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Articolo 655 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Dispositivo dell'art. 655 Codice Civile

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova(1)(2); ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Note

(1) Deve trattarsi di cose che normalmente si trovano nel luogo indicato, con l'esclusione, quindi, dei beni che solo per motivi contingenti e casuali si trovano dove indicato.
(2) Es.: "lego a Tizio tutti i quadri che si trovano nella mia casa in campagna di Roma".

Ratio Legis

L'oggetto del legato viene individuato unicamente attraverso il riferimento al luogo indicato dal testatore. Diversamente si ha legato di genere (v. art. 653 del c.c.) ove il luogo sia indicato solo per suggerire all'onerato il modo più facile di esecuzione del legato stesso.

Brocardi

Nec quod casu abesset minus esset legatum, nec quod casu ibi sit magis esset legatum

Spiegazione dell'art. 655 Codice Civile

L’art. 655, disciplinando il legato di cosa determinata con riferimento a un certo luogo, ha tentato di risolvere i dubbi ai quali dava adito l’inadeguata formulazione dell’art. #842# del vecchio codice del 1865. In base a tale testo, infatti, si perveniva a conseguenze assurde: a) si escludeva dall’oggetto del legato una cosa posta in permanenza nel luogo indicato dal testatore, solo perché incidentalmente e momentaneamente fuori posto; b) si includevano nell’oggetto del legato cose che di solito non erano poste nel luogo indicato dal testatore e vi si trovavano occasionalmente. L’attuale testo legislativo ha risolto espressamente la prima questione, ma non ha toccato la seconda. Tuttavia, è da ritenere che si possa far luogo all’interpretazione estensiva, poiché il principio che sta alla base della disposizione in oggetto si può formulare così: il legatario ha diritto alla cosa che normalmente si trova nel luogo indicato dal testatore, tutta ed intera, ma a quella soltanto.
Se delle cose poste in un determinato luogo e legate con riferimento al luogo in cui si trovano, alcune sono di proprietà altrui, ove possa dal testamento ricavarsi la certezza che il testatore non ha voluto limitare la disposizione alle cose proprie, si applicheranno, rispetto alle cose altrui, le regole di cui agli articoli 651, 656, 657. Nel dubbio, è prudente limitare il legato alle cose appartenenti al testatore.

Massime relative all'art. 655 Codice Civile

Cass. civ. n. 6317/1991

Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca.

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Consulenze legali
relative all'articolo 655 Codice Civile

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GIOVANNI P. chiede
giovedì 19/07/2018 - Marche
“Nell'anno 2016 mese di ottobre veniva a mancare improvvisamente e in perfetto stato di salute all'affetto dei suoi cari mia madre.
La stessa redasse un testamento pubblico il 13 settembre 2013 con le seguenti disposizioni.
REVOCO OGNI MIE PRECEDENTI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - NOMINO EREDI I MIEI TRE FIGLI , CON PRECISAZIONE CHE A MIO FIGLIO FRANCESCO SPETTERA' LA SOLA QUOTA DI RISERVA, MENTRE LA RESTANTE PARTE DEL MIO PATRIMONIO ANDRA' DIVISO IN PARTI UGUALI TRA GLI ALTRI MIEI FIGLI.
Redasse successivamente un testamento olografo pubblicato come il precedente dallo stesso notaio.
Il testamento olografo è datato 16 febbraio 2015 e scritto di suo pugno non contestato di cui segue brano.
omissi dati introduttivi - in assoluta libertà, intendo disporre quanto segue:
gli arredi, mobili, quadri e relativo contenuto degli stessi, i preziosi, gioielli, orologi, oro, collane, anelli e tutto il contenuto
della cassaforte, le pellicce a mio figlio ..........omissis........... in quanto mi ha sostenuto, aiutato, e accudito dopo la morte di mio marito ...omissis....
Recandomi dal notaio con altro coerede Dott. Avv , lo stesso notaio riferiva verbalmente quanto segue.
La signora con questo testamento, intende lasciare i beni mobili al figlio di cui è posto il nome.
Lo stesso è da intendersi come legato al testamento pubblico nel quale avviene la divisione per quote dei beni immobili non menzionato nel testamento olografo.
Altro notaio scelto per la denuncia di successione alla agenzia delle entrate sottolineava, affrancato da dipendenti dello studio che i mobili e l'elencazione sono intesi come beni mobili, non andavano ripartiti in quote agli eredi ma solo ad uno singolo.
Nella denuncia difatti compaiono indivisi, quali conti correnti, azioni, quote di società.
L'ultimo notaio sottolineava che il legatario ero immediatamente titolare
dei beni mobili senza dare nulla agli eredi.

Ho chiesto quanto sopra alle banche e finanziarie, ma mi negano qualsiasi possesso.
Anche l'altro fratello contesta la mia posizione.

Ora veniamo alla domanda.

Cosa devo fare per ottenere quanto mi spettà?
Sono o non sono proprietario dei conti correnti, di cui ho trovato matrici documenti dentro la cassaforte e mobilia?
Che cosa si intende per preziosi, il denaro non lo è?

Grazie anticipatamente e scusate per il rompicapo.
In realtà non voglio dispiacere all'altro fratello, ma solo esaudire alla lettera le volontà di mia madre.

Carissimi saluti”
Consulenza legale i 25/07/2018
Il caso in esame interessa e richiede di trattare degli effetti prodotti dai seguenti istituti giuridici:
  1. Testamento posteriore
  2. Prelegato
  3. Legato di cosa da prendersi da un certo luogo.
Cominciamo con l’affrontare il tema del testamento posteriore.

Secondo quanto disposto dall’art. 682 del c.c., se il testamento posteriore non revoca in modo espresso il precedente, devono intendersi annullati di quest’ultimo soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.
Stando alla lettera di tale norma, dunque, il testamento pubblico del 2013 è rimasto pienamente valido ed efficace per quanto concerne la determinazione delle quote da assegnare ai singoli coeredi (la quota di riserva a Francesco e la restante parte di patrimonio in parti eguali tra gli altri figli), mentre è stato annullato dal successivo testamento olografo del 2015 relativamente ai beni in esso espressamente indicati, i quali devono intendersi attribuiti in via esclusiva ed a titolo di prelegato al figlio che ha accudito la testatrice.
Dispone a tal riguardo l’art. 661 del c.c. che qualora il legato venga disposto a favore di uno dei coeredi ponendolo a carico di tutta l’eredità, lo stesso si considera come legato per l’intero ammontare.

Tale disposizione è di estrema importanza per individuare la disciplina applicabile in ordine alle modalità di acquisizione dei beni oggetto di quel legato, in quanto potrà indubbiamente trovare applicazione l’art. 649 del c.c. in materia, appunto, di acquisto del legato.
Così, secondo quanto dettato da quest’ultima norma, il legatario acquisterà il legato senza necessità che effettui alcun atto di accettazione espressa; qualora, poi, oggetto del legato sia una cosa determinata, la proprietà di quella cosa si trasmetterà dal testatore al legatario al momento stesso della morte del primo, mentre diversi saranno gli effetti in ordine al possesso.
Per quest’ultimo, infatti, l’ultimo comma della stessa norma richiede che sia il legatario a domandare all’onerato il possesso della cosa o delle cose legate, e ciò anche se il testatore lo abbia espressamente dispensato da tale incombenza.

Circa l’esatta individuazione di ciò che deve intendersi compreso nel legato, si ritiene che, a parte gli arredi, mobili, preziosi e gioielli in genere appartenenti alla defunta, debba considerarsi oggetto di esso anche tutto ciò che al momento della morte sarebbe stato rinvenuto nella cassaforte della testatrice, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 655 c.c., rubricato proprio “Legato di cosa da prendersi da un certo luogo”.
Secondo quanto previsto da tale norma, infatti, qualora oggetto del legato siano cose che si debbano prendere da un luogo ben determinato (in questo caso la cassaforte), il legato avrà effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trova.

Pertanto, se dentro la cassaforte era custodito del denaro, è chiaro che anche quello dovrà considerarsi oggetto del legato, anche se non espressamente menzionato, mentre lo stesso discorso non potrà essere fatto per conseguire la titolarità esclusiva dei conti correnti dei quali è stata rinvenuta la relativa documentazione dentro la cassaforte o il mobilio.
Ai fini della loro esclusione, infatti, si ritiene che sia sufficiente far riferimento alla loro natura giuridica, non potendosi questi senza dubbio far rientrare nella categoria dei beni mobili menzionati dalla testatrice, trattandosi piuttosto, secondo la definizione che ne dà lo stesso codice civile, di un vero e proprio rapporto contrattuale (così art. 1823 del c.c.).

Apertasi la successione, dunque, i rapporti di conto corrente del de cuius entreranno a far parte del patrimonio ereditario e si trasferiranno agli eredi secondo le quote del testamento pubblico del 2013; a seguito di ciò gli eredi subentreranno nella titolarità del rapporto giuridico con la banca ovvero nel possesso del saldo contabile maturato sul conto.
Normalmente, per conseguire tale possesso gli istituti di credito richiedono un estratto dell’atto di morte e copia della denuncia di successione, attraverso cui potersi accertare della qualità di erede di chi si presenta, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a detta qualità, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 (questo in linea generale, poiché ogni istituto di credito può seguire procedure burocratiche leggermente diverse).

Per quanto concerne il conseguimento del possesso degli altri beni mobili e dei preziosi elencati nel testamento olografo del 2015, si ritiene sia necessario, oltre che opportuno, ricorrere all’ausilio di un notaio, a cui richiedere la redazione di un atto c.d. di “Prestazione di legato e consegna di beni mobili” ex art. 649 c.c., a seguito del quale poter essere formalmente immessi nel possesso di quei beni (ovviamente limitatamente a quelli che riusciranno a rinvenirsi ex art. 655 c.c. prima citato).
Qualora gli altri eredi si rifiutino di comparire davanti al notaio per la stipula di tale atto, non vi può essere altra soluzione che quella di ricorrere al Giudice, al fine di ottenere coattivamente il possesso di quei beni (ciò presuppone, purtroppo, una procedura ben più complessa oltre che la redazione di un inventario).

Preme sottolineare che prima della domanda del possesso (la quale può anche essere avanzata stragiudizialmente agli altri eredi), il legatario non può immettersi nella disponibilità delle cose, con la conseguenza che, in mancanza di consenso degli onerati, sarà da considerarsi spogliato.

In conclusione, rispondendo alle singole domande poste, può sinteticamente dirsi:
  1. per ottenere quanto compete a seguito dell’apertura della successione della testatrice occorrerà per prima cosa accettare l’eredità secondo le quote risultanti dal testamento del 2013.
Per la loro esatta determinazione occorrerà riferirsi al secondo comma dell’art. 537 del c.c., il quale riserva ai figli la quota complessiva di due terzi del patrimonio ereditario; quindi, supponendo che il patrimonio valga 180 e risultando la quota di riserva di due terzi pari a 120, si avrà che una quota pari a 40/180 andrà a Francesco, mentre agli altri due figli andrà una quota pari a 70/180 ciascuno.
  1. La titolarità dei conti correnti non può intendersi trasmessa a titolo di legato al figlio nominato nel testamento olografo del 2015 solo perché i relativi documenti contrattuali sono stati rinvenuti dentro la cassaforte e dentro i mobili, e ciò in quanto non si tratta di mobili ma di rapporti contrattuali, i quali seguono una disciplina giuridica del tutto diversa;
  2. Il denaro non può farsi rientrare nel concetto di preziosi, ciò che può ricavarsi tra l’altro dalle norme dettate dal codice di procedura civile in materia di pignoramento mobiliare ed in particolare dal secondo comma dell’art. 517 del c.p.c., norma che, nel trattare della scelta delle cose da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario, distingue espressamente il denaro contante dagli oggetti preziosi e dai titoli di credito.
Ciò comporta che del denaro, soltanto quello che verrà rinvenuto all’interno della cassaforte dovrà intendersi attribuito in via esclusiva al legatario in cui favore è stato disposto il prelegato.