di autotutela privata (basti pensare che, secondo il disposto dell'art. 2797 c.c., la vendita avviene per iniziativa ed in forza dell'autorità dello stesso creditore).

Tuttavia, anche in questo caso l'intervento del giudice non può dirsi del tutto escluso, in quanto lo stesso codice civile riconosce al debitore ed al terzo datore di pegno il diritto, entro 5 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento del debito e degli accessori, di proporre opposizione ex art. 2797 c.c. comma 2, dalla quale prenderà origine un ordinario processo di cognizione.

Altro caso in cui il giudice è chiamato ad intervenire si ha nell’ipotesi prevista dall’art. 2798 del c.c., allorchè il creditore, anziché procedere alla vendita, preferisca ottenere l'assegnazione del bene sottoposto a pegno; a tal fine dovrà ottenere una espressa autorizzazione giudiziaria.

Tutto questo vale se il creditore non è munito di titolo esecutivo; nel caso in cui lo sia, invece, ed intenda seguire le forme ordinarie, deve, innanzitutto, procedere alla notificazione del precetto, ex artt. 479 e 480 c.p.c., anziché alla notificazione dell'intimazione di cui all’2797 c.c..
Dalla notifica del precetto comincia a decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 501 del c.p.c., scaduto il quale può essere ritualmente proposta istanza di vendita o di assegnazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 502 Codice di procedura civile

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Francesco I. chiede
mercoledģ 29/08/2018 - Lazio
“Buongiorno, sono in possesso di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al quale il giudice ha confermato l'esecutorietà a seguito di richiesta di sospensione dall'avvocato della controparte. Nel frattempo, avendo individuato 2 autoveicoli di proprietà del debitore, ho proceduto ad iscrivere ipoteca giudiziale.A questo punto vorrei procedere con l'esecuzione ma, prima di far inviare al mio avvocato l'atto di precetto, volevo un chiarimento per la procedura in quanto secondo l'art 502 cpc trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto al debitore si potrebbe già richiedere la vendita dei beni ipotecati, senza ricorrere al pignoramento, ma come fa materialmente l'ufficiale giudiziario a farsi consegnare i veicoli ipotecati per procedere alla vendita o all'assegnazione?
Volevo poi sapere se era possibile effettuare l'esecuzione forzata verso i 2 veicoli ipotecati con un atto di precetto per il quale venga preventivamente richiesta l'esenzione del termine, secondo l'art 482 cpc, per poter procedere allo stesso momento anche al pignoramento del c/c del debitore in quanto il valore dei 2 veicoli non coprirebbe tutto il debito”
Consulenza legale i 05/09/2018
Per rispondere al primo dei due quesiti occorre chiarire l’esatta portata del pignoramento.

Quest’ultimo non è altro che un vincolo di indisponibilità, nel senso che – nel momento in cui il pignoramento viene notificato (personalmente dall’ufficiale giudiziario oppure con atto inviato a mezzo posta) al debitore esecutato sorge in capo a quest’ultimo l’obbligo di non compiere atti di disposizione sul bene o altri atti che potrebbero sottrarre il bene stesso alla garanzia del creditore.
Quando l’ufficiale giudiziario procede, dunque, con il pignoramento, semplicemente comunica al debitore che viene posto il vincolo sul bene, verbalizzando quanto avviene, ma non si appropria materialmente del bene.

Nessun bene, neppure i beni mobili che non siano autoveicoli (come televisori, ecc.), viene mai requisito materialmente dall’ufficiale giudiziario.
L’eventuale trasferimento materiale del bene avviene dopo l’istanza di vendita ad opera dell’Istituto Vendite Giudiziarie.
Gli Istituti di vendite giudiziarie (“IVG”) sono soggetti privati che, grazie ad una concessione ministeriale, sono autorizzati all’esecuzione della vendita all’incanto di beni disposta dall’Autorità Giudiziaria, nonché alla custodia dei beni mobili ed alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.
Più precisamente, quando viene depositata l'istanza di vendita dei beni da parte del creditore procedente, il giudice dispone la sostituzione del custode inizialmente nominato, designando al suo posto l'Istituto di vendita, che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.
Le persone incaricate dall'Istituto, quando risulta necessario al fine di apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere anche l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni, invece, che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati oppure che non possono essere materialmente separati dal contesto in cui si trovano (perché impossibile o perché perdono valore) l'Istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia (e poi alla vendita) nel luogo in cui si trovano.

Tornando al quesito, in conclusione, è del tutto legittimo e possibile che la vendita venga richiesta e poi attuata senza il previo passaggio del pignoramento: l’art. 502 c.p.c., infatti, detta una procedura esecutiva “semplificata” proprio per quei beni (come gli autoveicoli) che sono già soggetti (in questo caso in virtù dell’ipoteca giudiziale) ad un particolare vincolo di garanzia imposto dalla legge. In buona sostanza, pegno ed ipoteca già costituiscono sul bene il vincolo di indisponibilità cui è normalmente finalizzato il pignoramento: non c’è bisogno, dunque, di imporre ulteriormente il medesimo vincolo.

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la legge nulla dice: non c’è in effetti alcun divieto sulla possibilità – anche nel caso del 502 c.p.c. – di richiedere l’esenzione dal termine dei dieci giorni.
Ricordiamo infatti che l’istanza di vendita va presentata – nell’ipotesi procedurale in esame – entro dieci giorni decorrenti dalla notifica del precetto. Ugualmente, l’atto di precetto intima al debitore di adempiere entro il termine di dieci giorni dalla notifica, pena l’esecuzione forzata.
Tuttavia, l’art. 482 c.p.c. consente di chiedere al Giudice di poter procedere con l’esecuzione prima di questo termine, qualora ricorrano gravi motivi.
Qualcuno si è interrogato allora sul perché e sulla reale utilità del termine di cui al 502 c.p.c. se esiste già quello di cui al 482 c.p.c..
C'è chi ha risposto osservando che forse tale duplicazione (la stessa regola ripetuta nei due articoli) serve forse a rimarcare che il termine dei dieci giorni, nell’ambito della procedura semplificata in oggetto, è insopprimibile, va cioè osservato necessariamente, senza possibilità di ottenere l’autorizzazione al mancato rispetto del medesimo dal Giudice per gravi motivi.
Ma, lo si ripete, si tratta solo dell’opinione di qualche studioso, non c’è giurisprudenza sul punto.
Nel silenzio della legge si ritiene, quindi, che la richiesta sia consentita.