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Articolo 2348 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Categorie di azioni

Dispositivo dell'art. 2348 Codice Civile

Le azioni devono essere di uguale valore [2463, 2468] e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Si possono tuttavia creare, con lo statuto [2328, n. 8, 2351] o con successive modificazioni di questo [2346, 2350, 2351, 2365, 2369, 2376, 2436], categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ratio Legis

La norma enuncia il principio di uguaglianza dei diritti e poteri che danno contenuto alle azioni, chiarendone tuttavia la valenza relativa: suddetto requisito potrà infatti dirsi rispettato anche laddove siano create diverse categorie di azioni, purché azioni appartenenti alla medesima categoria attribuiscano ai rispettivi titolari eguali diritti.

Spiegazione dell'art. 2348 Codice Civile

La norma sancisce il principio di uguaglianza delle azioni, da intendersi come principio che impone:
  • l’uguaglianza del valore nominale assegnato a ciascuna azione;
  • l’uguaglianza dei diritti e dei poteri che danno contenuto all’azione. In ogni caso, la stessa norma sembra ammettere che l'uguaglianza sia da intendersi in senso relativo. Lo statuto può infatti prevedere la creazione di categorie di azioni fornite di particolari diritti (anche con riferimento all’incidenza delle perdite), a patto che il principio di uguaglianza venga rispettato all’interno di ciascuna categoria.

Va peraltro tenuto a mente che la disposizione ha ad oggetto esclusivamente l’unità azionaria: dal principio di uguaglianza delle azioni non è invece possibile ricavare un principio di uguaglianza, o parità di trattamento, degli azionisti.

Facendo riferimento alla posizione del singolo azionista, i diritti sociali possono essere distinti in tre categorie:
- diritti indipendenti dal numero di azioni possedute (es. diritto d’intervento in assemblea);
- diritti proporzionali al numero di azioni possedute, quali, ad esempio, il diritto di voto o il diritto d’opzione;
- diritti che presuppongono la titolarità di azioni rappresentanti una determinata percentuale del capitale sociale (sono i c.d. diritti della minoranza, quali il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide o di chiedere la convocazione dell'assemblea).

Una particolare categoria di azioni, cui allude peraltro lo stesso legislatore, è quella delle azioni postergate nelle perdite. Trattasi di azioni che attribuiscono al relativo titolare il vantaggio di poter partecipare alla perdite solo dopo che le perdite abbiano intaccato le altre azioni. La postergazione può essere totale, se le perdite incidono esclusivamente sulle altre azioni, oppure parziale se le perdite incidono sulle azioni ordinarie fino a un determinato ammontare, superato il quale la perdita torna a gravare in proporzione su tutte le azioni.

Massime relative all'art. 2348 Codice Civile

Cass. civ. n. 6207/2013

In tema di recesso da societą di capitali, laddove le azioni possedute dal socio receduto siano quotate nel mercato dei titoli, il valore di rimborso a lui spettante deve tener conto esclusivamente delle indicazioni di prezzo fornite dal mercato stesso in relazione a quelle azioni, non potendo, quindi, il titolare di azioni di risparmio dolersi del fatto che, in tal modo, si possa pervenire ad una determinazione di rimborso inferiore a quello spettante ai titolari di azioni ordinarie, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2348 cod. civ., atteso che il principio secondo cui tutte le azioni emesse dalla societą attribuiscono uguali diritti trova espressa deroga, nel caso delle azioni di risparmio, nel disposto dell'art. 14, quarto comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2348 Codice Civile

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Sergio C. chiede
martedģ 10/03/2020 - Lombardia
“Aumento di capitale di spa non quotata.
Data la situazione attuale l’aumento di capitale non può essere collocato con un valore nominale delle azioni pari al nominale, ma solo al 50%.Aumento che sarebbe probabilmente sottoscritto solo da una parte dei soci.
Il c.c. prevede che le azioni abbiano tutte lo stesso valore nominale per cui non si può aumentare il capitale emettendo nuove azioni con un valore nominale inferiore a quelle già emesse. Occorrerà ’ effettuare una emissione con una diversa categoria/classe.
E’ corretto che le possa emettere con un valore nominale inferiore attribuendo ad esse una caratteristica di poco conto ad es. solo formale?”
Consulenza legale i 21/03/2020
La risposta al quesito richiede il richiamo, in prima battuta, dell’art. 2346, II comma, c.c. a mente del quale “Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società”.

Se, come pare di evincere dal quesito formulato, risulta essere stato attribuito un valore nominale alle azioni emesse, tutte le successive, e future, emissioni di azioni della stessa società non potranno essere effettuate ad un valore nominale inferiore a quelle già in circolazione.

La necessità di mantenere identico il valore delle azioni emesse nel corso della vita della società è confermata anche dalla previsione di cui all’art. 2348 c.c.: “Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti”.

Pertanto, e venendo alla risposta al quesito formulato, non sembra corretta l’emissione di azioni ad un valore nominale pari al 50% di quelle già in circolazione, in quanto anche le azioni di nuova emissione dovranno avere come valore nominale il medesimo delle prime.

In seconda battuta, e rispondendo alla possibilità di poter emettere azioni di categoria differente rispetto a quelle in circolazione, detta possibilità è riconosciuta dal menzionato art. 2348 c.c.

Alla luce di tale previsione legislativa, potranno essere emesse, ad esempio, azioni senza diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, azioni con diritti correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore etc.