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Articolo 2489 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori

Dispositivo dell'art. 2489 Codice Civile

Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Ratio Legis

La norma riconosce ai liquidatori della società poteri di gestione della società che devono essere esercitati unicamente nell'ottica della liquidazione del patrimonio e della soddisfazione dei creditori.

Spiegazione dell'art. 2489 Codice Civile

La norma disciplina i poteri dei liquidatori.
A decorrere dall’iscrizione della delibera o del decreto di nomina nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica ed i poteri di gestione della società sono attribuiti ai liquidatori.
Rispetto agli amministratori, tuttavia, i liquidatori devono gestire la società nell’ottica della esclusiva conversione in denaro del patrimonio e della successiva soddisfazione dei creditori, nel rispetto della parità di trattamento dei creditori. Ciò non preclude peraltro a questi ultimi la possibilità di continuare l’esercizio aziendale, al fine di preservare l’avviamento (specie nell’ottica della cessione d’azienda o di un suo ramo).
La responsabilità dei liquidatori presuppone, come nel caso degli amministratori:
  • la violazione di doveri specifici o il compimento di atti incompatibili con la finalità liquidatoria;
  • la negligenza dei liquidatori: i liquidatori devono infatti adempiere ai propri obblighi con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Il riferimento alla diligenza, peraltro, consente di applicare anche alla responsabilità dei liquidatori la regola della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, che preclude l’addebito di responsabilità a colui che abbia assunto scelte rivelatesi ex post dannose per la società, imponendo piuttosto di verificare ex ante il livello di diligenza impiegata nel procedimento istruttorio/informativo che precede l’assunzione della decisione;
  • l’esistenza di un danno conseguente alla violazione.
Le azioni di responsabilità avverso i liquidatori sono regolate dalle disposizioni specifiche dettate per ogni tipo societario.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

12 Le direttive della delega in tema di scioglimento e liquidazione fondamentalmente prevedevano: a) una accelerazione e semplificazione del procedimento, disciplinandone e chiarendone l'inizio, lo svolgimento ed il termine; b) una disciplina attenta alla possibilità di conservare l'eventuale valore residuo dell'impresa; c) una disciplina che chiarisse la redazione dei bilanci in fase di liquidazione. L'innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento, e la determinazione del momento in cui ha effetto. Le cause di scioglimento previste all'art. 2484 del c.c. sono rimaste sostanzialmente invariate. Il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all'iscrizione nel registro della deliberazione del consiglio che l'accerta, ovvero, ovviamente, all'iscrizione della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento. Ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina. In coerenza con la nuova disciplina sull'efficacia della causa di scioglimento all'art. 2484 si è precisato l'obbligo degli amministratori di accertarla e di effettuare la relativa iscrizione. Sempre in questa impostazione, si è ritenuto di stabilire, in caso di ritardo od omissione, una responsabilità dell'organo amministrativo per danni conseguenti. In ordine ai poteri degli amministratori all'art. 2486 del c.c. si è ritenuto di porre una limitazione non basata sul concetto, ambiguo, di "nuova operazione", ma sulla strumentalità, o meno, alla conservazione del valore dell'impresa sociale. Conseguentemente la responsabilità in caso di violazione non investe più l'operazione in sé, ma l'eventuale danno conseguente. Conservata l'attuale competenza sulla nomina dei liquidatori, all'art. 2487 del c.c. si è ritenuto di demandare all'assemblea la determinazione dei relativi poteri, prevedendo la possibilità di un, limitato, esercizio dell'impresa sociale, al fine di evitare i danni che una repentina cessazione può apportare al valore di essa. Nel nuovo sistema, all'art. 2487-bis si è chiarita la successione tra amministratori e liquidatori. Si è altresì previsto per gli amministratori uscenti, unitamente alla consegna dei libri sociali, la consegna di una "situazione dei conti" alla data di effetto dello scioglimento, per consentire, sostanzialmente, la possibilità di individuare quanto posto in essere prima e dopo. La revoca dello stato di liquidazione, richiesta dalla delega, è stata consentita all'art. 2487-ter alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo, distribuzione inconcepibile, come atto liquidatorio, con la continuazione dell'impresa. Naturale e coerente la tutela dei creditori. Sul piano generale, la modifica di base alla disciplina della liquidazione consegue al cambiamento di impostazione già segnalato in premessa relativamente alla disciplina dell'efficacia del verificarsi di una causa di scioglimento. In effetti, l'impianto del codice del 1942 sostanzialmente partiva dal principio che il verificarsi della causa di scioglimento sciogliesse il contratto sociale, e a ciò conseguiva la permanenza di una struttura organizzativa limitata alla funzione di gestire una liquidazione modellata sulla disciplina della liquidazione di società di persone. Si è ritenuto che la delega, anche in funzione dell'esigenza di conservazione del valore dell'impresa, imponesse di valorizzare la permanenza di una organizzazione sociale. Ovvio il richiamo all'art. 2489 del c.c. per individuare i poteri dei liquidatori agli atti "utili", ancorché in via strumentale, per la realizzazione della liquidazione; altrettanto ovvio il richiamo al regime di diligenza e responsabilità degli amministratori. La carenza di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione è fortemente sentita, e del resto, seppure a effetti fiscali, bilanci sono richiesti; si è perciò ritenuto all'art. 2490 del c.c. di affermare espressamente l'esigenza di formazione del bilancio, richiamando in principio le disposizioni vigenti per la società in ordinario funzionamento, con l'ovvio limite della compatibilità con la natura, finalità e stato della liquidazione. Posto che l'intervenuto stato di liquidazione modifica i criteri di valutazione dei beni, si è imposto ai liquidatori di illustrare nella nota integrativa i criteri adottati, criteri in ordine ai quali non si è ritenuto di individuare principi specifici, ritenendo necessario il rinvio ai principi contabili, anche poi diversi da caso a caso. Completa le informazioni che i liquidatori devono offrire, l'esigenza che in relazione essi individuino non solo i criteri adottati, ma anche le prospettive temporali della liquidazione stessa. La nuova impostazione generale, e l'espressa previsione dei bilanci in fase di liquidazione, ha richiesto, nell'art. 2490, al comma 4, che si prevedesse nel primo bilancio (che pressoché fatalmente comprende un periodo di gestione ordinaria), l'indicazione delle variazioni che lo stato di liquidazione ha imposto ai criteri di valutazione fino allora adottati. La possibilità di continuare sia pure parzialmente l'esercizio dell'impresa, al fine esclusivo di non disperderne il valore, ha imposto che le poste di bilancio relative all'azienda o al ramo d'azienda continuato, poste che ovviamente potranno avere un criterio di valutazione diverso, abbiano una indicazione separata. Per la residua disciplina (artt. 2491-2496) si è ritenuto di poter riprodurre sostanzialmente la disciplina esistente, salvo la possibilità, con le opportune cautele, di distribuire acconti durante la liquidazione.

Massime relative all'art. 2489 Codice Civile

Cass. civ. n. 24123/2022

Al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni.

Cass. civ. n. 10523/2019

La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.

Cass. civ. n. 13867/2017

In tema di liquidazione delle società di capitali (nella specie, di una società a responsabilità limitata), ove l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbia determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 2, c.c., il liquidatore è investito, giusta l’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società.

Cass. civ. n. 17585/2005

Nella società per azioni il divieto per i liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 c.c., richiamato dall'art. 2452 c.c.) finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme necessarie per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, penalmente sanzionato (art. 2625 c.c.), è stabilito a tutela dei creditori con carattere di inderogabilità, e, quindi, la violazione del divieto non è esclusa dalla circostanza che la garanzia generica offerta dal capitale sociale sia astrattamente idonea a garantire i creditori, ovvero nel caso in cui, all'esito della liquidazione, si accerti che i creditori sono stati comunque soddisfatti.

Cass. civ. n. 12534/2002

Ai sensi dell'art. 2452 c.c., richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l'assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dai liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l'assemblea aveva legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).

Cass. civ. n. 8118/2001

Il ricorso alle commissioni tributarie contro l'avviso di irrogazione, a carico di società per azioni posta in liquidazione, di sanzioni tributarie (nella specie: sanzioni Iva per mancato versamento dell'imposta relativa) è ritualmente proposto dal liquidatore della società, al quale, in forza dell'art. 2452 c.c., è conferita, in via esclusiva, la rappresentanza legale della società.

Cass. civ. n. 8853/1998

Il liquidatore di una società di capitali è legittimato a rappresentare in giudizio l'ente anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ed è altresì abilitato al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della società, senza necessità di particolari provvedimenti autorizzativi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2489 Codice Civile

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F. A. chiede
sabato 09/04/2022 - Toscana
“Il liquidatore di srl in liquidazione, estinta di ufficio nel 2015, senza aver presentato il bilancio finale, nè iscritto a bilancio nè pagato la creditrice (circa 200.000 €), a seguito pignoramento di detta creditrice nel 2020 dell'unico cespite attivo rimasto alla ex srl, (terreni per circa 100.000 €) chiede ora al giudice revocare detto pignoramento per ripartire tra i soci - pro indiviso - i terreni ex srl estinta Chiedo se il giudice può ignorare che il liquidatore e socio possa ritenersi illimitatamente responsabile a seguito degli atti illeciti fin qui compiuti e del mancato pagamento della parte creditrice. inoltre il liquidatore nel 2019 ha taciuto nel processo di 2° grado l'avvenuta estinzione della s.r.l. prendendovi parte come detta srl in liquidazione.”
Consulenza legale i 14/04/2022
Ai sensi dell’art. 2489 del c.c., i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, nonché debbono adempiere ai loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle medesime norme dettate in tema di responsabilità degli amministratori, di cui all’art. 2476 del c.c..
Detta disposizione stabilisce che “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali […]”
“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.”


Tra i doveri del liquidatore vi rientra quello di procedere ad un’ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione.
In capo al medesimo liquidatore è posto, pertanto, l’obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti; inoltre, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l’insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione. (Cass. civ., 12 giugno 2020, n. 11304).

Affinché possa sussistere una responsabilità personale del liquidatore, di natura extracontrattuale, tale da fondare l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 del c.c., è richiesta la prova di una condotta dolosa o colposa del liquidatore stesso, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito; a tal proposito, la Cassazione ha più volte escluso che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità diretta del socio o del creditore nei confronti di amministratori o liquidatori (Cass. civ., Sez. 6-1, 12 giugno 2019, Ordinanza n. 15822).

Tanto premesso, pare potersi ravvisare una responsabilità del liquidatore, il quale non avrebbe minimamente adempiuto ai doveri di cui la legge grava la sua carica, come si può agevolmente dimostrare, avendo egli causato la cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle Imprese per mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi.
Al fine di un’azione di responsabilità nei suoi confronti sarà necessario dimostrare il danno in capo al creditore e il nesso causale tra la condotta del liquidatore e il danno stesso.

Altra questione riguarda la ripartizione dei beni residui ai soci.
A tal proposito, l’art. 2491 del c.c. dispone come segue: “I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.”


La liquidazione, tuttavia, non vi è stata, pertanto il liquidatore non potrà essere ritenuto responsabile ai sensi della norma da ultima citata; in ogni caso, il giudice, una volta dimostrato il Suo credito, non potrà di certo autorizzare la ripartizione dell’immobile tra i soci della ex s.r.l., posto che non sono stati ancora pagati i debiti sociali.

Ciò non esclude un’eventuale responsabilità del liquidatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2489 e 2476 del c.c., alle condizioni sopra esposte.

UMBERTO M. chiede
martedì 10/04/2018 - Sicilia
“sono il liquidatore di un'azienda srl in liquidazione. l'azienda ha già chiuso gli ultimi 2 bilanci in perdita. purtroppo la società ha debiti con il fisco che non riuscirà a pagare.
cosa posso fare in qualità di liquidatore per non incorrere in responsabilità personale ?
grazie”
Consulenza legale i 15/04/2018
L’art. 2489 c.c., sicuramente applicabile anche alle società a responsabilità limitata, prescrive che “I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.

I liquidatori hanno il compito di definire i rapporti di credito e di debito della società verso i terzi, liquidando la precedente attività imprenditoriale; chiaramente, in questo delicato compito devono rispettare il fondamentale principio della par condicio creditorum, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali della società, senza privilegiare alcuno a scapito di altri, operando con la diligenza del corretto liquidatore, determinata in relazione all'incarico e alle specifiche competenze possedute.

Se ad esempio nel bilancio esistevano delle poste attive che sono state distribuite tra i soci a discapito dei crediti tributari, ovvero se taluni creditori sono stati soddisfatti in precedenza rispetto ad altri pur non sussistendo alcun privilegio che giustificasse il precedente adempimento di quel credito, il liquidatore non ha operato con la diligenza richiesta dall’incarico ricoperto ed il creditore che, in ragione di tale comportamento, ha visto leso il suo diritto può far valere la responsabilità personale del liquidatore ex art. 2489 c.c..

Se invece la situazione patrimoniale della società è totalmente negativa, per l’assenza di qualsiasi posta attiva ovvero da cui potessero emergere plusvalenze idonee a soddisfare le ragioni del creditore, non sarà possibile ravvisare una responsabilità del liquidatore.

Al quadro normativo sopra delineato si aggiunge una specifica responsabilità per i liquidatori che non abbiano soddisfatto le pretese erariali aventi natura tributaria.
Il riferimento è all’art. 36 del d.p.r. n. 683/73, il quale prevede che “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

Bisogna dunque aver lasciato da parte il pagamento di debiti di grado inferiore a quelli fiscali nonché la distribuzione ai soci dell’attivo di liquidazione negli anni in cui si è svolta l’attività di liquidazione per non incorrere in responsabilità, agendo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze richiedibili ad un liquidatore di società.
Se dunque il liquidatore adempie correttamente ai propri obblighi (rispettando i gradi di privilegio come stabiliti dall’art. 2777 c.c.), evidentemente non avrà nulla da temere, perché potrà sempre dimostrare che ha agito con la diligenza richiesta in relazione all’incarico esercitato.

Maria R. A. chiede
giovedì 13/02/2014 - Emilia-Romagna
“Caso:
1.Una società è in liquidazione in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria.
2.La società è proprietaria di un immobile con diverse unità abitative, ed ha come suo oggetto la messa in ripristino e la rivendita di detto immobile.
3.E' stato compromesso già da tempo risalente, l'acquisto da parte di un socio di un appartamento. il suddetto socio è palesemente inadempiente rispetto all'obbligo pattuito di andare a rogito, ed ha già più volte con falsi motivi inottemperato a detto obbligo nei confronti della società.
4. E' sopravvenuta un'offerta di un terzo per l'acquisto del suddetto app.to, offerta che consiste in una proposta di acquisto, sottoposta a un termine. La vendita di detto appartamento potrebbe verosimilmente evitare il fallimento della società.
Quesito:
Il liquidatore deve essere tenuto a inoltrare diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.), con scadenza prima del termine dell'offerta del terzo, per modo che, in presenza di un ulteriore e definitivo inadempimento del socio promissario acquirente moroso, il preliminare dallo stesso firmato si risolva di diritto, e l'offerta del terzo possa essere accettata?
Nel caso il liquidatore si limitasse a una messa in mora, o comunque lasciasse cadere l'offerta del terzo senza prendere la suddetta necessaria iniziativa, aspettando una sentenza costitutiva del giudice (art. 1453 cod. civ.) di risoluzione del preliminare firmato dal socio, sarà responsabile nei confronti della società?”
Consulenza legale i 24/02/2014

Durante la fase di liquidazione, la società rimane in vita e non si produce alcuna conseguenza giuridica particolare in ordine ai rapporti giuridici in corso, come avviene invece in materia di fallimento.
Ciò significa che, per quanto riguarda i rapporti giuridici pendenti, troveranno applicazione le norme ordinarie che disciplinano gli specifici rapporti. Naturalmente, si inserisce in questo contesto anche la disciplina sulla responsabilità dei liquidatori della società, i quali, i sensi dell'art. 2489 del c.c., hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e sono tenuti ad adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

In altre parole, i liquidatori sono preposti al compimento degli atti diretti a "monetizzare" i beni sociali per poter così procedere al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo.
E' l'assemblea ad avere il compito di dettare i poteri dei liquidatori, anche in ordine alla vendita di singoli beni.

Se l'assemblea delibera che il liquidatore sia tenuto a compiere determinati atti (ad esempio l'inoltro di una diffida ad adempiere finalizzata al compimento di un certo affare), questi è tenuto a farlo, rispondendone altrimenti dinnanzi alla società.

Tuttavia, se l'organo assembleare non impone precise istruzioni o limiti al potere del liquidatore (è pacificamente ritenuto che sia legittima una delibera di nomina nella quale non sia data indicazione specifica dei poteri), questi sarà dotato di pieno potere, da esercitare per il fine che la legge attribuisce alla sua figura.
Il liquidatore avrà quindi una certa libertà nella gestione della fase di liquidazione, delimitata solo dall'interesse dei soci (che deve restare il punto fermo di ogni azione del liquidatore) ma anche, in questa fase "non attiva" della società, dalla soddisfazione dei creditori sociali.
Nel gestire la prosecuzione di un rapporto già esistente - come nel caso di specie, dove esiste un compromesso sottoscritto dalla società e dal socio per la vendita di un appartamento - il liquidatore dovrà agire con diligenza, assumendo i comportamenti che meglio perseguono la duplice finalità di soddisfare sia i soci che i creditori della società. Pertanto, laddove il liquidatore si limiti ad una messa in mora senza inoltrare formale diffida ad adempiere al socio, al fine di dichiarare risolto il contratto, egli procura un probabile danno alla società, che perderà l'occasione di concludere il contratto con un terzo che si dimostri, al contrario, pronto all'acquisto e al relativo pagamento. Difatti, i reiterati inviti di recarsi dal notaio per il rogito dell'atto definitivo, sempre disattesi dal promissario acquirente, certamente dovrebbero indicare al liquidatore la necessità di procedere senza indugio a diffidarlo formalmente ex art 1454 c.c. per non perdere l'offerta di acquisto del nuovo acquirente. Questo, come appare evidente, andrebbe fatto prima della scadenza del termine fissato da quest'ultimo per la validità della sua proposta di acquisto, termine che comunque sia di ampiezza tale da consentire l'invio di una diffida ex art. 1454 c.c. (per legge vanno concessi almeno 15 giorni).

Il liquidatore potrà quindi subire una azione di responsabilità.
In virtù dell'esplicito richiamo al secondo comma dell'art. 2489 c.c., i liquidatori sono soggetti alle stesse azioni di responsabilità cui sono sottoposti gli amministratori, in particolare: azione sociale di responsabilità (art. 2393 del c.c.), azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393 bis del c.c.); azione di responsabilità esercitata dai creditori (art. 2394 del c.c.); azione individuale di responsabilità esercitata dai soci o da terzi danneggiati (art. 2305 del c.c.).

L'azione sociale di responsabilità dell'amministratore può essere esercitata al fine di ottenere il risarcimento del danno di natura contrattuale, tramite la reintegrazione del patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori; questi ultimi devono aver violato gli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo, ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
Parallelamente, la stessa azione potrà essere rivolta contro il liquidatore che con il suo comportamento abbia cagionato un danno alla società. Trattandosi di danno contrattuale, l'onere della prova dell'esatto adempimento cade proprio sul liquidatore, il quale dovrà dimostrare che la sua condotta non è ricollegabile ad eventuali danni a lui imputati.

In ogni caso, il liquidatore, se con il suo comportamento compromette gravemente la situazione economica della società, potrà essere revocato ai sensi dell'art. 2487, ultimo comma, c.c. ("I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero"). Recentemente, il Tribunale di Milano, con sentenza dell'8 ottobre 2013 ha stabilito che è possibile anche ricorrere ad una azione cautelare (molto più rapida di un giudizio ordinario) nel caso in cui la condotta del liquidatore sia tale da comportare un arresto nell'attività di liquidazione: "Ai sensi dell’art. 2487, ult. co., c.c., costituisce giusta causa di revoca la condotta del liquidatore che ha posto in essere un atto di gestione in palese violazione dei poteri conferitigli dalla delibera assembleare di nomina, tale da compromettere il rapporto fiduciario che lega la società al liquidatore e quest’ultimo ai soci. Il giudizio instaurato su istanza dei soci ha natura contenziosa e verte sull’accertamento della permanenza del rapporto fiduciario e della sopravvenienza della giusta causa per lo scioglimento del mandato. Qualora l’iniziativa del liquidatore sia idonea ad accentuare contrasti interni alla compagine sociale e così a provocare un rischio di stallo decisionale, è ammissibile l’esperimento della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di evitare che la durata del procedimento ordinario di cognizione possa frustrare l’ordinato funzionamento della società in fase di liquidazione".