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Articolo 2313 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 2313 Codice Civile

Nella società in accomandita semplice(1) [2498, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2318, 2471] e i soci accomandanti(2) rispondono limitatamente alla quota conferita [2330, 2324, 2740].

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni [2325, 2346, 2472, 2514].

Note

(1) Nella società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l'accomandante non può concludere o trattare affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa alla singola operazione da svolgere.
(2) La responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta, ma, in virtù del beneficium excussionis, ha carattere sussidiario. Ciò comporta che il creditore dovrà escutere preventivamente il patrimonio sociale (v. 2304 e 2318).

Ratio Legis

La norma contribuisce ad evidenziare la caratteristica essenziale del tipo societario in oggetto, consistente nella necessaria contrapposizione tra due categorie di soci (accomandanti vs. accomandatari), dotati di poteri differenti ed assoggettati ad un differenziato regime di responsabilità.

Spiegazione dell'art. 2313 Codice Civile

L’elemento che caratterizza il tipo societario in oggetto rispetto alle s.n.c. risiede nella differenziazione tra due categorie di soci (accomandanti ed accompandatari) in relazione alle quali la norma prevede due differenti regimi di responsabilità.
Gli accomandanti sono infatti responsabili per le obbligazioni sociali nei limiti del conferimento prestato mentre gli accomandatari rispondono al pari del socio di s.n.c.

La distinzione presenta dei riflessi anche sul piano interno, in quanto, in base al principio di corrispondenza tra potere e rischio, la facoltà di amministrare può essere conferita solo ai soci accomandatari. In tal modo, il legislatore ha voluto combinare alcune delle caratteristiche delle società di capitali (limitazione di responsabilità) ed altre delle società di persone (flessibilità organizzativa).
Si tratta in ogni caso di regola inderogabile dal contratto sociale, nel quale peraltro deve essere esplicitata l’opzione per questo tipo societario (v. art. 2316).

La s.a.s. può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività commerciale e ad essa è applicabile, in assenza di regole specifiche, la disciplina della s.n.c.

Massime relative all'art. 2313 Codice Civile

Cass. civ. n. 10184/2022

La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.

Cass. civ. n. 13565/2021

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.

Cass. civ. n. 5428/2019

Il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali - nella specie, per debiti previdenziali - per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall'esercizio degli stessi.

Cass. civ. n. 29915/2018

La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti.

Cass. civ. n. 29829/2018

In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa.

Cass. civ. n. 17691/2016

Nelle società in accomandita semplice, il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società.

Cass. civ. n. 13805/2016

In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società (nella specie relative ad IVA e IRAP) è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate".

Cass. civ. n. 15252/2015

In tema di società in accomandita di persone, il socio illimitatamente responsabile (nella specie, l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale) è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale.

Cass. civ. n. 29260/2011

L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili.

Cass. civ. n. 23669/2006

La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2313 c.c., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all'art. 2304 c.c., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. Tale situazione di identità debitoria emerge con evidenza in sede fallimentare, ove il fallimento della società di persone produce con effetto automatico, ai sensi dell'art. 147 L. fall., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili e il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma terzo, L. fall.). Alla stregua di tali postulati, l'atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria con la conseguenza che il creditore che, in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest'ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d'ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui.

Cass. civ. n. 7016/2003

In tema di Ilor dovuta da una società in accomandita semplice, i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., rispondono per le obbligazioni sociali — e, quindi, anche per quelle di natura tributaria — soltanto limitatamente alla quota conferita.

Cass. civ. n. 10427/2002

Le società di persone, (nella specie, società in accomandita semplice) costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa (fattispecie relativa a socio accomandatario unico che agiva per la riscossione di compensi dovuti alla società).

Cass. civ. n. 1906/1993

La partecipazione di una società di capitali, in qualità di accomandante, ad una società in accomandita semplice, comportando la violazione di norme inderogabili (concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società di capitali) è nulla per violazione di norme imperative, restando peraltro tale nullità limitata, ai sensi dell'art. 1420 c.c., alla partecipazione della società di capitali come accomandante, ove la stessa partecipazione non debba considerarsi essenziale; mentre la configurabilità, in virtù della conversione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., del contratto sociale nullo di un rapporto di lavoro subordinato fra società di capitali accomandante e persona fisica accomandataria è esclusa ove tale rapporto di lavoro risulti non solo non considerato ma addirittura escluso dalla comune volontà delle parti, con l'ulteriore conseguenza che alle prestazioni dell'accomandatario, costituenti oggetto dell'obbligo di conferimento, non è applicabile l'art. 2126 c.c. (relativo alla improduttività di effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione).

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