Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.](1).
Note
(1)
Non incombe sul notaio l'obbligo di ricercare gli eredi e legatari di cui non conosca la residenza o il recapito.
Ove il notaio non proceda agli incombenti indicati dalla norma in commento o li ritardi, gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.
Ove il notaio non proceda agli incombenti indicati dalla norma in commento o li ritardi, gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.