(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, c.c., che ha esteso il privilegio a tale credito ad opera dell'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv. in legge n. 222 del 2007, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con mod. nella legge n. 111 del 2011.