Cass. civ. n. 169/2018
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Cass. civ. n. 18893/2017
Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.
Cass. civ. n. 1935/1996
L'art. 687, primo comma, c.c. ha il fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni. Siccome tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto del primo comma dell'art. 277 e del primo comma dell'art. 687 c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi.
Cass. civ. n. 187/1970
Accertata la volontà del testatore di mantenere ferme le disposizioni testamentarie nel caso di esistenza o sopravvenienza di figli, è irrilevante ogni indagine sulla certezza — o meno — dell'evento prospettatosi dal testatore, e sul contenuto o sulla sufficienza delle disposizioni, eventualmente, fatte nel testamento a favore dei figli sopravvenuti o riconosciuti dopo il testamento, perché, in ogni caso, le eventuali lesioni dei diritti degli stessi, ravvisabili nel testamento, possono essere eliminate con la riduzione delle disposizioni fatte a favore degli altri coeredi o legatari.
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La caducazione delle disposizioni a titolo universale, o particolare, per ignorata esistenza, o per sopravvenienza di figli, di cui al primo comma dell'art. 687 c.c. (alla quale ipotesi è da parificare il futuro riconoscimento di figli naturali) si basa sulla presunzione che il testatore, se avesse avuto, o non avesse ignorato di avere figli o discendenti, oppure avesse preveduto di averne in seguito, non avrebbe disposto, come aveva fatto, con il suo testamento. Tale presunzione viene meno qualora risulti dal testamento stesso che il testatore abbia previsto detta eventualità provvedendo al riguardo. In tale ipotesi la legge (comma terzo articolo citato) sancisce la salvezza del testamento.