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Articolo 632 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Determinazione di legato per arbitrio altrui

Dispositivo dell'art. 632 Codice Civile

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo [664, 1349, 1473 c.c.] di determinare l'oggetto o la quantità del legato(1)(2) [664 c.c.].

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore [770 c.c.], anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità(3).

Note

(1) Per essere valida la disposizione deve contenere delle direttive a cui l'onerato deve attenersi nella scelta dell'oggetto o della quantità del legato.
(2) Manca una previsione specifica per il caso in cui l'onerato o il terzo non possano o non vogliano decidere. Taluni ritengono applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 631 c. 3 del c.c., altri l'art. 1349 del c.c..
(3) In questo caso il legato è valido a prescindere dall'indicazione dell'oggetto o della quantità qualora il riferimento ai servizi resi ne consenta la determinazione.
Se il testatore è caduto in errore sul servizio prestato dal legatario, la disposizione è annullabile (v. art. 1441 del c.c.).

Ratio Legis

Il testamento è un negozio giuridico personalissimo, ossia che non ammette rappresentanza nè determinazione ad opera di un terzo. Solo il testatore può formulare la sua volontà testamentaria. In base a tale principio (c.d. di personalità), non è valido il legato il cui oggetto o la cui quantità siano rimesse all'arbitrio dell'onerato o di un terzo.

Brocardi

In heredis arbitrium conferri an debeatur non potest

Spiegazione dell'art. 632 Codice Civile

L’art. 632 riproduce l’art. #835# del codice del 1865, con alcune modifiche di forma e di sostanza. Nel primo comma si allude alla determinazione dell’oggetto, oltre che alla determinazione della quantità, mentre la disposizione abrogata, lasciando incolmata un'inesplicabile lacuna, faceva riferimento soltanto al primo elemento.
Il riferimento generico all’"onerato", invece di quello specifico all’"erede", conferisce alla nuova disposizione un'estensione maggiore, poiché il termine ora adottato comprende anche il legatario.

Riproducendo fedelmente l’art. #835# codice 1865, l’art. 632 comma 1 ha sancito la nullità della disposizione che lasci interamente all’arbitrio del terzo o dell’onerato di determinare l’oggetto o la quantità del legato.
È dunque lecito chiedersi quale sia la sorte della disposizione che soltanto parzialmente rimetta all’arbitrio altrui tale determinazione: poiché sembra si debba ritenere che anche in questo caso la disposizione sia nulla, appare superfluo ed equivoco l’uso dell’avverbio "interamente", che introduce una limitazione nel testo, che non si riscontra nella mens legis. La Commissione parlamentare non ha ritenuto necessario sopprimere l’avverbio predetto "in quanto ha ritenuto essersi voluto intendere che la disposizione è sempre nulla e a fortiori se non è interamente lasciata all’arbitrio di un terzo". Ma la considerazione riferita non persuade, perché, dal punto di vista logico, è vero il contrario: se può esser nulla la disposizione che rimetta interamente la determinazione all’arbitrio di un terzo, non è detto che debba ritenersi nulla, e tanto meno a fortiori, la disposizione che rimetta solo parzialmente quella determinazione all’arbitrio altrui; tanto più che, nella specie, si tratta di attribuire efficacia, in linea principale, alla volontà del testatore, e se può ammettersi un'eccezione, questa sarà più giustificata nel caso in cui l’arbitrio parziale del terzo o dell’onerato serva solo ad integrare la volontà del testatore, mentre l’arbitrio totale dovrà sostituirsi alla volontà del testatore medesimo.

Il secondo comma rivela modifiche formali nel testo, che lo rendono più coerente con la disposizione del primo comma. Una modifica di sostanza consiste nella maggiore ampiezza che la nuova disposizione ha rispetto a quella abrogata: per quest’ultima, infatti, l’eccezione si riferiva soltanto alla remunerazione "per servizi prestati al testatore nell’ultima sua malattia", mentre la nuova disposizione estende l’eccezione alla remunerazione "per i servizi prestati al testatore", senza alcuna limitazione. L'estensione, una volta sacrificato il principio logico alle esigenze pratiche, appare più che giustificata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

308 Relativamente alla norma, che sancisce la nullità della, disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terze (art. 631 del c.c.), è stato rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma, si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma. dell'articolo. Ma, sebbene la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che essa sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità, nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti. Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onorato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere che i provvedimenti ad essi relativi siano presi con sentenza, mentre la. funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di chi fa la scelta del legatario, può essere pro opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale provvederà, assunte opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura. E' stata, invece, approvata la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articolo 631 e art. 632 del c.c.. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 631, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia arbitrium rnerum o arbitrium boni viri, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta arbitrio boni viri. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 632 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'arbitrium boni viri dell'onerato o del terzo. Ho poi coordinato la formulazione dell'art. 632, primo comma, con, quella dell'art. 1349 del c.c..

Massime relative all'art. 632 Codice Civile

Cass. civ. n. 191/1970

La norma di cui all'art. 632, comma primo, c.c., che commina la nullità della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la determinazione dell'oggetto e della quantità del legato non è estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorché possa riflettersi sul quantum.

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