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Articolo 2500 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Trasformazione eterogenea in società di capitali

Dispositivo dell'art. 2500 octies Codice Civile

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

Ratio Legis

La norma disciplina la trasformazione da società non lucrative, enti colletivi non societari e comunioni d'azienda in società di capitali (altrimenti detta trasformazione eterogenea progressiva), fissando le maggioranze secondo le quali la decisione deve essere adottata nelle società non lucrative e nelle comunioni d'azienda, nonché ponendo dei limiti alla trasformabilità degli enti collettivi non societari.

Spiegazione dell'art. 2500 octies Codice Civile

La trasformazione eterogenea progressiva determina il passaggio di un ente con scopo non lucrativo ad una società lucrativa.
La norma ammette la trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali. Nonostante ciò, si reputa ammissibile anche la trasformazione in società di persone.

Per quanto riguarda i consorzi, ci si riferisce sia a quelli con attività esterna, che hanno soggettività giuridica, che a quelli con attività interna, che non hanno soggettività giuridica. La trasformazione eterogenea può inoltre riguardare sia le società consortili di persone, sia le società consortili di capitali.

La norma, a differenza della precedente (2500 septies), non nomina l'associazione non riconosciuta tra gli enti che possono procedere alla trasformazione in società lucrative. La preclusione è motivata sia dalla mancata previsione di un regime di pubblicità per le associazioni non riconosciute, sia dall'assenza di piena personalità giuridica in capo all'ente.

La norma disciplina l'attribuzione delle azioni o quote soltanto riguardo alla trasformazione che coinvolga una associazione ed una fondazione. Sicché si deve ritenere che:
- per la società consortile bisogna guardare al tipo sociale da questa adottato, applicandosi l'art. 2500 quater;
- per il consorzio farà fede la quota di partecipazione al fondo consortile;
- per la comunione di azienda bisognerà riferirsi alla singola quota di comproprietà.

Massime relative all'art. 2500 octies Codice Civile

Cass. civ. n. 15963/2007

È valido l'accordo negoziale stipulato tra soci e terzi avente ad oggetto la ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata e la sua trasformazione in società per azioni anche se la delibera societaria possa astrattamente ritenersi viziata perché assunta sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale. I patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l'esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento. (Rigetta, App. Torino, 26 Novembre 2003).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2500 octies Codice Civile

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S. R. chiede
mercoledì 23/09/2026
“Buongiorno, ecco la nostra situazione attuale. Inizialmente era presente una ditta individuale di autotrasporti, il 2 di agosto il titolare è venuto a mancare. Perciò si è aperta una comunione d'azienda tra gli eredi, e dobbiamo capire come procedere per la continuità dell'impresa. Lo scorso anno avevamo già costituito una SRL in cui avremmo poi dovuto fare un conferimento e trasferire tutto lì, tuttavia ciò non è avvenuto. Adesso il commercialista vuole procedere tramite conferimento, dalla comunione alla SRL già costituita, tuttavia avendo osservato l'articolo 2500 octies, sarebbe più comodo agire tramite trasformazione. Questo per andare a risparmiare sul doppio passaggio dei mezzi, e inoltre anche per il passaggio di crediti d'imposta bonus 110, teoricamente fattibile con la trasformazione. Vi chiediamo delucidazioni e se ciò risulta essre fattibile. Attendiamo un vostro gentile riscontro, grazie.”
Consulenza legale i 23/09/2026
In linea generale, l’art. 2500-octies c.c. contempla espressamente la possibilità che una comunione d'azienda si trasformi in una società di capitali e, quindi, anche in una s.r.l.; per la comunione d’azienda la decisione deve essere assunta all’unanimità.
L’operazione beneficia inoltre del principio di continuità previsto dall’art. 2498 del c.c., in forza del quale l’ente risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue nei rapporti, anche processuali, facenti capo alla realtà trasformata. La trasformazione eterogenea acquista efficacia, ai sensi dell’art. 2500 novies del c.c., decorso il termine di sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo consenso o pagamento dei creditori.


Occorre, tuttavia, precisare che tale disciplina consente la trasformazione della comunione in una s.r.l. risultante dalla trasformazione, mentre non consente, in quanto tale, di trasformare la comunione “nella” S.r.l. già esistente. Quest’ultima è infatti un soggetto giuridico autonomo e preesistente.

Se l’obiettivo è utilizzare proprio la S.r.l. già costituita, il percorso ordinariamente coerente è quindi il conferimento dell'azienda nella società esistente; diversamente, dovrebbe essere valutata una struttura in più operazioni, ad esempio trasformazione della comunione in società e successiva operazione societaria con la S.r.l. esistente, soluzione che però rischierebbe di vanificare parte della semplificazione ricercata.

Vi è poi un profilo preliminare particolarmente importante: occorre verificare quale attività sia stata concretamente svolta dagli eredi dopo il decesso. La comunione ereditaria dell’azienda permane, propriamente, finché gli eredi si limitano alla conservazione o al godimento dell’azienda relitta; qualora invece tutti gli eredi abbiano proseguito congiuntamente l’attività imprenditoriale con finalità produttiva, la fattispecie può essere qualificata come società di fatto derivante dalla comunione ereditaria.
In tale ipotesi l’operazione successiva deve essere impostata come regolarizzazione/trasformazione della società di fatto, e non semplicemente come trasformazione della comunione d’azienda ex art. 2500-octies c.c. Il punto è rilevante anche fiscalmente, considerata la disciplina specifica prevista dall’art. 4, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) e dalla relativa Nota II per la regolarizzazione, entro un anno dall’apertura della successione, delle società di fatto derivanti da comunione ereditaria d’azienda.
Quanto ai mezzi aziendali, il vantaggio della trasformazione deriva effettivamente dal principio di continuità dell’art. 2498 c.c., non configurandosi sul piano civilistico una cessione dell’azienda dal soggetto originario a un diverso avente causa. Ciò non esclude, trattandosi di impresa di autotrasporto, la necessità di coordinare l’operazione con gli specifici adempimenti presso Motorizzazione, Albo degli autotrasportatori e REN, non essendo sufficiente il solo dato civilistico della continuità per dare per automaticamente risolti tutti i profili amministrativi relativi all’esercizio dell’attività.
Analoga cautela è necessaria per i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus/bonus edilizi. In astratto, la trasformazione presenta un elemento favorevole proprio perché non realizza una successione a titolo particolare, ma una vicenda modificativa caratterizzata dalla continuità dei rapporti giuridici. Non si ritiene tuttavia corretto affermare automaticamente che qualsiasi credito presente nel cassetto fiscale possa essere trasferito alla S.r.l. facendo leva sul solo art. 2498 c.c.: occorre verificare la natura del singolo credito, la sua originaria titolarità, l'eventuale precedente cessione e lo stato dello stesso sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti necessari per rendere fiscalmente operativa la continuità.

Pertanto, la trasformazione della comunione d’azienda in S.r.l. è in linea di principio prevista dall’ordinamento, ma non costituisce lo strumento per far confluire direttamente l’azienda nella S.r.l. già esistente. Prima di scegliere tra trasformazione e conferimento occorre soprattutto verificare se, dal 2 agosto ad oggi, sia rimasta una vera comunione ereditaria d’azienda oppure, per effetto della prosecuzione congiunta dell’attività da parte degli eredi, si sia già configurata una società di fatto. Una volta chiarito tale presupposto sarà possibile individuare la soluzione civilisticamente e fiscalmente più corretta e, parallelamente, verificare la continuità delle autorizzazioni di autotrasporto e dei singoli crediti fiscali.