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Articolo 462 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Capacità delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 462 Codice Civile

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati(1) o concepiti(2) al tempo dell'apertura della successione [1 c.c.].

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [784 c.c.](3).

Note

(1) La capacità di succedere indica l'attitudine del soggetto ad essere destinatario di disposizioni mortis causa, subentrando nella titolarità dei rapporti patrimoniali che facevano capo al de cuius.
Sono capaci di succedere, in primo luogo, coloro che hanno la capacità giuridica, ossia i nati.
(2) Sono, poi, capaci di succedere anche coloro che, al momento dell'apertura della successione, erano soltanto concepiti. Si presumono tali coloro la cui nascita interviene entro trecento giorni dalla morte del soggetto della cui successione si tratta. Tale previsione ha natura eccezionale, in quanto riconosce la capacità di succedere a chi è ancora privo della capacità giuridica.
(3) Possono, infine, essere chiamati a succedere anche coloro che non erano ancora stati concepiti al momento della morte del de cuius qualora ricorrano due condizioni: si tratti di una successione che avviene per vocazione testamentaria e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

Ratio Legis

La norma serve per determinare a quali soggetti e a che condizioni spetti la capacità di succedere, posto che non vi è piena coincidenza tra questa e la capacità giuridica.

Brocardi

Concepturus
Intelligendus est mortis tempore fuisse, qui in utero relictus est
Nasciturus
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de eius commodo agitur
Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hereditatem
Quod dicimus eum qui nasci speratur pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius quaeritur; nam aliis non prodest nisi natus
Successor
Testamenti factio

Spiegazione dell'art. 462 Codice Civile

Con riferimento alle persone fisiche, la capacità di succedere, quale attitudine a subentrare nella titolarità del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius, attiene al concetto di capacità giuridica di cui all'art. 1 del codice civile, costituendone una manifestazione.
Presupposto essenziale della capacità di succedere è l'evento della nascita non richiedendosi tuttavia l'ulteriore requisito della vitalità (attitudine a vivere una vita extra uterina) previsto dal precedente codice del 1865.
Al fine di stabilire se un soggetto sia nato vivo si ricorre allo strumento della c.d. docimasia polmonare.

Non costituisce un'eccezione alla regola sopra individuata la capacità di succedere genericamente riconosciuta in capo ai nascituri concepiti e la capacità di succedere per testamento riconosciuta in capo ai nascituri non concepiti figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore previste ai sensi del primo e del terzo comma della norma in oggetto.

Al riguardo la capacità di succedere dei nascituri si intende comunque subordinata all'evento della loro nascita quindi in perfetta aderenza con il disposto di cui all'art.1 2º comma del codice civile.
L'istituzione dei nascituri vine ricostruita, infatti, come una fattispecie a formazione progressiva che si perfezione con la nascita dell'istituito.
Prima della nascita si determina una situazione di pendenza relativa alla titolarità dei diritti in attesa della nascita del loro futuro titolare.
Con riferimento ai nascituri (concepiti e non concepiti) la delazione non può considerarsi attuale trattandosi di soggetti non ancora esistenti.
Si parla al riguardo di aspettativa di delazione a cui sono ricollegati i diritti riconosciuti in capo al vocato, ma non l'esercizio dei poteri di cui all'art.460 del codice civile che presuppongo la sussistenza di una delazione attuale.
L'assenza di una delazione attuale impedisce altresì il decorrere del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art.480 2º comma del codice civile che trova applicazione in tale ambito stante l'analogia tra la fattispecie in esame e quella della istituzione sotto condizione sospensiva.

La capacità di succedere presuppone oltre alla nascita anche la certezza dell'esistenza in vita del chiamato all'apertura della successione.
Ciò rileva in relazione alla capacità di succedere dell'assente.
In particolare l'art.70 del codice civile secondo la dottrina maggioritaria (Cicu) non prevederebbe l'esclusione della delazione nei confronti dell'assente, nei cui riguardi non può dunque affermarsi la sussistenza di un'incapacità di succedere, ma disciplinerebbe la delazione a favore dei chiamati successivi rispetto all'assente stante l'impossibilità di provare la sopravvivenza di quest'ultimo al defunto in applicazione al principio generale secondo il quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne l'esistenza (art. 2697 del codice civile).

Quanto alla presunzione di concepimento prevista dal 2º comma della norma in esame trattasi di presunzione relativa, che ammette la prova contraria, fondata sulla comune esperienza e sull'esigenza di rendere certo in base ad elementi obiettivi un presupposto della vocazione a favore dei soggetti nascituri concepiti altrimenti non accertabile con sicurezza assoluta.

La capacità di succedere delle persone giuridiche non è espressamente disciplinata da una norma del codice, ma si desume dal tenore dell'art. 473 del codice civile che disciplina le forme e le modalità dell'accettazione dell'eredità devolute alle persone giuridiche nonché dall'art. 586 del codice civile che prevede la devoluzione automatica a favore dello Stato dell'eredità in mancanza di altri successibili.
Le persone giuridiche possono succedere solo per testamento non essendo prevista una successione legittima per tali enti eccezion fatta per lo Stato.

In seguito all'abrogazione dell'art. 600 1º comma del codice civile ad opera della L. 22 giugno 2000 n. 192, anche gli enti non riconosciuti devono considerarsi titolari della piena capacità di succedere, risultando quale unico presupposto necessario per la sussistenza di tale capacità l'esistenza dell'ente stesso.
Ciò non pregiudica la possibilità di istituire erede per testamento un ente ancora non esistente, come confermato dalla possibilità, normata dal codice, di costituire per testamento una fondazione (art. 14 1º comma del codice civile.
Si desume in tal caso l'implicita volontà di costituire l'ente stesso.
Al riguardo un limite è stabilito dall'ammissibilità o meno della costituzione del particolare ente per testamento. Si consideri l'impossibilità, per esempio, di costituire per testamento un'associazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

229 Il progetto contemplava, nell'art. 5, che costituiva l'unica disposizione di questo capo, la disciplina della capacità di succedere. La norma è stata oggetto di numerose osservazioni, mentre se n'è approvata la collocazione in un capo autonomo, collocazione che è stata mantenuta anche per il corrispondente art. 462 del c.c.. In merito alla disposizione ho rilevato che siccome nel secondo comma dell'art. 1 del c.c. al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita, era opportuno affermare esplicitamente che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Nel secondo comma ho tenuto fermo il termine tradizionale dei trecento giorni per la presunzione di concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro trecento giorni dalla morte del de cuius. Mi è sembrata superflua la precisazione richiesta allo scopo di chiarire che la prova contraria non puo essere data quando si tratta di impugnare la legittimità dei figli. E' infatti ovvio che questa norma, dettata in sede di successione, ai fini della determinazione della capacità di succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prova contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità. L'ultimo comma dell'articolo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 142 del progetto, il quale invece disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza è stato suggerito di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma tale affermazione mi è sembrata superflua perché la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 473, che ribadisce la disposizione, più generale, dell'art. 17. Ho risolto pertanto la questione, sopprimendo il comma e riferendo il contenuto dell'articolo esclusivamente alla capacità delle persone fisiche.

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Mirco M. chiede
mercoledì 24/10/2012 - Calabria
“Perché si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta, e non nei 280 che rappresentano la durata media del concepimento?”
Consulenza legale i 25/10/2012

Si tratta di una scelta del legislatore che ripete quella fatta all'art. 232 del c.c. in tema di legittimità del figlio nato da coppia sposata. Nella Relazione al codice civile leggiamo addirittura che "E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio".