Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18893 del 28 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il testamento redatto dal "de cuius" che, al momento della sua predisposizione, giā avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non č soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.

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