L'atto costitutivo della società deve indicare [2328, 2475, 2518]:
- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
- 2) la ragione sociale [2292];
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società [2298](1);
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250, 2299];
- 5) l'oggetto sociale [2266, 2272 n.2, 2533];
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione(2);
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263, 2286];
- 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società(3) [2272, n.1, 2307].
Note
(1)
Se è omessa tale indicazione, si applicano le norme dettate in materia di società semplice agli artt. 2251 e ss. le quali, salvo patto contrario, prevedono che l'amministrazione e la rappresentanza della società spettino a tutti i soci disgiuntamente.
(3)
Se non viene indicata la durata della società, questa si considera contratta a tempo indeterminato.