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Articolo 622 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Comunicazione dei testamenti al tribunale

Dispositivo dell'art. 622 Codice Civile

(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico [603 c.c., 55].

Note

(1) Ai sensi del D. L. 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore, dal 2 giugno 1999, è soppresso, salvi gli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2) Le copie dei verbali e il testamento pubblico, a cura del cancelliere, devono essere raccolti in appositi volumi e ordinate in una rubrica alfabetica generale. Chiunque ne faccia richiesta può consultare tali copie.
(3) La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” dal D. L. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(4) Si tratta dei verbali di pubblicazione (v. art. 620 del c.c.) del testamento olografo (v. art. 602 del c.c.) e segreto (v. art. 604 del c.c.).
(5) Non è previsto un termine entro il quale il notaio deve procedere con le predette comunicazioni. In caso di mancata o non tempestiva comunicazione si ritiene possa essere formulata richiesta di risarcimento danni. Non è, invece, configurabile il reato di omissione di atti di ufficio (v. art. 328 del c.p.), trattandosi di una forma di pubblicità-notizia.

Ratio Legis

Attraverso tali comunicazioni chiunque può consultare i verbali di cui agli articoli 620 e 621 del c.c. e il testamento pubblico. Risulta, quindi, facilitata per gli interessati la conoscenza del contenuto del testamento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 622 Codice Civile

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Andrea C. chiede
martedģ 06/11/2012 - Lombardia
“Buonasera, gradirei sapere se esiste un termine massimo per la pubblicazione di un testamento; in altri termini se il testamento è stato letto dal notaio in data 5 novembre 2012 esiste una data entro la quale, obbligatoriamente, deve essere pubblicato lo stesso?

Grazie”
Consulenza legale i 06/11/2012

La pubblicazione del testamento serve per far conoscere agli eredi e agli altri interessati il contenuto dell'atto e rappresenta un presupposto per la sua eseguibilità. La pubblicazione, in senso tecnico, si ha per il testamento olografo e segreto, dato che il testamento pubblico è immediatamente eseguibile proprio per la sua natura di atto pubblico.

Il testamento segreto e olografo vengono pubblicati in forme simili. E' bene indicare che la legge non prevede il termine entro cui la pubblicazione deve avvenire, tuttavia si precisa che, per quanto riguarda il testamento segreto, già in possesso del notaio, questo va pubblicato non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore; mentre, per ciò che concerne il testamento olografo l'art. 620 del c.c. dispone che chiunque si trovi in possesso di tale atto deve presentarlo al notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. In questo ultimo caso poi, la legge prevede che chiunque crede di avervi interesse può chiedere al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per la presentazione del testamento ai fini della sua pubblicazione.

Diverse sono le fasi in cui si articola il procedimento di pubblicazione:

  1. il notaio si assicura la presenza di due testimoni davanti ai quali redige nella forma degli atti pubblici un verbale in cui descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura se è stato presentato chiuso con sigillo;
  2. il verbale viene poi firmato da chi ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio;
  3. successivamente il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione copia in carta libera dei verbali e del testamento pubblico (art. 622 del c.c.).

Infine, ai sensi dell'art. 623 del c.c., il notaio, dopo la pubblicazione del testamento, ne comunica agli eredi ed ai legatari l'esistenza.