E' la capacitā di disporre o di ricevere per testamento.
La prima č detta testamenti factio \"attiva\": la capacitā di fare testamento č esclusa per i minori di etā, per gli interdetti per infermitā di mente e per coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento.
La capacitā di ricevere per testamento (testamenti factio \"passiva\") č espressione della capacitā giuridica: sono, quindi, capaci di succedere tutti coloro che sono nati al tempo dell'apertura della successione. Inoltre, la legge riconosce la capacitā di succedere anche a chi č concepito al momento dell'apertura della successione (si presume tale chi č nato entro i trecento giorni dalla morte del de cuius) e, nei casi di successione testamentaria, ai figli non ancora concepiti di persona vivente al tempo della morte del testatore.