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Articolo 604 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Testamento segreto

Dispositivo dell'art. 604 Codice Civile

(1)Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo [598 c.c.]. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato [607 c.c.].

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento(2).

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto(3).

Note

(1) Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria (il c.d. "testamento" di cui all'art. 604 del c.c.) e l'atto di ricevimento (v. art. 605 del c.c.). Il primo, predisposto dal testatore o da altro soggetto, riporta le ultime volontà del testatore. Il secondo dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, ha consegnato di persona al notaio la scheda dichiarando che in essa sono contenute le sue volontà testamentarie.
(2) Se, in realtà, l'impedimento non esisteva, il testamento segreto si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).
(3) Non può fare testamento segreto il cieco, l'analfabeta, ecc.

Ratio Legis

Il testamento segreto concilia in sè alcuni vantaggi del testamento olografo tra cui la segretezza dell'atto (venendo redatto dal testatore) e quelli del testamento pubblico, quali la possibilità di preservarne l'integrità (essendo custodito dal notaio).

Spiegazione dell'art. 604 Codice Civile

Il testamento segreto non presenta gli inconvenienti derivanti dal testamento olografo e dal testamento pubblico, mentre contiene i vantaggi dell’uno e dell’altro.
Infatti, il testamento olografo presenta l’inconveniente di poter essere distrutto, nascosto, smarrito, falsificato ed il vantaggio che nessuno conosce le disposizioni del testatore, e nemmeno se un testamento sia stato fatto.
Il testamento pubblico garantisce dalla possibilità della distruzione, ma presenta l’inconveniente che può essere fatta palese non solo l’esistenza del testamento, ma pure il suo contenuto: infatti, anche se l’originale rimane depositato presso il notaio e una copia viene trasmessa all’Archivio notarile e, finché vive il testatore, nessuno al di fuori di lui può ottenerne copia, è vero pure che i testimoni, non essendo vincolati dal segreto, possono rendere note le disposizioni testamentarie.
Il testamento segreto, invece, essendo depositato presso il notaio, garantisce la sua conservazione, la sua integrità e, insieme, la segretezza del suo contenuto.
Il testamento segreto o mistico, come lo chiamavano gli antichi, e non ammesso dal codice napoleonico, consiste di due parti: la scheda testamentaria e l’atto di ricevimento del notaio.
La scheda testamentaria è la carta in cui sono scritte le disposizioni: essa è tutta opera privata del testatore o di persona di sua fiducia, che lo assiste o lo coadiuva. Può, innanzitutto, essere scritta interamente per mano dello stesso testatore, come ordinariamente avverrà quando egli sappia o possa scrivere; in tal caso, è necessaria, ma sufficiente, una sola sottoscrizione del testatore, purché apposta, a pena di nullità, alla fine delle disposizioni, come nel testamento olografo. Nel caso in cui, invece, il testatore non sappia o non possa sottoscrivere, è necessaria un’altra formalità da compiersi nell’atto di ricevimento: egli deve dichiarare di aver letto le proprie disposizioni ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscrivere.
A differenza del testamento olografo, nel testamento segreto non è necessaria la data, perché la sua data è quella dell’atto di ricevimento: quindi, se anche la scheda testamentaria contenesse una data, deve ritenersi che la data della disposizione testamentaria segreta sia sempre quella dell’atto di ricevimento, e da questa si determina la capacità o incapacità del testatore e l’anteriorità o posteriorità delle disposizioni testamentarie.
Quindi, un testamento olografo o pubblico, portante una data posteriore a quella racchiusa in una scheda testamentaria, ma anteriore a quella dell’atto di consegna di questa scheda al notaio, si considererebbe come anteriore al testamento segreto di cui quella scheda rappresentava il contenuto, e sarebbe, perciò, da questo revocato se contenesse disposizioni incompatibili col medesimo.
Soltanto allorché il testamento segreto sia stato scritto, datato e sottoscritto dal testatore, la data interna può acquistare efficacia esclusiva, quando, cioè, per una nullità intervenuta nell’atto di consegna, il testamento non può valere come segreto, ma può essere convertito in testamento olografo del quale contiene tutti i requisiti, e ciò per effetto della disposizione contenuta nell’art. 607.
La scheda testamentaria, anche se il testatore sappia e possa scrivere, può essere scritta da un terzo, anzi, da diversi terzi: la parola terzo in numero singolare è adoperata dall’articolo in esame come esprimente il caso ordinario; difatti, lo stesso articolo parla del testamento segreto scritto in tutto o in parte da "altri", e questa parola si presta ad indicare tanto il numero singolare che il plurale. La scheda, scritta in tutto o in parte per mano altrui, dev’essere sottoscritta dal testatore, oltre che alla fine delle disposizioni, come quella scritta tutta di sua mano, anche in ciascun mezzo foglio.
Sotto la vigenza del codice del 1865 si disputò lungamente sul significato dell’espressione “mezzo foglio”. Occorreva la sottoscrizione in ogni mezzo foglio quando il testamento era contenuto in diversi mezzi fogli staccati, oppure anche quando la scheda testamentaria era contenuta in un foglio intero piegato in due parti, costituito da quattro facciate o pagine?
Se il testamento era contenuto in più mezzi fogli staccati, non c’era dubbio che la sottoscrizione doveva trovarsi in ciascun mezzo foglio; ma se il testamento era scritto in un foglio intero che consta di quattro pagine era necessaria la sottoscrizione in ogni due pagine (questo volendo dire un mezzo foglio) o bastava la sottoscrizione finale?
Alcuni scrittori ed una parte della giurisprudenza sostennero che quando la legge esige la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio si riferisce all’ipotesi in cui il testamento sia scritto in mezzi fogli staccati, dato che, si disse, in tal caso si vede chiaramente la necessità della firma in ogni mezzo foglio, che serve ad impedire la sostituzione di un mezzo foglio ad un altro, sostituzione che non è possibile quando il testamento è scritto in un foglio intero di quattro pagine, e, quindi, non vi è necessità della doppia sottoscrizione.
Ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritennero che la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio fosse necessaria anche quando il testamento fosse scritto in quattro pagine costituenti un foglio intero non staccato.
L’attuale codice ha accolto quest’ultima opinione, disponendo che la sottoscrizione del testatore occorre in ciascun mezzo foglio, unito o separato: ciò allo scopo di garantire non già soltanto l’identità della carta, ma, soprattutto, la volontà del testatore, redatta per iscritto da un terzo. In effetti, firmando in ogni mezzo foglio (unito), il testatore sarà necessariamente in grado di controllare che tutto lo scritto altrui sia conforme a quanto egli ha dettato e che nulla fu tolto, variato, o aggiunto nel mezzo foglio anteriore, non staccato, della scheda.
La sottoscrizione del testatore alla fine delle disposizioni ed in ciascun mezzo foglio della scheda è indispensabile tanto se questo è scritto interamente per mano di un terzo, quanto se è scritto in parte dallo stesso testatore, ed in parte dal terzo; in quest’ultimo caso, il testatore deve sottoscrivere anche i mezzi fogli scritti dal terzo, mentre, se tutta la scheda fosse scritta di sua mano, basterebbe l’unica sua sottoscrizione alla fine delle disposizioni.
La sottoscrizione in ciascun mezzo foglio, infatti, non dispensa dalla sottoscrizione alla fine delle disposizioni; dunque, se pure nell’ultimo mezzo foglio della scheda fosse apposta la sottoscrizione in margine o nel corpo della prima o della seconda pagina di quel mezzo foglio, occorrerebbe ancora la sottoscrizione finale: la sottoscrizione, cioè, che faccia seguito all’ultima parola dispositiva della scheda.
Stando allo scopo della legge, dovrebbe dirsi che la sottoscrizione apposta alla fine delle disposizioni dispenserebbe il testatore dalla sottoscrizione dell’ultimo mezzo foglio della scheda, perché essa adempie, al tempo stesso, sia allo scopo della definitiva approvazione della sua ultima volontà, sia a quello di fornire la prova che egli ha letto l’ultimo mezzo foglio.
Questa interpretazione poteva sembrare contrastata dalla lettera dell’art. #782# del codice del 1865, che diceva che il testamento scritto in tutto o in parte da altri deve essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio, senza fare eccezioni per l’ultimo mezzo foglio, tanto più che, in ipotesi analoga, la legge ha avuto cura di eliminare ogni dubbio, esprimendosi diversamente. Infatti, l’art. 51, n. 12 della legge notarile prescrive, negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione, in margine di ciascun foglio, delle parti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio “eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali”. Se, dunque, l’art. #782# non conteneva questa eccezione, vuol dire che esigeva la sottoscrizione marginale anche dell’ultimo mezzo foglio in cui si conteneva la sottoscrizione finale. Bisogna, però, convenire che questa interpretazione sarebbe stata eccessivamente rigorosa e prettamente letterale. La differente dizione della legge notarile può spiegarsi col ritenere che essa abbia voluto chiarire, ad abundantiam, ciò che, anche senza di essa, si sarebbe dovuto logicamente ammettere. Ogni dubbio, nel sistema dell’attuale codice, pare eliminato dalla circostanza che, nell’articolo in esame, è stato soppresso l’avverbio “inoltre” dell’art. #782# del codice del 1865.
Il testamento segreto può esser fatto anche da chi non sa scrivere o non può sottoscrivere, purché, però, sappia e possa leggere, e dichiari al notaio che riceve il testamento di averlo letto, aggiungendo la causa che gli ha impedito di sottoscrivere, facendone menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Questo ha importanza per quanto riguarda l’incapacità del cieco a fare testamento segreto.

Possono farsi varie ipotesi:
a) Il cieco non sottoscrive la scheda testamentaria scritta da un terzo: indubbiamente il suo testamento sarebbe nullo;
b) Il cieco ha sottoscritto la scheda scritta da un terzo, consegnandola al notaio con la dichiarazione che in quella carta si contengono le sue ultime volontà. Secondo l’art. #784# del codice del 1865, questo testamento sarebbe stato valido perché esso parlava della scheda non sottoscritta dal testatore che non sappia o non possa sottoscrivere, nel qual caso soltanto lo si obbligava a dichiarare al notaio di averla letta; nel caso in esame, invece, abbiamo supposto che il testatore cieco l’abbia sottoscritta, mostrando, così, di sapere e poter sottoscrivere e non essendo, quindi, obbligato di dichiarare al notaio di averla letta.
Tale testamento, però, deve ritenersi nullo, in applicazione dell’art. 604, che dispone in termini assoluti e precisi che coloro che non sanno o non possono leggere non possono fare testamento segreto: il cieco è, appunto, il solo che può dirsi non poter leggere, per distinguerlo da chi non sa leggere. Neppure il fatto che egli ha sottoscritto il testamento, scritto da un terzo, può avere alcun valore, perché lo scrivente può aver arbitrariamente redatto la scheda e averne dato lettura al testatore in conformità di quanto gli aveva dichiarato, ingannandolo.
c) Il cieco ha scritto e sottoscritto egli stesso la scheda dichiarando al notaio, come farebbe qualunque altro, ai termini del secondo comma dell’art. 605, che in quella carta si contiene il suo testamento. Secondo l’art. #784# del codice del 1865, il testamento sarebbe stato valido, perché il testamento è stato scritto da lui e sottoscritto, ma, per l’art. 604 dell’attuale codice, deve dirsi invalido, perché tale articolo prescrive in modo assoluto che chi non può leggere non può fare testamento segreto.
Parrebbe, a prima vista, che la legge, così, si ponga in contraddizione con sé stessa, per aver ammesso il cieco a poter fare testamento olografo. Ma il maggior rigore rispetto al testamento segreto si spiega con la considerazione che tra la preparazione della scheda e la consegna di essa al notaio passa, ordinariamente, un certo arco di tempo durante il quale la scheda testamentaria può trovarsi esposta al pericolo di sostituzione e di alterazione con altra scheda, pure scritta e sottoscritta per mano del testatore, e che egli intendeva già revocata, con la nuova scheda.
Del pari, se l’impossibilità di leggere è sorta dopo che il testatore abbia già scritto e sottoscritto le sue disposizioni, il testamento segreto non ha potuto formarsi validamente.
S’intende, però, che il testamento segreto del cieco, o di quegli a cui è sopraggiunta l’impossibilità di leggere, nullo come tale, potrebbe valere come un testamento olografo, nel caso della scheda scritta, datata, e sottoscritta tutta di suo pugno.
Riguardo, però, al non saper leggere, l’art. 604 rivela la sua importanza in quest’altra ipotesi. Può avvenire che un analfabeta abbia appreso meccanicamente a tracciare le lettere componenti la sua firma. Se egli sottoscrivesse, così, il testamento segreto scritto da un terzo, questo, che ai termini dell’art. #784# del codice civile del 1865, doveva dirsi valido, non può ritenersi tale per l’effetto dell’art. 604 dell’attuale codice, che toglie la capacità di far testamento a chi non sa leggere, senza tener conto di altre circostanze.
Infine, bisogna notare che il muto e il sordomuto possono fare testamento segreto, ma devono sapere e poter scrivere perché l’art. 605 dispone che questi, facendo testamento segreto, devono scrivere, in fronte all’atto della consegna e in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento; poi, se questo è stato scritto da un terzo, devono aggiungere di averlo letto.

Massime relative all'art. 604 Codice Civile

Cass. civ. n. 2723/1973

La norma di cui all'art. 604, comma primo, c.c., secondo cui il testamento segreto, se č scritto in tutto o in parte da altri o se č scritto con mezzi
meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilitā di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata. Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutta l'entitā spaziale del documento, affinché, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura, il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell'intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio č necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate.

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