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Articolo 653 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Legato di cosa genericamente determinata

Dispositivo dell'art. 653 Codice Civile

(1)È valido il legato di cosa determinata solo nel genere(2)(3), anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte [654, 664, 666 c.c.].

Note

(1) Si parla in proposito di legato obbligatorio: il legatario è creditore di una data prestazione nei confronti dell'onerato. Questo è tenuto a scegliere i beni da attribuire al legatario all'interno del genere indicato dal testatore.
(2) Per genere si intende un complesso o una categoria di beni che presentano caratteri comuni in numero superiore a quelli differenziali (es. denaro, quadri, libri, etc...).
(3) Oggetto del legato di genere possono essere beni mobili e immobili. È necessario che siano sufficientemente determinati, diversamente il legato sarebbe nullo ai sensi dell'art. 632 del c.c..

Brocardi

Legatum per damnationem

Spiegazione dell'art. 653 Codice Civile

Una questione relativa alla norma in esame è quella sulla sufficienza o meno dell’indicazione: così, se l’indeterminatezza è tale per cui si possa parlare di un genus summum, si deve concludere per la nullità del legato. Anche questa è questione di carattere generale, poiché riguarda gli immobili come i mobili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

320 L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, anche i beni immobili possano essere oggetto di obbligazioni generiche. S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di genus, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.

Massime relative all'art. 653 Codice Civile

Cass. civ. n. 15661/2020

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento. (

Cass. civ. n. 7082/1995

Il legato di una certa quantità di cose determinate solo nel genere è valido tanto se delle cose legate ve ne siano nel patrimonio ereditario al tempo dell'apertura della successione quanto se non ve ne siano, a meno che non risulti chiaramente che il testatore intese riferirsi a quelle esistenti nel suo patrimonio al momento della morte.

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Consulenze legali
relative all'articolo 653 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. V. chiede
giovedì 09/11/2023
“Quesito 3 Legato
Buongiorno, scrivo per avere dei chiarimenti riguardo a quello che credo possa essere un prelegato. Chiedo che il quesito e la risposta NON VENGANO PUBBLICATI nello Storico delle Consulenze o in altra forma. Se confermato che si tratta di un legato ho aggiunto ulteriori quesiti; fatemi sapere come li possiamo regolare.
Stralcio del testamento paterno: “Nomino eredi i miei figli (ovvero A, B, C, D, E) in parti uguali ad eccezione di F il quale ha già da me ricevuto più di quanto gli possa competere”. … “In aggiunta a quanto precedentemente disposto lascio ai miei figli A e B una ulteriore cifra di 100€ con l’impegno da parte loro di utilizzare tale capitale per sovvenire con prudenza e moderazione alle necessità di famigliari in difficoltà. Ciò con particolare riguardo al loro fratello F”.
Contesto: Dopo la stesura del testamento/legato il patrimonio paterno si è notevolmente ridotto ed in particolare le disponibilità di liquidità sui conti correnti al momento del decesso erano di molto inferiori a 100€. Il padre ha comunque lasciato agli eredi altri beni, quote di società non quotate, assicurazione sulla vita e monete d’oro ed in precedenza aveva in vita già elargito del denaro ai vari figli.
Domande:
1. Così come è stato scritto il testamento configura effettivamente la costituzione di un prelegato? L’aver sollecitato un impegno dei legatari ‘a sovvenire le necessità di famigliari’ cambia qualcosa per la sua validità di legato? Sembrerebbe infatti che l’utilizzo di questo denaro non sarà libero da vincoli, cosa che contraddice la natura stessa del legato.
2. Vedete vizi di validità nella formulazione del prelegato?

Se nel caso di specie si conferma che siamo alla presenza di un prelegato valevole allora chiedo anche:
3. Il fatto che alla morte non siano rintracciabili 100€ liquidi sui conti del de cuius l’adempimento del legato è comunque integralmente obbligatorio attingendo al patrimonio personale degli onerati (che in realtà è in parte proveniente da precedenti donazioni paterne) o è limitato alle disponibilità liquide ancora disponibili al de cuius e rinvenute alla sua morte? Ricordo che il contesto economico generale tra la data di scrittura del testamento e la morte è radicalmente cambiato ed il padre ha passato lunghi anni di malattia senza capacità di intendere e volere e quindi forse di correggere le sue volontà in funzione delle perdite patrimoniali; questo per dire che una iniziale nobile e generosa disposizione del genitore si è trasformata nel frattempo in un peso per dei figli che, almeno in parte, sono oggi loro stessi entrati in uno stato di difficoltà economica e sono chiamati a contribuire alla costituzione del legato.
4. Se uno dei fratelli onerati fosse in oggettive difficoltà economiche e non può corrispondere la sua quota di legato ai legatari A e B la sua parte può essere annullata o gli altri onerati ne devono rispondere in solido e subentrare al pagamento?
5. A e B devono ripartirsi precisamente in parti uguali (50/50) il legato e gli Onerati devono a loro conferire in modo paritetico il loro contributo? Se C, D e E volessero invece dare ciascuno la quota di propria spettanza (20€) tutta solo a B il legato si può considerare correttamente adempiuto?
6. Se i due Legatari non fanno richiesta agli onerati entro una certa data (dieci anni?) di adempiere al legato questo si estingue e/o perde precedenza sugli eredi?
7. Il fratello F, non erede ma famigliare in difficoltà, pur non essendo legatario può chiedere che il legato sia adempiuto? Quali altri soggetti possono chiedere di adempiere alla costituzione del legato? In che forma deve essere fatta questa richiesta per avere valore legale?
Grazie!”
Consulenza legale i 18/11/2023
La lettura dello stralcio di testamento sottoposto all’attenzione di questa Redazione consente di poter asserire che la disposizione in favore dei figli A e B, già nominati eredi, ha natura di prelegato.
Il testatore, infatti, nomina eredi universali ed in parti uguali cinque dei suoi sei figli (il sesto, ossia F, viene pretermesso) e dispone solo in favore di A e B della somma di denaro pari a 100 € con una precisa finalità.
Si ritiene che si debba parlare di “prelegato”, in quanto questo consiste, per definizione, in un'attribuzione successoria a titolo particolare in favore di uno o più soggetti istituiti eredi, in aggiunta alla quota ereditaria di loro spettanza, ed è necessariamente a carico di tutta l'eredità, andando quindi ad incidere pro quota anche sulla quota ereditaria dei beneficiari.
In tal modo, il testatore intende fare un'attribuzione ad un erede che cumula il prelegato alla sua quota ereditaria, prelevando anticipatamente dall'asse ereditario il quantum oggetto di legato, con l'effetto di “preferire” uno degli eredi rispetto agli altri.
In sede di divisione, quindi, l'asse ereditario si riduce di quanto attribuito al legatario, mentre la restante massa ereditaria verrà attribuita agli eredi proporzionalmente alle loro quote.
Deve anche precisarsi che in mancanza di espressa disposizione testamentaria, il legato dovrà farsi gravare su tutti gli eredi.

Inoltre la scelta di avvalersi del prelegato sicuramente non è casuale, in quanto risponde all’esigenza di non poter gravare la quota dei legittimari (sono tali i figli) di pesi e/o condizioni, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 549 del c.c..
Ciò induce a dover ritenere il prelegato pienamente valido ed efficace, sebbene gravato dall’onere di utilizzare le somme che ne costituiscono oggetto per la specifica finalità indicata nella scheda testamentaria.

Ciò posto, prima di rispondere alle singole domande, occorre risolvere un’ulteriore questione, ovvero quella della esatta qualificazione da dare a quella disposizione a titolo particolare, dovendosi in particolare stabilire se debba inquadrarsi sotto la previsione dell’art. 653 o dell’art. 654 del c.c. c.c. (deve escludersi, invece, la riconducibilità sub art. 651 del c.c.).
Su tale questione è stata chiamata a pronunciarsi di recente la Corte di Cassazione, Sez. VI civile, la quale con ordinanza n. 15661 del 23.07.2020 ha affermato che il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come legato di genere, con conseguente applicazione dell’art. 653 c.c.
Si legge in detta ordinanza quanto segue:
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato come legato di genere con conseguente applicazione dell’art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l’intenzione del de cuius di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento”.

In forza di tale tesi interpretativa, dunque, se ne deve dedurre che nel caso di specie il prelegato della somma di 100 € dovrà ritenersi valido per l’intero ammontare, anche se tale somma risulta disponibile in misura notevolmente inferiore nel patrimonio relitto del defunto, tenuto conto peraltro del fatto che dalla scheda testamentaria non risulta in alcun modo espresso chiaramente che il testatore abbia inteso riferirsi ad una somma di denaro esistente nel suo patrimonio al momento della morte (così Cass. Sez. I civ. n. 7082 del 22.06.1995).
Ciò comporta che di tale somma dovranno farsi carico gli eredi onerati, ivi compresi gli stessi prelegatari.

A questo punto ci si può accingere a rispondere alle singole domande poste nel quesito:
1. Il testamento, per come è stato scritto, configura un prelegato per la somma di 100 € a favore degli eredi A e B ed a carico di tutti gli eredi.
Tale prelegato è gravato dall’onere di utilizzare quelle somme per far fronte alle necessità dei familiari, ed in particolare del figlio F pretermesso.
Ciò non si pone in contrasto né con la natura del legato (lo stesso art. 671 del c.c. prevede l’ipotesi di un onere posto a carico del legatario, disponendo che il legatario è tenuto all’adempimento di quell’onere entro i limiti del valore della cosa legata) né con la norma che pone il divieto di pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari, ovvero l’art. 549 del c.c. (l’onere, infatti, viene fatto gravare sul legato e non sulla quota di eredità).

2. Non si intravede alcun vizio nella formulazione del prelegato per le ragioni sopra illustrate.

3. Anche alla domanda contrassegnata con il numero 3 deve darsi risposta positiva.
La mancanza di tutta o parte della somma legata nei conti correnti intestati al de cuius al momento della morte non può in alcun modo valere ad inficiare la validità del legato, considerato che, secondo anche l’orientamento della S.C. sopra richiamato, trattasi di legato di cosa genericamente determinata ex art. 653 c.c. che, come tale, deve ritenersi valido per l’intero ammontare “anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”.
Ciò significa che quella somma di denaro dovrà essere prelevata, per la parte disponibile, dai conti correnti del de cuius e per quella non disponibile dal patrimonio personale degli eredi.
Se vi è stata accettazione con beneficio di inventario, come è stato precisato con successiva mail da chi pone il quesito, andrà prelevata anche dalla eventuale vendita di altri beni e/o titoli costituenti il patrimonio del de cuius (nella mail si fa riferimento, infatti, alla vendita di titoli azionari non quotati, ma si dice anche che vi sono da ripartire gioielli, monete d’oro e quadri, dunque altri beni suscettibili di potenziale vendita per soddisfare il legato).

4. Con la domanda n. 4 si chiede di sapere cosa succede nel caso in cui taluno degli eredi onerati non sia in grado di concorrere per la sua parte al soddisfacimento del legato.
La risposta che va data a tale domanda dipende dalla particolare forma di accettazione di cui ci si è avvalsi, ovvero quella con beneficio di inventario, il che comporta che i legati, così come i debiti ereditari, vanno soddisfatti con beni e risorse facenti parte o provenienti dal patrimonio del de cuius, dovendosi pertanto escludere una responsabilità personale degli eredi onerati, sia essa esclusiva che solidale.

5. Come sopra precisato, trattandosi di prelegato, questo va calcolato in aggiunta alla quota ereditaria di cui il testatore ha disposto in favore di A e B e va necessariamente posto a carico di tutta l'eredità, andando quindi ad incidere pro quota anche sulla quota ereditaria dei beneficiari.
In termini pratici, quei 100 dovranno essere attributi in parti eguali ad A e B (50 ciascuno), ma graveranno sui cinque eredi nominati per 20 ciascuno, compresi gli stessi prelegatari (di fatto, dunque, A e B riceveranno 30 ciascuno).
Il versamento solo in favore di B dell’intera somma legata non soddisfa certamente la volontà del testatore (il quale ha voluto attribuire quella somma anche ad A), ma deve ritenersi consentito quale frutto di un accordo tra i coeredi, che è bene far risultare da atto scritto.

6. La domanda contrassegnata con il n. 6 trova risposta nel disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 649 del c.c., ove viene detto che il legatario, anche se ne sia stato espressamente dispensato dal testatore, deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata.
In mancanza di un preciso termine di prescrizione al riguardo, vale il termine ordinario decennale fissato dall’art. 2946 del c.c..

7. Poiché il legato in esame va qualificato come legato di scopo, il fratello F, nella qualità di familiare versante in situazione di difficoltà, ha certamente interesse a chiedere che il legato venga adempiuto.
Inoltre, tenuto conto che il soddisfacimento della finalità per la quale il legato è stato attribuito deve configurarsi quale vero e proprio onere posto a carico dei legatari, vale quanto disposto dall’art. 648 del c.c., rubricato appunto “Adempimento dell’onere”.
In particolare, in forza di quanto statuito al primo comma, per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato, mentre il secondo comma precisa che il mancato adempimento dell’onere può comportare la pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria (a cui si può rivolgere sempre qualunque interessato) della risoluzione della disposizione testamentaria al ricorrere di due condizioni, alternative tra loro:
a) che la risoluzione sia stata prevista dal testatore;
b) che l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione (è questa l’ipotesi che indubbiamente ricorre nel caso in esame).

Marco R. chiede
lunedì 10/10/2022 - Sicilia
“Buonasera,espongo il mio quesito.

In seguito ad un testamento pubblico,mia moglie è stata nominata erede universale a cui le viene lasciato un immobile, un'automobile e 5 mila euro.
Nel testamento vi sono anche dei legatari a cui vengono lasciate delle somme di denaro senza specificare da dove prenderle, per cui legati non di specie ma di genere, per un totale di 70 mila euro.
Facendo gli estratti conti dei due conti correnti non è presente la cifra di 70 mila euro ma una cifra inferiore di 49 mila euro.
I legatari evocano l’articolo 653 del codice civile chiedendomi d'integrare da me la restante parte.

Dal mio punto di vista che vi pregherei di confermare o smentire c'è che l’articolo 653 non trova applicazione perché dal testamento non emerge la volontà della persona morta di obbligare l’erede a tali legati, oltretutto non traspare coscienza del fatto che i fondi sui conti correnti sarebbero stati insufficienti.
Per tanto penso che sia più valida l’applicazione dell’articolo 654 del codice civile in particolare modo del secondo comma, secondo cui i legati andrebbero proporzionalmente ridotti.

Vi prego gentilmente di aiutarmi!”
Consulenza legale i 16/10/2022
Il legato di somma di denaro, purtroppo, è un tipo di legato che genera diverse problematiche, non solo da un punto di vista teorico, ma anche e soprattutto sotto il profilo pratico.
In particolare, i problemi maggiori si presentano nei casi, come quello di specie, in cui il patrimonio ereditario dovesse risultare privo della somma di denaro di cui il testatore ha voluto disporre in favore del legatario o dei legatari, determinando una situazione di questo tipo il nascere di dubbi su quelle che dovranno essere, in concreto, le conseguenze operative da porre in essere.

Ora, la scelta della corretta soluzione da adottare non può prescindere da un preventivo e necessario inquadramento sistematico dei diversi istituti che il diritto successorio mette a disposizione del testatore al fine di attuare, quanto più possibile, la sua volontà irripetibile. In particolare, per far sì che una somma di denaro possa giungere nel patrimonio del beneficiario, il testatore (assistito possibilmente nella scelta da un professionista) può avvalersi delle fattispecie astratte disciplinate dagli artt. 653 (legato di cosa genericamente determinata), 654 (legato di cosa non esistente nell'asse), 655 (legato di cose da prendersi da un certo luogo) o, infine, dall'art 658 c.c. (legato di credito).

Nel caso di specie, come rilevato da chi pone il quesito, i dubbi interpretativi attengono al corretto inquadramento della volontà manifestata dal testatore sub art. 653 o 654 c.c.
Maggiori difficoltà interpretative crea il legato ex art. 653 c.c. avente ad oggetto il denaro quale bene determinato soltanto nel genere.
Caratteristica principale di una disposizione ricadente sotto tale previsione normativa è la possibilità per il testatore di legare un bene determinato solo nel genere anche se nulla di tal genere si trovava nel suo patrimonio al tempo del testamento e nessuna se ne trova al momento della morte.
Trattandosi di legato di beni fungibili avente natura obbligatoria, l'onorato ha sempre e comunque diritto a conseguire quanto costituisce oggetto del lascito anche se, all'apertura della successione, nulla di quel genere fosse sussistente nell'asse ereditario.

Al contrario, nell’ipotesi disciplinata dall' art. 654 c.c., il legato è valido solo se il bene oggetto della disposizione a titolo particolare è presente nell'asse ereditario alla morte del testatore. Ciò comporta che la disposizione potrà avere effetto anche se il bene è stato solo genericamente determinato, ma esclusivamente nei limiti di quanto è realmente presente nell'asse ereditario all'apertura della successione (il legato, dunque, non produce alcun effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte mentre, se vi si trova solo in parte, esso ha effetto per la quantità che vi si trova).

Dottrina e giurisprudenza in diverse occasioni si sono espresse sulle diverse fattispecie a cui sopra si è fatto riferimento, in modo da coadiuvare l'interprete, in particolare in tutti quei casi in cui la volontà espressa dal testatore non risulti univoca e possa lasciare spazio a diverse interpretazioni.
E’ stato in particolare affermato che un legato avente ad oggetto una somma di denaro (e quindi una cosa generica) può comunque ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 654 c.c., purchè il testatore faccia riferimento ad una determinata somma esistente nel suo patrimonio.
L'indicazione del rapporto bancario, della banca o perfino del luogo ove sono custodite e depositate le somme è quindi un indice sufficiente per qualificare quel legato come di specie, con la conseguenza che gli eredi saranno tenuti ad onorarlo nei limiti di quanto effettivamente sarà sussistente all'apertura della successione (in conformità a quanto disposto, appunto, dall’art. 654 c.c.).

In tal senso si è in diverse occasioni espressa la stessa giurisprudenza di legittimità, ed in particolare si vuole innanzitutto segnalare Cass. n. 14358 del 6 giugno 2013, in cui si legge che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del de cuius di attribuire non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.
Ma, ancora più di recente, si è espressa nel senso sopra detto Cass. civ., Sez. VI - 2, ordinanza n. 1566123/07/2020, ove viene confermato che “La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.

Ritornando adesso al caso in esame e facendo applicazione dei principi sopra esposti, deve purtroppo ritenersi corretta la tesi secondo cui la disposizione dettata dal testatore va qualificata come legato di genere ex art. 653 c.c., avendo con essa il testatore espresso la volontà di lasciare ai legatari una determinata e ben precisa somma di denaro, senza specificare da dove quella somma dovesse essere presa (il che soltanto avrebbe consentito di poter fare applicazione dell’art. 654 c.c.).

I legatari, dunque, saranno pienamente legittimati a pretendere che l’erede, in conformità a quanto prescritto dall’art. 662 del c.c., adempia al legato secondo la volontà espressa dal testatore, con la conseguenza che, in difetto di adempimento spontaneo, sarà perfino possibile per gli stessi legatari agire esecutivamente contro l’erede inadempiente.
Ovviamente, per evitare tutto ciò, soprattutto nel caso di eredità passiva, sarebbe sufficiente per il chiamato all’eredità rinunziare alla stessa, liberandosi così da ogni obbligazione discendente dall’acquisto della qualità di erede.