Cass. civ. n. 14442/2019
In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.
Cass. civ. n. 9514/2017
L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l'art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d'inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede.
Cass. civ. n. 24813/2008
L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius". Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ a tutela dei creditori del "de cuius".
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Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione dell'eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell'ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all'abrogazione della norma codicistica, perchè con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l'intervenuta autorizzazione.
Cass. civ. n. 464/1994
Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche («eredità devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «eredità devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.