(massima n. 1)
Nell'esecuzione fiscale esercitata in sede fallimentare in relazione all'imposta fondiaria la limitazione del privilegio di cui all'art. 2752 c.c. si applica con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non alla data di iscrizione a ruolo, se successiva a questa. Il contributo dovuto al comune per acqua potabile č assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 terzo comma c.c.