(massima n. 1)
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 2752, primo comma, c.c. (sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426) — non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione — mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c., e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 c.c. relativamente all'Iva e nella normativa in materia di Invim, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.