(massima n. 1)
Il liquidatore di una societā di capitali č legittimato a rappresentare in giudizio l'ente anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ed č altresė abilitato al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della societā, senza necessitā di particolari provvedimenti autorizzativi.