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Articolo 2436 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

Dispositivo dell'art. 2436 Codice Civile

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto [2332, 2348, 2349, 2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste [2330, 2438].

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primocomma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo(1).

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata(2).

Note

(1) Al procedimento di reclamo si applicano le norme di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, Sezione I, Capo II.
(2) Il controllo di legalità non è più succedaneo all'omologazione da parte del Tribunale, ma al controllo del notaio.

Ratio Legis

Il legislatore della riforma ha sostituito nella rubrica della Sez. X "atto costitutivo" con "statuto" per far sì che la disciplina della norma si applichi alle sole modificazioni attinenti alle regole di funzionamento della società.
Il deposito dello statuto aggiornato è finalizzato a rendere più agevole la conoscenza da parte di terzi del contenuto attuale dello statuto.

Spiegazione dell'art. 2436 Codice Civile

Costituisce modificazione dello statuto di una s.p.a. ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale: mutamento che può consistere sia nell'inserimento di nuove clausole, sia nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti.
Non costituiscono modificazioni statutarie le modifiche soggettive: variazione delle persone degli azionisti, degli amministratori o dei sindaci. Queste incidono solo sul contenuto dell'atto costitutivo ma non dello statuto.
Il procedimento di modifica dello statuto si articola in tre fasi:
1) la delibera di modifica;
2) il controllo notarile;
3) l'iscrizione nel registro delle imprese.
Le modifiche dello statuto sono adottate con deliberazioni dell'assemblea assunte a maggioranza. La competenza è dell'assemblea straordinaria.
Le delibere modificative dello statuto, come tutte le delibere dell'assemblea straordinaria, devono risultare da verbale redatto da un notaio. Originariamente le delibere erano soggette ad omologazione da parte del tribunale. Successivamente tale omologazione è stata soppressa ed il relativo compito di controllo è stato affidato al notaio. Tale controllo notarile è successivo e non preventivo, come accade in sede di costituzione della società.
Il notaio è obbligato a verbalizzare le deliberazioni e non può rifiutarsi di farlo. Successivamente egli effettua un duplice controllo: il controllo di legalità per evitare che si tratti di atti espressamente vietati dalla legge, quindi nulli; e il controllo per l'iscrizione consistente nel verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge.
Nel verbale può essere inserita la delega agli amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché apportino alle deliberazioni le modifiche eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 69).
Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte alla condicio iuris (condizione sospensiva legale) della loro iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso in cui il notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, gli amministratori hanno tre possibilità:
1) rimanere acquiescenti e, di conseguenza, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione del notaio, la deliberazione diviene definitivamente inefficace;
2) convocare l'assemblea entro 30 giorni, anche se la data fissata per la riunione può eccedere tale termine, per gli opportuni provvedimenti ovvero modificare la deliberazione o rinunciarvi;
3) ricorrere al tribunale affinché ordini l'iscrizione della deliberazione.
Ai fini del deposito dello statuto aggiornato nel registro delle imprese deve essere presentata all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica e di deposito del testo nella sua redazione aggiornata.

Massime relative all'art. 2436 Codice Civile

Cass. civ. n. 4180/2001

Alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli artt. 2436 e 2494 c.c. prescrive, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457 ter, primo e secondo comma, c.c. disciplina il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali è prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la opponibilità verso i terzi della modificazione statutaria è iuris et de iure, prima di quel termine l'atto è inopponibile solo se il terzo dimostri di non averne avuto conoscenza, restando nella ipotesi estrema della mancata pubblicazione e comunque per il tempo che l'ha preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostri la conoscenza del terzo.

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