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Articolo 2299 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sedi secondarie

Dispositivo dell'art. 2299 Codice Civile

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie(1) [2295 n. 4] con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime [2188, 2197].

L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.

[Presso l'ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesima](2).

L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società [2197, 2330, 2626].

Note

(1) Le sedi secondarie non rilevano come autonomi centri di imputazione giuridica, bensì quale manifestazione del vincolo organico sussistente tra l'impresa e le sue ramificazioni.
Da ciò consegue che ogni attività svolta dal preposto alla sede secondaria farà comunque capo all'impresa nella sua globalità.
(2) Comma abrogato ex art. 33, L. 24 novembre 2000, 340 (Legge di semplificazione 1999).

Spiegazione dell'art. 2299 Codice Civile

Qualora la società abbia una o più sedi secondarie, deve essere depositato un estratto dell'atto costitutivo anche presso l'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente.

Per sede secondaria deve intendersi un'agenzia, una succursale, uno stabilimento o una filiale contraddistinta da autonomia organizzativa. Elemento necessario è la presenza, all'interno della sede secondaria, di una rappresentanza stabile (art. 2298). Generalmente il soggetto preposto alla direzione e gestione di una sede secondaria assume la qualifica di institore.

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