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Articolo 4 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Commorienza

Dispositivo dell'art. 4 Codice Civile

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento(1).

Note

(1) Cfr. L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte); art. 21, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che conferma come la sopravvivenza debba essere valutata in base alla legge del rapporto implicato.

Ratio Legis

Le molteplici presunzioni approssimative, dettate dapprima dal diritto romano classico, in seguito dal codice napoleonico, vennero superate dalla norma che il legislatore del 1942 ha introdotto con una presunzione relativa, che pertanto ammette prova contraria deducibile dagli interessati.

Brocardi

Commorientium non videtur alter alterum supervixisse
Si pariter decesserint, nec appareat quis ante spiritum emisit

Spiegazione dell'art. 4 Codice Civile

Non è sempre immediato e semplice accertare il momento esatto della morte; talvolta vi si ricollegano effetti giuridici rilevanti. Nel classico esempio della morte quale presupposto per l'apertura della successione, la devoluzione della stessa in una direzione piuttosto che in un'altra dipenderà dalla prova del fatto della sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra (si pensi al caso di due coniugi, senza figli, rimasti uccisi a seguito di un incidente stradale od aereo: i parenti di ciascuno di essi avranno interesse a provare che il proprio congiunto, essendo sopravvissuto - seppur di poco - all'altro, ne ha ereditato le sostanze. In tal modo essi, infatti, potranno volgere a proprio favore la devoluzione della successione dell'intero patrimonio dei coniugi, a scapito dei parenti di colui che si provi essere deceduto per primo).
L'art. in esame semplifica tale decisivo accertamento, presumendo che nello stesso evento le persone siano morte contemporaneamente. Tale presunzione relativa graverà su chi intenda provare un diverso momento di morte (onus probandi incumbit et qui dicit). La prova può essere data con tutti i mezzi consentiti, purché concreti ed attendibili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 4 Codice Civile

Cass. civ. n. 963/1986

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturenti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 4 Codice Civile

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Renato P. chiede
domenica 06/10/2019 - Lombardia
“FATTISPECIE :
A) due persone hanno avuto ciascuna un pregresso matrimonio terminato con divorzio e ambedue hanno avuto un figlio oggi maggiorenne
B) le due persone si sposano e vivono nella abitazione che il marito ha acquistato con denaro proprio qualche anno prima del secondo matrimonio. Il marito oltre ad essere unico proprietario dell’abitazione e’ anche unico proprietario di beni mobili di pregio e di liquidita’
QUESITO : nell’ipotesi di commorienza dei due coniugi ( incidente , disastro aereo,ecc...) come viene regolata la successione legittima nei confronti dei due figli, unici eredi ?”
Consulenza legale i 10/10/2019
Il quesito posto trova la sua soluzione proprio nell’istituto giuridico che in esso viene citato, ossia quello della commorienza.
Dispone, infatti, l’art. 4 c.c. che, se un determinato effetto giuridico trova la sua genesi nel fatto che una persona sopravviva ad un’altra, qualora non sia possibile stabilire quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.
Trattasi indubbiamente di una fictio iuris, per mezzo della quale si vuole evitare che sia un giudice a dover stabilire, ricorrendo a presunzioni fondate su età, sesso, o altri elementi, quale persona sia sopravvissuta all’altra, nel caso in cui i diversi atti di morte non determinino con esattezza il giorno e l’ora della morte.

Sebbene il predetto art. 4 c.c. si trovi inserito nel libro primo del codice civile, tra le norme che interessano le vicende della persona in generale, esso in realtà trova la sua principale applicazione in ambito successorio.
E’ proprio in tale campo, infatti, che assume particolare rilevanza il momento esatto della morte del de cuius, definito tecnicamente momento di apertura della successione, ed al quale occorre necessariamente fare riferimento per individuare le categorie di successibili per legge o testamento.
Così, partendo dal presupposto che non vi sia testamento (si chiede di conoscere come viene regolata la successione legittima) e tenuto conto che i coniugi sono tra di loro eredi legittimi (così dispone l’art. 565 del c.c.), considerato poi che la successione può aprirsi a favore di un determinato soggetto solo se lo stesso è in vita al momento della morte del de cuius (cfr. art. 462 del c.c.), la circostanza che i due coniugi si debbano considerare deceduti nello stesso momento comporta che i loro beni andranno direttamente ai rispettivi parenti più prossimi.

Il che significa che erede del marito sarà il figlio di primo letto, così come erede della moglie sarà il figlio di primo letto.

Occorre a questo punto precisare che la regola dettata dall’art. 4 c.c. costituisce una chiara ipotesi di presunzione legale, per effetto della quale si realizza un’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che, qualora taluno abbia interesse a sostenere la sopravvivenza di una persona ad un’altra, l’onere della prova sarà a suo carico.
In questo caso, probabilmente il figlio di primo letto della moglie avrà interesse a dimostrare che il marito, anche se per qualche istante, è morto prima dell’altro coniuge e ciò al fine di ottenere l’effetto giuridico di far entrare, anche per un solo istante, i beni dello stesso nel patrimonio della madre per poi essergli trasmessi dopo la sua morte.
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 963/1986) ha precisato che colui il quale intende avvalersi degli effetti giuridici derivanti dalla sopravvivenza di una persona deve fornirne una prova certa e sicura.
Tale prova potrà essere data con ogni mezzo, anche mediante il ricorso a presunzioni legali o semplici, che l’art. 2729 del c.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice (ad esempio cercando di dimostrare la maggiore o minore resistenza fisica della persona deceduta).

Affrontando, infine, la fattispecie sotto un diverso profilo, seppure qui non richiesto, si ritiene possa risultare utile precisare che, alla morte del coniuge divorziato, quello superstite non acquisisce alcun diritto ereditario nei confronti del primo, con la conseguenza che il suo patrimonio andrà devoluto in favore degli eredi legittimi del defunto (ossia, i figli).
Ciò trova la sua spiegazione nel fatto che con il divorzio viene meno tra le parti ogni rapporto contrattuale, diventando le stesse a tutti gli effetti degli estranei.