(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2452 c.c., richiamato, per le societą cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l'assemblea ha facoltą di disporre in ordine ai poteri dai liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della societą (nella specie, l'assemblea aveva legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell'ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d'ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).