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Articolo 2451 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 2451 Codice Civile

Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti(1).

Note

(1) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2461 in vigore prima della modifica disposta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Spiegazione dell'art. 2451 Codice Civile

Le società per azioni di interesse nazionale sono identificate da leggi speciali.
Di fatto sono a partecipazione pubblica, ma potrebbero anche essere a partecipazione privata dato che è di interesse nazionale l'attività e non la componente soggettiva di chi la pone in essere. D'altronde non ogni società a partecipazione pubblica è di interesse nazionale, dovendo quest'ultimo essere mantenuto distinto dall'interesse pubblico.

Società di interesse nazionale è la RAI (Radiotelevisione Italiana), ai sensi della legge n. 206 del 25 giugno 1993. Si tratta di società a totale partecipazione pubblica, nel senso che l'intero capitale sociale può appartenere solo allo Stato, a enti pubblici e a società a totale partecipazione pubblica. Tutti gli amministratori sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza e di concerto tra i presidenti delle camere. La gestione è controllata dalla Corte dei Conti.

Le società di interesse nazionale sono sono società per azioni private, per quanto la loro attività abbia rilievo pubblicistico.
La particolare disciplina di tali società non può essere attribuita tramite un provvedimento amministrativo ma richiede una legge speciale.

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