(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico [603 c.c., 55].
(1)Il notaio deve trasmettere alla cancelleria(2) del tribunale(3), nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621(4)(5) e del testamento pubblico [603 c.c., 55].
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La pubblicazione del testamento serve per far conoscere agli eredi e agli altri interessati il contenuto dell'atto e rappresenta un presupposto per la sua eseguibilità. La pubblicazione, in senso tecnico, si ha per il testamento olografo e segreto, dato che il testamento pubblico è immediatamente eseguibile proprio per la sua natura di atto pubblico.
Il testamento segreto e olografo vengono pubblicati in forme simili. E' bene indicare che la legge non prevede il termine entro cui la pubblicazione deve avvenire, tuttavia si precisa che, per quanto riguarda il testamento segreto, già in possesso del notaio, questo va pubblicato non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore; mentre, per ciò che concerne il testamento olografo l'art. 620 del c.c. dispone che chiunque si trovi in possesso di tale atto deve presentarlo al notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. In questo ultimo caso poi, la legge prevede che chiunque crede di avervi interesse può chiedere al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che sia fissato un termine per la presentazione del testamento ai fini della sua pubblicazione.
Diverse sono le fasi in cui si articola il procedimento di pubblicazione:
Infine, ai sensi dell'art. 623 del c.c., il notaio, dopo la pubblicazione del testamento, ne comunica agli eredi ed ai legatari l'esistenza.