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Articolo 666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trasmissione all'erede della facoltą di scelta

Dispositivo dell'art. 666 Codice Civile

Tanto nel legato di genere [653 c.c.] quanto in quello alternativo [665 c.c.], se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla(1), la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile(2)(3)(4) [1286 c.c.].

Note

(1) La trasmissione del diritto di scelta si ha nei soli casi in cui l'onerato o il legatario non possa scegliere (es. per morte sopravvenuta) e non qualora non voglia scegliere. In tale ultimo caso è applicabile l'art. 631 del c.c. che rimette la scelta all'autorità giudiziaria.
(2) E' ammessa la scelta tramite un rappresentate (v. Libro IV, Titolo II, Capo VI del c.c.), che agisce in nome e per conto del diretto interessato.
Non è richiesta una forma solenne.
(3) Si ritiene che la scelta sia un atto recettizio. Come tale può essere revocata fino a quando non giunge a conoscenza del destinatario.
(4) Dubbia è la procedura da seguire qualora gli eredi a cui spetti la scelta siano più d'uno e non vi sia accordo: secondo alcuni prevarrebbe la maggioranza, secondo altri si dovrebbe far ricorso all'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

L'irretrattabilità della scelta risponde alla necessità di dare certezza ai rapporti giuridici.

Spiegazione dell'art. 666 Codice Civile

Gli articoli 664, 665 e 666 riproducono, con formule più sintetiche e più precise, le disposizioni contenute negli articoli #870#-#875# codice 1865. Le regole stabilite sono queste:
a) Tanto nel legato di cosa determinata soltanto nel genere (la formula dell’art. 664 è più perspicua di quella dell’art. #870# codice 1865: "cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie"), quanto nel legato alternativo, la scelta spetta all’onerato, ma è fatta salva al testatore la facoltà di attribuirla al legatario o di affidarla ad un terzo.
b) La facoltà di scelta spettante all’onerato o al legatario, è trasmissibile agli eredi.
c) La scelta fatta è irretrattabile.
d) Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la persona che ha il diritto di fare la scelta, deve scegliere una cosa di media qualità; ma se si tratta del legatario, egli può, se le cose del genere indicato si trovano nella eredità, scegliere la cosa migliore (la formula dell’art. 664 comma 2 è più corretta di quella dell’art. #873# codice 1865, che richiamava, rispetto al legatario, la regola posta per l’erede, nell’art. #870#, con un'incongruenza che la dottrina aveva rilevato).
e) Sempre nel legato di cosa determinata solo nel genere, se la scelta è affidata al terzo e questi non possa o non voglia farla, essa sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

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