(massima n. 1)
In caso di trasformazione di una societą di capitali in comunione di azienda, i creditori muniti di titolo anteriore alla trasformazione beneficiano dell'originario regime di responsabilitą della societą, la quale nel termine di cui all'art. 10 l.fall. potrą essere dichiarata fallita, dovendo escludersi che l'opposizione dei creditori, ex art. 2500 novies c.c., costituisca un rimedio sostitutivo al fallimento, trattandosi piuttosto di uno strumento aggiuntivo che appronta una tutela di intensitą inferiore.