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Articolo 2233 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Compenso

Dispositivo dell'art. 2233 Codice Civile

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene](1) [1657, 1709, 1755, 2225].

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli [1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali(2).

Note

(1) L’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.
L'inciso relativo al parere dell'associazione professionale deve ritenersi abrogato in quanto le norme corporative sono state soppresse con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.

Brocardi

Nullum cum litigatore, quem in propriam recepit fidem, contractum ineat advocatus, nullam conferat pactionem

Massime relative all'art. 2233 Codice Civile

Cass. civ. n. 2788/2023

L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Cass. civ. n. 717/2023

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.

Cass. civ. n. 38249/2021

L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria.

Cass. civ. n. 17726/2018

In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.

Cass. civ. n. 8539/2018

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Cass. civ. n. 1900/2017

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

Cass. civ. n. 23893/2016

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Cass. civ. n. 25012/2014

L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248).

Cass. civ. n. 20839/2014

In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.

Cass. civ. n. 20131/2014

Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 6886/2014

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.

Cass. civ. n. 4081/2014

In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.

Cass. civ. n. 2863/2014

Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.

Cass. civ. n. 2769/2014

Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".

Cass. civ. n. 27919/2013

Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).

Cass. civ. n. 11232/2013

In materia di liquidazione degli oneri degli avvocati, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell'Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto.

Cass. civ. n. 27919/2012

Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).

Cass. civ. n. 6519/2012

In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Cass. civ. n. 5619/2012

In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Cass. civ. n. 30590/2011

I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.

Cass. civ. n. 29837/2011

I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.

Cass. civ. n. 21934/2011

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice.

Cass. civ. n. 21904/2011

In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nella specie, tariffa degli ingegneri ed architetti approvata con legge 4 marzo 1958, n. 143), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge la mancata osservanza dei criteri previsti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (nella specie, n. 6979 del 1° dicembre 1969), non essendo quest'ultima una fonte normativa di primo o secondo grado integrativa della legge, ma trattandosi di un atto della P.A. proponente criteri non obbligatori.

Cass. civ. n. 21585/2011

In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 cit., applicabile "ratione temporis"), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite.

Cass. civ. n. 15963/2011

Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, é legittima l'applicazione delle tariffe professionali (nella specie, dei notai) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali, qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea.

Cass. civ. n. 236/2011

In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

Cass. civ. n. 20269/2010

Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d'opera del difensore può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenzione relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali è soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la pronuncia di secondo grado, ha escluso che la richiesta periodica di pagamento a "forfait" formulata sulla base di un preventivo accordo in violazione dei minimi fosse qualificabile come lecita rinuncia successiva).

In materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 - che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali" - va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Né la suddetta inderogabilità - cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982 - può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione della pratiche, così come il carattere "routinario" delle medesimi possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.

L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.

Cass. civ. n. 5415/2009

In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attività abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.

Cass. civ. n. 22087/2007

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa).

Cass. civ. n. 16134/2007

Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi ), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione.

Cass. civ. n. 7823/2006

L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.

Cass. civ. n. 16132/2005

In tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa; pertanto l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi. In ogni caso il giudice deve motivare, trattandosi di un potere discrezionale extra ordinem, soltanto l'eventuale esercizio della facoltà di superamento dei limiti tariffari e non anche il mancato uso di questo potere.

Cass. civ. n. 1063/2005

In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali è configurabile il diritto del professionista, oltre che agli interessi legali, anche alla rivalutazione monetaria, soltanto ove vengano allegati e dimostrati elementi di fatto dai quali si possa desumere un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione di interessi al tasso legale. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato status professionale o sociale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le relative propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli ove tempestivamente riscosso; nè è sostenibile l'equiparazione del credito del professionista a quello dell'imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell'investimento delle somme percette nelle materie prime e nei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, e neppure a quello dei modesti consumatori, l'intero reddito dei quali è utilizzato per sopperire alle esigenze del quotidiano.

Cass. civ. n. 11080/2004

In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. non può essere censurato, ove al tempo stesso non venga dedotto di aver prospettato al giudice di merito che il compenso non era stato oggetto di pattuizione tra le parti, atteso che è questo il primo presupposto normativo del suddetto potere dovere.

Cass. civ. n. 7764/2004

In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che «gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il D.M. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.

Cass. civ. n. 5805/2004

La libera pattuizione con l'università del compenso spettante a un lettore di lingue straniere in relazione ad un rapporto di lavoro autonomo preclude al giudice il potere di determinare il compenso stesso per adeguarlo all'importanza dell'opera e al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2233, comma secondo, c.c., essendo tale potere subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati.

Cass. civ. n. 12681/2003

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225, il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.

Cass. civ. n. 7538/2002

L'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, che, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 — la quale ha fissato il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti —, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, deve essere inteso nel senso che, nei rapporti tra ente pubblico e professionista privato cui il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, sono validi gli accordi che prescindono dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle, salvo comunque, ove sia certa la natura onerosa del rapporto, il diritto del professionista alla percezione di una somma a titolo di compenso (che, nel contrasto tra le parti, deve essere determinata dal giudice, prescindendo dalle tabelle degli onorari), in quanto solo siffatta interpretazione consente di non snaturare la causa della prestazione incidendo sul sinallagma contrattuale. Ne consegue che deve ritenersi nulla la clausola contenuta in un capitolato che subordini l'obbligo del pagamento del compenso per la prestazione resa a futuri ed incerti finanziamenti.

Cass. civ. n. 6224/2002

Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. c.c. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati odi procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.

Cass. civ. n. 3024/2002

Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente proposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.

Cass. civ. n. 8160/2001

La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

Cass. civ. n. 7003/2001

L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.

Cass. civ. n. 247/2001

Quando un contratto d'opera professionale concluso da un ingegnere con un comune prevede l'alternativa tra il pagamento del compenso secondo tariffa ovvero la prestazione gratuita dell'attività professionale in caso di mancato finanziamento dell'opera si è fuori dall'ipotesi della violazione dei minimi tariffari e si versa nella fattispecie della prestazione gratuita dell'attività professionale. La rinunzia al compenso è valida tra le parti e non può, dunque, ritenersi in sé; cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo invece che il comportamento del professionista, per la particolarità del caso concreto, sia idoneo ad incidere negativamente sulle norme di deontologia professionale

Cass. civ. n. 14516/2000

Con riguardo ai minimi tariffari relativi ai compensi in favore degli spedizionieri doganali, previsti dal D.M. 6 luglio 1988, che, all'art. 5 dell'allegata tariffa, sancisce la nullità di ogni patto contrario, va radicalmente esclusa — a prescindere dall'indagine sulla legittimità della introduzione, per via regolamentare, della sanzione della nullità, attesa la mera inderogabilità delle tariffe approvate dal Consiglio nazionale dell'ordine, disposta dall'art. 11 della legge n. 1612 del 1960 — non solo la nullità dei patti derogatori dei minimi stessi, ma altresì la stessa inderogabilità di questi ultimi, dí cui al citato art. 11, per contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE in tema di libera concorrenza; e ciò in armonia con il deliberato della sentenza della Corte di giustizia CEE in causa C - 35/96, dalla quale il giudice non può discostarsi, neppure nella semplice attività di interpretazione della normativa nazionale.

Cass. civ. n. 10185/2000

In tema di determinazione degli onorari dovuti agli avvocati, ove il legale chieda il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli liquidati dal giudice a favore della parte risultata vittoriosa, ha l'onere di fornire la prova delle ulteriori attività, da lui espletate e non considerate dal giudicante.

Cass. civ. n. 694/2000

Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell'associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessità di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione: l'esercizio di tal potere, inoltre, è subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del compenso.

Cass. civ. n. 635/2000

La parcella predisposta dal professionista che agisca per ottenere soddisfacimento ai crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente (e che ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, che l'entità delle prestazioni eseguite), se può fondare una richiesta di ingiunzione ai sensi degli arti. 633 e ss. del codice di rito, è, tuttavia, priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 5111/1998

L'art. 2233 c.c., nello stabilire che la liquidazione del compenso spettante al professionista, in difetto di espressa pattuizione tra le parti, debba essere eseguita a termini di tariffa e, quando questa manchi (o non sia vincolante: cosiddetta tariffa obbligatoria, direttamente integrativa del contratto), essere determinata ope iudicis, secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) della competente associazione professionale, impone al giudice l'obbligo della richiesta, e della conseguente acquisizione, del detto parere, dal quale egli può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità.

Cass. civ. n. 3401/1996

Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, mancando una espressa previsione al riguardo nella relativa legge di delega (legge 28 dicembre 1952, n. 3060).

Cass. civ. n. 10393/1994

Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del comune).

Cass. civ. n. 6438/1994

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2233 c.c., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo «parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene», essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al modus procedendi, anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.

Cass. civ. n. 4087/1990

Il principio dell'inderogabilità della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144, è vigente solo nell'ambito interno dell'ordine professionale, talché qualsiasi sua violazione determina una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista, ma non opera rispetto all'ambito esterno, e quindi nei rapporti contrattuali, per cui la suddetta tariffa ha unicamente valore suppletivo dell'autonomia contrattuale delle parti con la conseguenza che la determinazione del compenso non comporta la nullità del relativo patto che, ancorché contrario ai minimi tariffari, resta prevalente rispetto agli stessi.

Cass. civ. n. 4460/1985

Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 c.c., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 c.p.c., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute.

Cass. civ. n. 1990/1985

In tema di compenso per prestazioni professionali, non è consentito all'interprete ipotizzare un nuovo tipo di prestazione professionale rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 2233 c.c., per il quale «in ogni caso» la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro professionale, significando tale norma soltanto che, in caso di compenso convenzionale, un'eventuale deviazione dalle tariffe (che non siano inderogabili) è illegittima ove violi il suddetto criterio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2233 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. D. chiede
mercoledì 21/12/2022 - Campania
“La proprietaria di un terreno nel 2003 incaricò un Ingegnere e un Architetto per la progettazione e Direzione Lavori di due fabbricati di cui solo uno venne realizzato in parte fino alla morte della committente nel 2006.
Nel 2008 il Direttore Lavori sospese i lavori senza che nessuno dei due fabbricati fosse stato ultimato.
Nel 2011 i tecnici si fecero convalidare la parcella ai sensi della Tariffa professionale L. 143/1949 (obbligatorietà di tariffe minime o fisse) dall’ordine degli Architetti e citarono gli eredi per il pagamento delle spettanze professionali.
Nel 2006 intervenne la L. 246/06 e In particolare l’art. 2 di tale legge recita:
“ …. dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Si sottolinea che l’incarico fu conferito in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Trascurando altri inadempimenti progettuali, si pone il seguente
QUESITO
Poteva essere applicata dall’Ordine Architetti la L. 143/1949 sebbene abrogata dalla successiva L. 246/06 ?”
Consulenza legale i 12/01/2023
Va premesso che, sia pure con riferimento agli onorari di avvocato, la giurisprudenza ha affermato che “a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza” (così Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 21/10/2019, n. 26706; conforme Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 30/03/2011, n. 7293).
Nel nostro caso, risulta pendente un giudizio, in cui il giudice dovrà verificare la fondatezza della richiesta di pagamento, verosimilmente anche in ordine alla quantificazione.
Dal quesito, peraltro, si desume che l’attività dei professionisti si sarebbe svolta prima dell’entrata in vigore della normativa citata, per cui correttamente il consiglio dell’ordine avrebbe vistato la parcella con riferimento alla legge previgente.
Naturalmente, non conoscendo gli atti, non è possibile fornire una risposta più specifica.

F. D. chiede
lunedì 05/09/2022 - Umbria
“In qualità di Funzionario comunale collocato a riposo dal 1° gennaio 2010, ho subito 2 processi davanti alla Corte dei conti (con relativi appelli) dai quali sono stato assolto. Per la difesa ho ovviamente incaricato un legale al quale ho corrisposto l'intero onorario ben prima della pubblicazione delle sentenze, dallo stesso quantificato sulla base di un accordo verbale, non avendo egli sottoposto alla mia attenzione nulla di scritto al momento dell'affidamento.
Dopo la pubblicazione delle sentenze di assoluzione, ha preteso ed ottenuto da me ANCHE le spese legali liquidate a favore del convenuto nei processi (vale a dire il sottoscritto), cosicché, allo stato attuale, il legale ha percepito sia le somme a titolo di onorario sia quelle legali indicate in sentenza dal collegio giudicante.
A posteriori, posso dire di avere raggiunto la consapevolezza di aver commesso un errore a cedere alla richiesta del mio ex legale, talché sono a chiedere:
1) se ci sono gli estremi per avviare un'azione legale (con ragionevoli possibilità di successo) con l'obbiettivo di RECUPERARE le somme che, cedendo alle sue insistenze, ho improvvidamente corrisposto al mio ex legale in ragione del fatto che egli ha conseguito quello che io ritengo essere un INDEBITO ARRICCHIMENTO, ed, in caso di esito positivo, se ci sono gli estremi per contestare altro tipo di violazione alla vigente normativa (sia in sede penale come in quella civile);
2) di essere messo a conoscenza - ove la risposta di cui al precedente punto dovesse avere esito negato - della normativa e/o dei pronunciamenti giurisorudenziali sui quali si fonda la legitimità della pretesa.

Ringrazio per l'attenzione e distintamente saluto”
Consulenza legale i 16/09/2022
Non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità, né sotto il profilo civilistico, né sotto quello penalistico, nella circostanza che il legale incaricato della difesa abbia percepito sia gli onorari concordati con il cliente, sia quelli liquidati dal giudice in sentenza.
Infatti, secondo la giurisprudenza (si veda Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 17/10/2018, n. 25992), “in tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio”.
Questione diversa è quella relativa alla mancanza di un accordo scritto sugli onorari, pur corrisposti dal cliente.
Al riguardo infatti la recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 08/09/2021, n. 24213) ha ribadito che “a pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell'avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell'art. 2233 del c.c., comma 3, prescrizione che non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, art. 13 della legge prof. forense, comma 2, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell'incarico”.
Tuttavia, ciò non significa che, in mancanza di patto scritto, non spetti alcun compenso all’avvocato, anche se questo andrà quantificato sulla base dei parametri ministeriali previsti dalla L. 247/2012, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 della medesima legge (“i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”).

Giacomo E. chiede
mercoledì 24/11/2021 - Lazio
“L'avvocato, in assenza di accordi specifici, è tenuto a presentare la notula pro-forma da me richiesta con mail a fronte della sua richiesta di pagamento?
Se si, posso non pagare in attesa di visionare la notula stessa nonostante una mail dell'avvocato che mi intima il pagamento pena azione giudiziaria??
Grazie




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Consulenza legale i 27/11/2021
In primo luogo, occorre premettere che in base all’art. 2233 c.c. “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.”

L’art. 13 della L.247/2012 stabilisce poi espressamente che: “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale” e che “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale” .

La medesima norma prevede altresì che laddove il compenso non sia stato determinato in forma scritta o in mancanza di determinazione consensuale si fa riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia.

Ciò premesso sotto il profilo normativo, la circostanza che il cliente non abbia firmato alcun contratto scritto non comporta dunque in automatico il venire meno del suo obbligo di pagare la prestazione dell’avvocato.
Tra l’altro, in caso di attività stragiudiziale il mandato al professionista potrebbe anche essere verbale e potrebbe essere confermato anche per facta concludentia quali la consegna di documenti.
Sul punto, la Cassazione ha evidenziato più volte che: “l'avvocato, onde ottenere il compenso per l'attività stragiudiziale eseguita, deve provare - sic et simpliciter - il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso” (Cfr. sentenza Cass. n. 26753/2018) e che è “onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (sentenza Cass. 23893/2016).

Nella presente vicenda, l’avvocato sarebbe indubbiamente tenuto a presentare la notula scritta (anzi,come previsto dalla L.247/2012 sopra citata, avrebbe dovuto indicare un preventivo dell’importo già prima di assumere il mandato).
Ciò, tra l’altro, potrebbe costituire anche un illecito deontologico trattandosi di violazione di quanto disposto dall’art. 27 del codice deontologico forense.

Tuttavia, se l’attività professionale è stata effettivamente svolta un compenso sarà comunque dovuto.
In mancanza di accordi, occorre quindi tenere presente che l’avvocato potrà rivolgersi ad un giudice per ottenere un titolo che gli permetterà di dare impulso all’azione esecutiva di recupero in mancanza di spontaneo adempimento del cliente.

Domenico O. chiede
martedì 22/09/2020 - Lombardia
“Quesito sul comportamento di un Legale che non ha rispettato i termini di consegna di un parere.

Ho conosciuto da qualche giorno il vostro sito con la sua ricchezza informativa e sono a porvi un quesito circa il comportamento di un legale da me interpellato per un parere; l’avevo già conosciuto per una mia vicenda da lui trattata (era un ricorso al TAR), ben condotta a dire il vero e legata proprio a quanto gli ho voluto sottoporre ora, cioè la lettura di un libro, in cui la stessa è rientrata insieme ad altro, cioè una vicenda vissuta nella realtà scolastica con coinvolgimento di personaggi di spicco nel mondo della scuola e relativi riverberi in quello sociale-politico, ed in cui compaiono anche Istituzioni, quali l’ASL e la Procura.
Fa da supporto una ricca documentazione citata parzialmente nel libro e quindi riproposta integralmente ex novo in un altro volume proprio per motivi strutturali o di completezza informativa.
Timoroso per una narrazione vivace o talune espressioni forti usate….avevo bisogno di un parere legale per non incorrere in querele per diffamazione.
Chiesi un appuntamento il giorno 19 giugno e fui richiamato lo stesso giorno per un appuntamento nel suo studio il 24 giugno.
Andai nello studio con la mia compagna, esposi il motivo dell’appuntamento e sottoposi alla sua attenzione il contenuto del libro dando lettura di qualche passaggio: notai titubanza nell’accettazione, perché nel libro parlavo anche di una persona a lui vicina: il che diceva che lo poneva in difficoltà…tuttavia alla fine accettò; non trattammo aspetti di costo, né da parte mia né da parte sua; insieme concordammo il tempo sufficiente di lettura, quello di un mese e quindi del 30 luglio, esplicitamente da me richiesto, entro cui sarebbe avvenuto la riconsegna del materiale e del relativo parere.
Trascorso il mese di luglio, senza aver ricevuto alcuna richiesta, io pensavo che tutto procedeva per il meglio, invece dovevo ricredermi.
Infatti ho telefonato allo studio il 4 agosto, poi ripetutamente il 7 agosto e solo l’8 agosto ad un’ennesima mia telefonata mi rispondeva la segretaria che sarei stato richiamato… ma nonostante le garanzie della segretaria di essere richiamato prima del ferragosto, spiegandomi anche i probabili motivi dell’inconveniente, purtroppo mai sono stato richiamato a tutt’oggi, 22 settembre…! il che mi ha infastidito molto tanto che non ho voluto neanche più ritelefonargli e da farmi balenare l’idea di lasciar perdere tutto…senonché un certo timore di trovarmi poi con una parcella onerosa, mi ha spinto a scrivervi preventivamente e a sottoporvi il quesito :
Cosa posso fare ora per evitare sorprese o come posso premunirmi per ovviare alle stesse, considerata anche la sua inadempienza dei termini di consegna concordati, oltre a quanto di anomalo verificatosi di non aver mai potuto interloquire con lui?
Vi ringrazio e porgo distinti saluti.
D. Orlando.”
Consulenza legale i 29/09/2020
L’avvocato, così come ogni professionista, è tenuto a fornire al proprio cliente, prima della formalizzazione dell’incarico, un preventivo scritto relativo al compenso che andrà ad esigere per l’opera commissionatagli.

In particolare, l’art. 1, comma 141, lett. d) della legge n. 124/2017 prevede l’obbligo di preventivo per l’avvocato.

Il preventivo scritto che l’avvocato deve fornire necessariamente al proprio cliente deve indicare il costo complessivo della pratica e, nello stesso tempo, specificare in modo analitico le singole voci (spese, oneri connessi e comunque prevedibili, compensi).

L’obbligo informativo sulla complessità dell’incarico è altresì precisato dal codice deontologico forense il quale richiede che l’avvocato specifichi al cliente le “attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione” (art. 27 comma 1).

Il preventivo scritto è dovuto anche se il cliente non lo chiede espressamente.

La normativa, però, non stabilisce quali sono le sanzioni per la violazione dell’obbligo di preventivo scritto dell’avvocato.

Secondo il Consiglio nazionale forense, l’eventuale controversia tra cliente e avvocato sul compenso dovuto a quest’ultimo implica l’obbligo per il giudice di applicare il DM 140/2014 ossia i “parametri fissi” delle tariffe professionali forensi stabiliti dalla legge.

In ogni caso, la violazione dell’obbligo di comunicazione “scritta” non risulta idonea a provocare la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale.

Poiché, però, gli obblighi del preventivo scritto e dell’informazione preventiva sulla complessità della causa corrispondono ad esigenze di trasparenza e buona fede nel rapporto tra professionista e assistito, così come sottolineate anche dal codice deontologico, ne consegue che la loro violazione comporta una sanzione disciplinare applicata dall’Ordine di competenza.

Ne consegue che il cliente che si sia trovato dinanzi, solo alla conclusione dell’incarico, una parcella per importi non concordati, può solo:
  • agire davanti al giudice per far rilevare l’assenza del preventivo scritto e chiedere l’applicazione dei parametri forensi indicati al DM 2014;
  • denunciare l’avvocato al consiglio dell’Ordine di appartenenza per chiedere l’irrogazione di una sanzione deontologica.
Peraltro, secondo la costante giurisprudenza, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine potendosi, dunque, discostare da quest’ultimo indicando le voci per cui ritiene di dover riconoscere un compenso inferiore.

Nel caso di specie, l’eventuale giudice chiamato a pronunciarsi terrà conto del ritardo del legale nella consegna del parere e del fatto che lo stesso si sia negato al cliente, senza fornire alcuna spiegazione.

Vi è, inoltre, da considerare che la consegna del parere oltre il termine concordato, seppure oralmente, potrebbe non essere più di interesse per il cliente. Ciò potrebbe essere un ulteriore elemento di valutazione per il giudice chiamato a pronunciarsi.

Tuttavia, non essendoci nulla di scritto, difficilmente si potrebbe sostenere che si tratti di un termine essenziale, scaduto il quale il contratto si intende risolto.

Si deve, inoltre, tenere in considerazione il fatto che il Cliente ha, di fatto, tollerato il ritardo fino ad oggi.

Per quanto riguarda le eventuali azioni da intraprendere nei confronti del legale, si rileva quanto segue.

Se non si ha più interesse a che l’avvocato in questione rediga il parere in questione, è possibile revocare l’incarico, comunicando per iscritto all’avvocato di non avere più interesse alla consegna del parere, essendo ormai ampiamente scaduto il termine concordato.

In tal caso, il professionista potrebbe comunque inviare una parcella per l’attività ormai già svolta.

Ad ogni modo, anche tale parcella potrebbe essere contestata, con le modalità sopra indicata e per gli stessi motivi.

Se, invece, si ha ancora interesse a ricevere il parere, si consiglia di sollecitare per iscritto la consegna del parere, richiedendo il relativo preventivo ed eventualmente fissando un termine ultimo di consegna.


Vittorio G. chiede
venerdì 20/12/2019 - Lombardia
“ho subito una sentenza civile, dove la mia difesa non è mai stata neanche citata e sono stato condannato al pagamento totale delle spese, così costituite: €. 23.000 circa più il 15% di non so che cosa, più CPA ??, più varie non tassate PIU' IVA al 22% ( circa 5.775 €uro) per un totale complessivo di oltre 31.000 €uro.
La domanda: nelle sentenze è previsto il pagamento dell' IVA ?? se SI', ho diritto di avere una fattura dal Tribunale oppure le fatture le fanno solo gli artigiani ??


Consulenza legale i 30/12/2019
Le spese di soccombenza di un giudizio ricomprendono varie voci e il dispositivo della sentenza in esame, sotto questo profilo, è del tutto regolare.

In primo luogo c’è il compenso, quello che prima della riforma del 2012 che ha abolito i tariffari dei professionisti del sistema ordinistico si chiamava “onorario”: precisiamo che, più in particolare, il compenso dell’avvocato era determinato dalla somma di onorari e di “diritti”, ovvero un importo che costituiva il corrispettivo dell’attività puramente intellettuale del professionista ed un importo (i diritti, appunto) legati invece all’attività più “materiale” svolta da quest'ultimo (come l’autentica del mandato, il deposito di atti in Cancelleria, l’apertura del fascicolo di Studio, la corrispondenza informativa con il cliente, ecc.).
Dopo il 2012, la predetta distinzione ha smesso di esistere, ed all’avvocato viene corrisposto un unico importo a titolo, in generale, di “compenso”, per la determinazione del quale oggi si fa riferimento alle cosiddette “tabelle” del Decreto Ministeriale 10/3/2014 n. 55.

Il cosiddetto 15% (percentuale un tempo più contenuta, poi progressivamente aumentata) è il “rimborso forfettario spese generali”, ovvero un importo predeterminato per legge che va a coprire tutte quelle spese realmente sostenute dall’avvocato che, tuttavia, sono estremamente difficili o impossibili da giustificare e provare.
Tale importo copre, ad esempio, il carburante necessario a raggiungere il tribunale ogni volta che c’è un’udienza o per le riunioni fuori studio con il proprio assistito o con la controparte; oppure le fotocopie, spesso di poco valore e per le quali non ci sono o non si tengono giustificativi di spesa; oppure l’acquisto di un libro necessario a studiare ed approfondire la questione giuridica oppure ancora tutte le spese di cancelleria. Ultimo ma non meno importante il fattore “tempo”: quello speso in tribunale, in attesa dell’udienza, quello a fare la coda in cancelleria o presso uno sportello pubblico per il rilascio di certificati o per richiedere chiarimenti.
Tale voce di parcella è imponibile, quindi su di esso si pagano le tasse e l’IVA.

L’espressione “CPA” equivale a Cassa di Previdenza Avvocati ed è l’importo – calcolato nella misura del 4% sul compenso – che si richiede al cliente a titolo di copertura della contribuzione previdenziale. La legge, infatti, impone all’avvocato di versare alla propria Cassa di Previdenza il 4% appunto dell’imponibile su ogni fattura emessa e di tale esborso, sempre per obbligo di legge, si deve far carico il cliente.

Infine c’è l’IVA, imposta la cui esposizione in fattura non deve certo essere spiegata.
A tal proposito chi ha posto il quesito ha fatto un po’ di confusione. Non è corretto chiedersi se “le sentenze prevedano il pagamento dell’IVA”: la sentenza pone a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali della lite. Le spese legali sono le spese del professionista di controparte, il quale – essendo appunto soggetto IVA – espone l’imposta in questione nelle proprie fatture (salvo che non sia soggetto esente Iva, perché magari rientra nel regime fiscale dei minimi, ma si tratta di casi particolari).
L’IVA, insomma, si versa al professionista (che la deve obbligatoriamente richiedere) e non al Tribunale: per lo stesso motivo, dunque, il Tribunale non rilascia fattura ma sarà il professionista avversario, una volta ricevuto dalla parte soccombente il pagamento del compenso stabilito dal Giudice in sentenza, a rilasciare alla stessa regolare fattura, con tutte le voci indicate in dispositivo (compenso, 15%, CPA ed Iva).

Un’ultima annotazione: le spese esenti sono quelle che non sono imponibili.
Si tratta, più precisamente, di spese sostenute dall’avvocato in nome e per conto del cliente e che devono essere debitamente documentate. Tali spese subiscono un trattamento IVA particolare: nel punto 3 dell’articolo 15 della legge IVA, infatti, viene indicato che tali somme non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA. Sono esempi di anticipazioni i pagamenti del Contributo Unificato,le imposte di bollo e registro, le imposte di trascrizione.


Ivan C. chiede
martedì 19/02/2019 - Friuli-Venezia
“Salve, il quesito che vi pongo riguardano le spettanze del mio ex geometra che chiamerò Pippo. Mio fratello a fine 2017 voleva vendere casa di sua proprietà che era accostata a quella di mia proprietà con spazi esterni di un piccolo cortile e dei fabbricati ad uso, auto rimesse / magazzini in comproprietà, non divisi a livello catastale. Mio fratello aveva fatto stimare casa sua e gli spazi in comproprietà da un suo geometra di fiducia per un totale di 140.000.00 € (centoquarantamila euro). Io mi rivolsi al geometra Pippo che mi consigliarono (regolarmente iscritto all’albo dei geometri e anche dei CTU del tribunale) il quale dopo due sopralluoghi se ne venne fuori con una relazione di stima della casa di mio fratello e le comproprietà pari a 125.000.00 € (centoventicinquemila euro). Notai immediatamente che la impaginazione dei valori era completamente sbagliata perché la sommatoria dei valori si fermava a 103.000.00 € (centotremila euro). Mi recai dal geometra Pippo per chiedere chiarimenti, il quale mi rispose che aveva impaginato il valore a 125.000.00 € perché l’altro geometra di mio fratello aveva stimato in 140.00.00 €. Vi lascio immaginare, andai su tutte le furie, me ne andai dal suo ufficio e gli lascia 200.00 € in contanti per il disturbo e gli chiesi di reimpaginarmi i valori di stima a finché la sommatoria risultasse congrua da quanto lui asserito, cosa che non fece e non ha mai fatto. Vista l’incompetenza di Pippo mi sono rivolto ad un altro mio geometra che mi fatto una relazione di stima davvero impeccabile, professionale e seria, che fermava il valore di casa di mio fratello più le comproprietà a 110.000.00 € (centodiecimila euro). Causa la divergenza di stime di 140.00.00 € e di 110.000.00 € abbiamo concluso definitivamente a fine 2018 presso l’Organismo di Mediazione Forense con una stima redatta dal CTU nominato sempre dall’ OMF di 95.000.00 € (novantacinquemila euro) per casa di mio fratello più le comproprietà. Per poi chiudere definitivamente a inizio 2019 dal notaio con l’acquisto da parte mia e quindi la vendita da parte di mio fratello al valore redatto dal CTU dell’OMF. Ora io ho pagato il mio avvocato, il mio notaio, il mio ultimo geometra, ed ora si fa vivo il mio ex geometra Pippo che mi chiede mezzo lettera semplice un bonifico di 800.00 € (ottocento euro) a fronte di un lavoro secondo me svolto in modo grossolano, approssimativo, che favoriva la controparte e che tra l’altro ho già pagato in misura che ritenevo congrua alla quale non ha seguito fattura, per una relazione di stima che a dirla tutta risultava mendace e che custodisco tutt’ora come una tesina redatta da un geometra con una più che emergente mancanza della matematica di base. Devo pagare il geometra Pippo sì o no? Cosa rischio se non lo pago? Mi posso rivalere sul fatto che ha fatto un pessimo lavoro e che favoriva la controparte? Da parte mia non sono mai stati firmati e accettati compensi su base di preventivi del geometra Pippo. Attendo vostre risposte grazie.”
Consulenza legale i 20/02/2019
Il lavoro di geometra rientra nella prestazione d’opera intellettuale disciplinata dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
Ad ogni lavoro eseguito da parte di un professionista dovrebbe seguire una prestazione in denaro da parte del cliente.
In base all’art. 2233 c.c. “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
La medesima norma stabilisce anche che laddove il compenso non sia stato convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, viene determinato dal Giudice.

Nella presente vicenda, in risposta alla prima domanda, riteniamo quindi che il geometra vada pagato.

Riguardo invece alla domanda “cosa rischio se non pago” occorre fare alcune più approfondite osservazioni, premettendo cosa prevede l’attuale legislazione in materia.
A seguito dell’abrogazione della tariffa professionale (L.144/49) dall’art. 9 del D.L. n.1 del 24.01.12 (convertito con modificazione dalla Legge 24.3.2012 n. 27 in vigore dal 23.8.2012) i Collegi non sono più legittimati a vidimare parcelle e a emettere pareri di congruità dei propri iscritti, i quali possono unicamente fornire prova scritta dei compensi pattuiti con il cliente al momento del conferimento d’incarico. Tale principio è enunciato anche nella nota n.2377 del 2013 emessa dal Consiglio Nazionale dei Geometri.
Tuttavia, la modifica successiva apportata all’art. 634 del codice di procedura civile dalla L.81/2017 comporta che anche i lavoratori autonomi (quindi anche i geometri) possano richiedere un decreto ingiuntivo sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Da quanto precede, ne consegue che ad oggi un geometra può chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo se è in possesso di un conferimento di incarico sottoscritto dal cliente ovvero mediante fattura regolarmente registrata.
Tra l’altro, anche ipotizzando che il collegio dia un parere favorevole alla parcella, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, esso non avrebbe comunque un valore vincolante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cassazione ordinanza n. 712/2018).

Ciò premesso in linea teorica, nella presente vicenda mancano sia il conferimento di incarico sottoscritto dal cliente, sia un qualsivoglia accordo sui compensi, sia una fattura regolarmente registrata.
Pertanto, in risposta alla seconda domanda contenuta nel quesito, sicuramente Lei non rischia di vedersi notificare un decreto ingiuntivo da parte del geometra non trattandosi di credito certo liquido ed esigibile come prevede l’art. 633 c.p.c.
Ciò tuttavia non toglie che il geometra possa instaurare una procedura ordinaria (tramite atto di citazione) per vedere accertato dinanzi a un giudice il suo diritto al compenso (e la relativa quantificazione). Teniamo presente che in tal caso, trattandosi di una materia tra quelle rientranti nelle ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria (“pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro", art. 3 D.L 132/2014), prima di rivolgersi ad un giudice (a pena quindi di improcedibilità della domanda) il geometra dovrà mandarLe un invito alla negoziazione assistita.
Tra l’altro i duecento euro furono da Lei dati in contanti e quindi non c’è neanche la prova che sia stato fatto un qualsiasi pagamento per la prestazione effettuata (il geometra potrebbe dire di non aver ricevuto alcun compenso).
Ad ogni modo, ai fini della messa in mora, il geometra (anche per interrompere i termini della prescrizione del credito) dovrebbe inviarLe una lettera raccomandata a/r o una pec in quanto una lettera semplice potrebbe da Lei non essere mai stata ricevuta.

Con riguardo, infine, alla terza domanda contenuta nel quesito si osserva quanto segue.
L’affermazione secondo cui il geometra avrebbe fatto un “pessimo lavoro” va provata. Nel senso che laddove il tecnico azionasse una causa per far accertare e dichiarare dovuto il pagamento di un compenso, si dovrebbe sollevare l’eccezione in quella sede. E in tal caso occorrerebbe una consulenza tecnica d’ufficio per verificare il lavoro svolto.
Quanto poi alla pretesa circostanza secondo cui il geometra avrebbe favorito la controparte, andrebbe parimenti provata. Tra l’altro, detta così, potrebbe apparire anche diffamatoria nei confronti del professionista. Quindi, suggeriamo di non utilizzarla come argomentazione.

A. G. chiede
giovedì 18/10/2018 - Emilia-Romagna
“Buongiorno , vi scrivo per chiedere un parere riguardo la parcella di un avvocato . Nel 2016 ho dato in comodato di uso gratuito a mio fratello un appartamento per uso commerciale , purtroppo mio fratello non voleva lasciare più l'appartamento e perciò ho dovuto chiedere ad un avvocato di assistermi , 4 mesi fa abbiamo concluso il procedimento ed il giudice ci ha dato ragione ; abbiamo fatto due procedure ( c'è stato il ricorso di mio fratello contro la prima condanna che era in toto ) .
Al momento del conto l'avvocato mi presenta la parcella di 55000 euro scontata a 35000 euro per poi suggerirmi che se pago con metodi non legali potrei dargli anche solo 15000 euro , aggiungo che avevo già dato 5000 euro e che non avendo preventivo non ero pronto ad aspettarmi altri 55000 euro !! le due cause sono state valutate dal giudice in fase di condanna a 800 euro ed in appello 1200 euro . Anche volendo ammettere che siano di valore "indeterminabile " perché ci si riferisce al comodato d'uso gratuito ( ma solo come classificazione perché invece il bene che è un appartamento di 77 metri quadri ad uso commerciale accatastato in C1 è determinabile ...) l'avvocato si è riferito alla fascia che va da 55000 a 250000 . è corretta ? è corretta anche la parcella ? grazie in anticipo !”
Consulenza legale i 25/10/2018
Va innanzitutto precisato che, non è possibile, a priori e sulla base delle informazioni fornite nel quesito, esprimere valutazioni circa la “correttezza” della parcella in questione.
Infatti al fine di stabilire la congruità o meno della richiesta di pagamento occorrerebbe valutare la tipologia e la complessità dell’attività svolta dal legale (nel quesito ci si limita a dare sommarie indicazioni sull’oggetto dell’attività stessa e sul fatto che si è trattato di due procedimenti, di cui verosimilmente uno di impugnazione).
Ciò premesso, in materia di compenso dei professionisti, e in particolar modo, per quanto qui interessa, degli avvocati, è necessario far riferimento all’art. 2233 del c.c., il quale stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. Il relativo accordo tra avvocato e cliente deve essere redatto in forma scritta sotto pena di nullità.
Da quanto sopra emerge che la legge attribuisce un ruolo prioritario agli accordi intervenuti tra le parti. Il che tuttavia non legittima la pattuizione di onorari di qualsiasi importo, anche eccessivo e sproporzionato rispetto all’attività svolta: infatti il secondo comma del citato art. 2233 c.c. precisa che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Inoltre l’art. 29 del vigente Codice Deontologico Forense stabilisce che “l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere”.
Dunque l’eventuale richiesta, da parte del legale, di somme palesemente non congrue può rilevare sul piano deontologico e dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell’avvocato.
Nel caso in esame, peraltro, a quanto è dato comprendere, non risulta alcun preventivo o, comunque, alcun accordo scritto che determini la misura del compenso.
Ora, pur non potendo, in questa sede, esprimere un giudizio sulla richiesta di onorari, proprio perché - come anticipato - non si conoscono né i particolari dell’attività svolta né il contenuto in dettaglio della nota spese (o addirittura della parcella) del legale, è comunque possibile formulare alcune osservazioni.
La prima è che l’importo indicato è certamente un importo elevato, considerato il tipo di questione trattata, e dunque risulta più che legittima la richiesta di “approfondimenti” sulla questione.
La seconda è che un procedimento avente ad oggetto la restituzione di un immobile concesso in comodato non può considerarsi di valore indeterminabile, se non altro perché c’è un parametro sicuro cui fare riferimento, costituito dal valore dell’immobile in questione.
Da quanto riferito sembra di capire che il legale in questo caso abbia redatto una nota spese scritta, una parcella proforma o addirittura (anche se sembra improbabile) una fattura, comunque un documento scritto che attesti l’esistenza di una richiesta di pagamento di quel determinato importo.
Pertanto, qualora il legale persista nella propria pretesa, ci si può rivolgere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, tenendo presente che quest’ultimo organo è competente sia a vigilare sulla condotta degli iscritti, sia ad esprimere pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (funzione di c.d. opinamento delle parcelle). Inoltre il Consiglio dell’Ordine svolge anche una funzione conciliativa tra avvocati e clienti su eventuali controversie sorte in dipendenza dell’esercizio professionale.

Nicola C. chiede
mercoledì 07/03/2018 - Calabria
“salve vi inoltro una nuova richiesta di consulenza indipendente da quella in corso inviatevi il 28/2/2018 e riconfermata stamattina. Chiedo un'altra consulenza così esplicitata :

Sono un funzionario ingegnere impiegato in P.A. che sono in contenzioso con un'altra Amministrazione statale a cui ho fatto in orario libero dal servizio, dopo essere stato autorizzato ex art. 53 del Dl.vo 165/2001 dalla mia Amministrazione, alcune consulenze da ingegnere, contabilizzando 100 ore di lavoro.

L'Amministrazione debitrice ha deliberato di pagare queste ore come se fossero ore di straordinario fatte in seno alla mia P.A.

Io invece ho richiesto che mi fosse riconosciuta l'attività professionale e pertanto ogni ora mi doveva essere pagata con le tariffe delle vacazioni dell'Ordine degli Ingegneri.

Loro si oppongono motivando il tutto sul fatto che "sussistendo il regime dell'art. 53 del Dl.vo 165/2001 e poiché sono un impiegato, non posso essere pagato a parcella".

La loro motivazione comunicatami con lettera del gennaio 2018 è contraria ad una loro precedente espressione formale del 2016 ossia una lettera ove avevano comunicato alla mia Amministrazione che il parametro delle vacazioni orarie era applicabile nel mio caso e ne avevano ottenuto liberatoria da quest’ultima.

Il loro responsabile del procedimento che segue la pratica, però sostiene in modo soggettivo che l'importo calcolato con le vacazioni è troppo elevato e secondo lui non mi spetta perché sono un pubblico impiegato e vale il regime dell’art. 53 del Dl.vo 165/2001.

Chiedo :
1) un parere legale sulla problematica di cui sopra
2) altresì di sapere se la problematica ed anche il fatto che sussistono le due determinazioni contrastanti del 2018 e del 2016, può essere contestata in sede di TAR
3) se non è così posso rivolgermi al giudice del lavoro?
4) in entrambi i casi se vado in giudizio mi fate l'assistenza giudiziaria e quanto mi costa?

Ossequiosi saluti
N. C.”
Consulenza legale i 17/03/2018
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Tale autorizzazione viene rilasciata o negata sulla base di criteri e parametri oggettivi, fissati dalle singole amministrazioni e volti a evitare che i dipendenti pubblici
  • esercitino attività vietate agli stessi dalla legge
  • riducano l’impegno e l’efficienza nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione proprio a causa del tempo e delle energie dedicati al secondo lavoro
  • si pongano in una condizione di conflitto di interesse rispetto all’impiego presso la pubblica amministrazione, soprattutto quando tale conflitto possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche esercitate.

Bisogna dunque distinguere tra
  • incompatibilità assoluta (riferita alle attività di carattere commerciale, industriale o professionale), la quale trova applicazione per i dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50%
  • incompatibilità relativa (riferita a incarichi retribuiti privi del carattere della stabilità e il cui esercizio da parte del dipendente pubblico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’autorità competente).

Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53.
Ad alcune categorie di dipendenti pubblici non si applicano i divieti e i limiti all’esercizio di un secondo lavoro esaminati finora. In particolare, possono svolgere attività libero professionale
  • i docenti della scuola, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, competenti a verificare la compatibilità della seconda attività con l’orario di insegnamento e di servizio
  • i docenti universitari a tempo determinato
  • il personale sanitario, sia in regime intramoenia (cioè all’interno della struttura sanitaria pubblica) e sia extramoenia (all’esterno)
  • i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% anche se a tempo indeterminato.
Questi soggetti, dunque, possono aprire partita Iva, sempre a condizione che la relativa attività privata non sia incompatibile o non determini un conflitto di interessi rispetto all’impiego pubblico.
Con riferimento alla misura del compenso l’art. 2233 c.c. al secondo comma stabilisce che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Inoltre, si riporta una massima della CORTE DEI CONTI - sezione del controllo - deliberazione 5 dicembre 1985, n. 1607: << Agli ingegneri e architetti docenti di scuola media o dipendenti da enti regionali, che abbiano prestato la propria opera professionale, su autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ad altri enti purché pubblici, gli onorari spettanti debbono essere calcolati apportando all'ammontare determinato in base alla tariffa per i liberi professionisti una riduzione non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà>>; che offre l'occasione di rivisitare, sia pur per sommi capi, la disciplina giuridica sulle incompatibilità del pubblico dipendente con particolare riguardo alla possibilità di esercizio di attività libero professionale.
L'esercizio della libera professione da parte degli ingegneri ed architetti, dipendenti di amministrazioni dello Stato, delle province o dei comuni è regolato dall'art. 62 del «regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto», approvato con r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, ed emanato per l'attuazione e per il coordinamento della l. 24 giugno 1923 n. 1395 (art. 7), concernente la «tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti».
La norma, mentre consente l'iscrizione nei rispettivi albi professionali, (l'albo degli architetti fu separato con r.d. 27 ottobre 1927 n. 2145), con assoggettamento alla disciplina dell'ordine (1 ° comma), subordina l'esercizio della libera professione alla non sussistenza di «alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali o da capitolati» (2° comma) e prescrive in ogni caso la necessità di espressa autorizzazione del capo gerarchico dell'amministrazione di appartenenza (3° comma).
La medesima norma riserva alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse (4° comma), fissati (al successivo 5° comma) sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, a meno che la prestazione sia resa insieme a liberi professionisti quali componenti di una commissione.
La disposizione in questione si pone perciò come norma regolatrice dell'esercizio professionale e dei relativi onorari, per i quali viene fatto rinvio alla tariffa professionale (che è quella approvata con Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche), mentre, per le incompatibilità, viene fatto rinvio alla normativa di status dei singoli ordinamenti di appartenenza. In questo quadro normativo, si evidenzia come la speciale disciplina dettata, in senso riduttivo, per i compensi, presupponga che le prestazioni siano state rese a favore di altri enti (su autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza), mentre nessuna riduzione viene prevista per eventuali prestazioni professionali, sempre autorizzate, rese a privati.
La riduzione degli onorari di tariffa, in effetti, costituisce una eccezione alla regola dei minimi inderogabili (art. unico I. 5 maggio 1976 n. 340) e trova riscontro in quella (del 20%) prevista dal disciplinare - tipo, per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche, approvato con d.m. 15 dicembre 1955 n. 22608 (art. 9).
La derogabilità dei minimi tariffari è espressamente consentita a seguito della intervenuta interpretazione autentica, contenuta nell'art. 6 I. 1 ° luglio 1977 n. 404, riferita all'art. unico I. 5 maggio 1976 n. 340, secondo cui quella regola «deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati».
Del resto, secondo la Corte suprema di Cassazione, l'art. 2233 e.e. attribuisce alle tariffe un carattere sussidiario e pertanto l'inderogabilità delle tariffe, già fissata con l'art. 6 del d.m. 21 agosto 1958 n. 211 (riguardante l'adeguamento delle tariffe professionali degli ingegneri), era da ritenersi illegittima (Cass. 18 ottobre 1972, n. 3123, Foro it., Rep. 1972, voce Professioni intellettuali, n. 114).
È ragionevole pertanto ritenere che la norma, nel suo contesto unitario, abbia voluto stabilire un nesso inscindibile tra esercizio autorizzato di attività professionale e riduzione del compenso per le attività rese ad enti pubblici (compresi quelli con finalità di pubblico interesse), di modo che, in tutti i casi nei quali il diritto all'esercizio della libera professione, in via continuativa, temporanea o saltuaria, resti condizionato, oltre che alla iscrizione all'albo, ad una apposita autorizzazione gerarchica, non può trovare applicazione la riduzione degli onorari di tariffa, a vantaggio dell'ente che della prestazione si avvale.
Per le suesposte considerazioni è ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa che non trovi fondamento la non applicabilità della riduzione tariffale agli incarichi conferiti da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza. Quanto affermato trova conferma in alcune pronunce che, anche se non del tutto specifiche, consentono di inferire che la norma in esame debba trovare applicazione integrale (Corte conti, sez. contr., 15 novembre 1973, n. 539, id., Rep. 1974, voce Impiegato dello Stato, n. 256; Cons. Stato sez. V, 27 novembre 1981, n. 613, id., 1982, III, 248; T.A.R. Lombardia 19 settembre 1979, n. 328, id., Rep. 1980, voce cit., n. 396). Peraltro secondo le istruzioni del ministero dei lavori pubblici (circ. 21 agosto 1962, n. 14174, punto 5, lett. a) quella riduzione va applicata in ogni caso per i collaudatori funzionari in attività di servizio

Per quanto riguarda, invece il quesito n.2, relativo a quelle che lei definisce “due determinazioni contrastanti” non avendo evidenza dei due documenti non si riesce a dare una precisa risposta sulla loro impugnabilità presso il Tribunale Amministrativo, ma sulla scorta degli indirizzi giurisprudenziali sopra citati potrebbe essere, in ogni caso, una strada non consigliabile.

Per quanto riguarda il quesito n. 3, in quanto la prestazione lavorativa in oggetto è tipica attività libero-professionale e, pertanto, non assoggettata alla disciplina processuale lavoristica prevista dall’art. 409 c.p.c. che presuppone, invece, l’esistenza della subordinazione della prestazione lavorativa.
Pertanto, eventualmente, rimane da adire il giudice ordinario per la liquidazione e/o per il recupero del compenso professionale.




Anonimo chiede
martedì 10/10/2017 - Campania
“Vorrei sapere il valore legale del documento del 2004 inviatovi via e-mail.
E' una patto di quota lite? Se è, speriamo, nullo cosa succede alla sentenza emessa?
In attesa della V/s cortese risposta porgo distinti saluti”
Consulenza legale i 18/10/2017
Per patto di quota lite s’intende l’accordo tra avvocato e cliente in base al quale quest’ultimo si obbliga a corrispondere i compensi professionali per l’attività legale svolta, in misura proporzionata o comunque commisurata al risultato ottenuto.

Negli anni, la materia è stata oggetto di numerose modifiche miranti a liberalizzare la professione forense, ma tese altresì a tutelarne il decoro, ed evitare che l’avvocato finisse con l’avere nella causa un interesse personale.
A seguito della abrogazione del 3° comma dell’art. 2233 c.c., e l’enunciazione del principio di libera determinazione del compenso sancito dall’art. 2 della L. 04/08/2006, n. 248, era stata avanzata l’idea che il patto di quota lite fosse pienamente lecito, con l’unico limite della forma scritta ad substantiam.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 247 del 2012, si è assistito ad un drastico revirement poiché l’art. 13 dell’anzidetta novella, dopo aver ribadito il principio della libera determinabilità dei compensi dell’avvocato, ha espressamente sancito il divieto dei patti con i quali si stabilisca che l’avvocato percepisca come compenso “in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione, o della ragione litigiosa”, pur prevedendo la determinabilità degli onorari a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

Ad ogni modo, e per quel che ivi interessa, la disciplina applicabile ratione temporis è quella contenuta nell’oramai abrogato art. 2233 c.c. 3° comma in base al quale “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Infatti l’art. 11 delle Preleggi prevede che "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", salvo che la retroattività non venga ad essere espressamente sancita dal legislatore o comunque, sia ricavabile in maniera non equivoca dalla formulazione della norma.

Né il cd. Decreto Bersani, né tantomeno la Legge n. 247 del 2012 prevedono alcunché con riguardo ai rapporti sorti nel passato, ragione per la quale alla valutanda scrittura privata andrà applicata la normativa vigente ratione temporis e dunque l’art. 2233 c.c.
Orbene la scrittura privata del 06.09.2004 prevedeva che “gli onorari [omissis] sono convenuti nella misura del 6% della somma che [omissis] sarà liquidata dall'amministrazione", chiaramente determinando il compenso per l’avvocato su una quota del diritto controverso dell’assistito, circostanza che legittimerebbe un’azione per la declaratoria della nullità del patto.

Senonché occorre evidenziare che, dai documenti in nostro possesso, non è possibile evincere ed assumere con certezza che le somme richieste dal legale con il decreto ingiuntivo siano quelle asseritamente dovute in base al patto di quota lite, ed invece non siano quelle richieste in base alle tabelle professionali vigenti.
Sembra opportuno chiarire che la nullità del patto di quota lite non fa venir meno il contratto di mandato professionale conferito all’avvocato ed il suo diritto al compenso, pertanto se anche l’accordo fosse nullo sarebbe comunque dovuto l’onorario stabilito in base al tariffario vigente al momento in cui si è completata la prestazione professionale richiesta, e quindi con la pubblicazione della sentenza nel 2006 il riferimento deve essere fatto al DM 127/2004 (Corte di Cassazione, ord. n. 4949 del 2 febbraio 2017).

Ed effettivamente i compensi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo, parrebbero più vicini agli onorari previsti per quel tipo di procedimento e con riferimento al valore della controversia, dal citato Decreto Ministeriale, ragion per cui un'eventuale azione volta a far dichiarare nullo il patto di determinazione del compenso non sembrerebbe giovare in alcun modo alla sua posizione.

Sembrerebbe vantaggioso, piuttosto, con riguardo ai pagamenti effettuati a saldo dei compensi per il suddetto giudizio, qualora si abbia la disponibilità di prove a supporto della configurabilità del reato di truffa, valutare la sussistenza di una eventuale responsabilità penale del legale.

Fabio B. chiede
lunedì 13/03/2017 - Liguria
“Spett. Studio Brocardi,
tempo fa mi sono rivolto al Vostro Studio per avere un parere sulla collazione a fronte di una dichiarazione di pagamento. Avevo posto lo stesso quesito ad un avvocato nel novembre del 2015, per avere un parere di massima mi erano stati chiesti 400 euro che avevo pagato in contanti. A marzo 2016 telefonicamente l'avvocato mi comunicava che l'onere della prova del pagamento spettava a me e quindi io rispondevo che non ero interessato a proseguire con analisi approfondite del caso e lo scrivevo in modo inequivocabile anche per e mail, in quanto non disponevo di prove di pagamenti.
Nel luglio del 2016 mi è arrivata una proforma di parcella per un parere scritto che io non avevo mai richiesto, nè ricevuto.
A quel punto ho richiesto chiarimenti e l'avvocato mi ha mandato copia del parere via e mail con ricevuta di ritorno allegata e mi sono accorto che l'indirizzo era sbagliato e che il tutto era stato spedito a mio fratello ( la parte avversa) il quale ha potuto così leggere tutta l'analisi e la strategia con relativi punti deboli.
Io ero stato molto chiaro con l'avvocato e ( pure per iscritto) chiedevo preventivi per poi poter decidere se proseguire o meno nelle analisi e nelle eventuali azioni da farsi, non ho mai firmato nessun incarico.
Adesso l'avvocato mi ha fatto scrivere da un altro avvocato nel quale mi chiede di pagare la parcella di circa 2.600 euro più spese.
Cosa devo fare ?

Consulenza legale i 20/03/2017
Per quanto riguarda il primo pagamento, effettuato in contanti, purtroppo l’avvocato ha ragione: se (e solo se, si noti bene) il cliente riconosce di aver chiesto un parere e che questo è stato reso (e quindi il conferimento dell’incarico e la prestazione del professionista non sono in discussione) la prova del pagamento la deve dare chi sostiene di aver adempiuto al proprio obbligo.
Va tenuto presente, tuttavia, come si specificherà meglio di seguito, che la misura del compenso doveva essere pattuita per iscritto, e quindi che l’avvocato – se pretende il pagamento di € 400,00 – dovrebbe dimostrare che era intervenuto l’accordo tra le parti su questa cifra.
Nel caso in cui, dunque, il legale dovesse muovere causa al cliente per ottenere il pagamento in oggetto, avrà l’onere di provare che la somma da versare è effettivamente quella da lui richiesta.

Per quanto riguarda, invece, il parare scritto per il quale è stata inviata parcella nel luglio 2016, va in primo luogo osservato che né l’art. 23 del Codice Deontologico Forense, che riguarda il conferimento dell’incarico all’avvocato, né la disciplina del codice civile relativa al lavoro autonomo professionale/intellettuale (art. 2229 e seguenti) prescrivono l’obbligo della forma scritta per il mandato: “Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti” (Cassazione civile, sez. I, 05/02/2016, n. 2319).
Pertanto, nel caso di specie, non si potrà eccepire al legale che non era stato conferito alcun incarico scritto: tuttavia, dal quesito si evince chiaramente che sussiste la prova scritta del contrario, ovvero che il cliente aveva scritto al legale di non voler proseguire nel mandato e di non desiderare ulteriori pareri ed approfondimenti.
Se l’avvocato ha comunque steso il parere, lo ha fatto, dunque, senza aver ricevuto prima uno specifico incarico ed anzi contro la volontà del cliente.

Va inoltre considerato che, in base all’art. 27 del medesimo Codice Deontologico sui “Doveri di informazione”, “L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.”.
Il cliente aveva specificamente richiesto un preventivo scritto per un eventuale ulteriore parere, e la circostanza per la quale tale richiesta era stata totalmente ignorata, costituisce ulteriore prova della volontà del cliente di non proseguire con ulteriori attività in mancanza di ragguagli sui prevedibili costi della stessa.

Già quanto sopra osservato è di per sé sufficiente a rendere infondata la pretesa di pagamento.

Si aggiunga, in subordine, la circostanza per cui in base all’art. 2233 cod. civ., terzo comma: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Pertanto, non solo – nella fattispecie in esame – il “patto” tra il professionista ed il cliente sulla redazione del parere scritta non è mai intervenuto ma, quand’anche fosse intervenuto, avrebbe dovuto assumere la forma scritta a pena di nullità, cosicché la misura del compenso non potrebbe essere comunque in automatico quella richiesta dal legale.

Solo da ultimo va considerato – perché trattasi dell’argomento meno rilevante – che il parere è stato spedito ad un diverso indirizzo ed in particolar modo proprio quello della controparte: se dunque – e si sottolinea “se”, ma non è questo il caso – il parere fosse stato veramente richiesto dal cliente, la prestazione andrebbe pagata perché effettivamente resa, ma sotto il profilo del quantum (ovvero della misura richiesta) andrebbe legittimamente considerato l’eventuale danno subìto per il ritardo nell’acquisizione del parere stesso nonché per il fatto che la controparte ha conosciuto in anticipo la strategia difensiva dell’avversario.

In definitiva, per concludere, si dovrà rispondere al legale che assiste il presunto creditore, che l’incarico professionale non è mai stato conferito, che sussiste prova scritta del fatto che il cliente aveva espressamente vietato lo svolgimento di ulteriore attività legale e che aveva subordinato, in ogni caso, la medesima alla previa formulazione di un preventivo; in via del tutto subordinata, il cliente potrà far presente che non è stata pattuito alcun accordo scritto per la determinazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., e che comunque il fatto che l’invio del parere – mai pervenuto a destinazione – sia stato indirizzato al fratello ha causato un danno che andrebbe senz’altro considerato ai fini del pagamento della prestazione professionale.

La parcella, quindi, ad avviso di chi scrive, non andrà pagata: il cliente deve essere consapevole che andrà incontro ad una richiesta giudiziale di pagamento (anche, probabilmente, all’emissione di un decreto ingiuntivo), avverso la quale egli avrà tuttavia tutto il diritto di proporre opposizione facendone valere l’infondatezza per tutti i motivi sopra evidenziati.
Il cliente, poi, sin d’ora, è legittimato e libero di presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine per violazione dei doveri deontologici di correttezza, informazione, fiducia e diligenza: anzi, la prospettazione a controparte di tale eventualità potrebbe forse far desistere il legale da ogni pretesa.

Francesco B. chiede
lunedì 04/04/2016 - Puglia
“Con un legale avevo predisposto un accordo, mai sottoscritto, comunque ho dato incarichi vari si di civile che di TAR, 3-4 incarichi sono stati chiusi e pagati con € 1000- 1500 con fatture, resomi conto che trascurava altre mie esigenze, comunicavo formale appunto, di farmi sapere se aveva tempo per me, così non fosse avrei provveduto, così ho fatto, rimasti due ricorsi presentati al TAR uno 2012 e uno 2013, alla fine del 2015 decido sollevarlo dall'incarico, per motivi che e inutile indicare, al che con il ricevimento della documentazione mi comunica le relative parcelle sino alla presentazione dei ricorsi, il prezzo indicato e di quasi € 5.000,00 l'uno.
Orbene le domande sono queste, tenuto conto, se pur verbalmente per ogni prestazione finita e fatturata ho pagato 1000-1500, può l'avvocato pretendere € 5.000,00 circa per cadauno ricorso in piedi ? potendo provare che per altri servizi contestuali ho pagando quanto sopra detto !”
Consulenza legale i 15/04/2016
Preliminarmente occorre chiarire che a nulla rileva che l'avvocato non abbia fornito un preventivo scritto al momento dell'affidamento dell'incarico professionale.
Infatti, ad oggi, l'avvocato non ha l'obbligo sempre e comunque di fornire all'assistito un preventivo scritto. L'obbligo c'è solo nel caso in cui l'assistito ne faccia richiesta espressa all'avvocato.
A tale proposito, l'art. 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che "Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale".
Nel DDL concorrenza, ancora in fase di discussione e quindi non ancora in vigore alla data odierna, si vorrebbe introdurre l'obbligo per l'avvocato di predisporre sempre un preventivo in forma scritta, anche in assenza di richiesta espressa da parte del cliente.
Nel caso di specie, pertanto, l'avvocato non aveva alcun obbligo di predisporre il preventivo per iscritto.
Ciò premesso, occorre chiarire se il professionista, a fronte dello svolgimento di prestazioni "assimilabili" e/o analoghe, svolte in tempi diversi, possa richiedere compensi differenti; in particolare, compensi superiori rispetto a quelli già richiesti.
La questione centrale è comprendere se il compenso richiesto sia "congruo" a fronte dell'attività professionale svolta in favore dell'assistito.
Nel caso di specie, in cui al momento dell'affidamento dell'incarico non era stato redatto un preventivo in forma scritta e, ad oggi, non sembra esservi consenso sul quantum del compenso, occorre fare riferimento ai parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Infatti, l'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, stabilisce che: "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
Per quanto riguarda la determinazione della congruità del compenso richiesto per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nonostante i ricorsi siano stati introdotti nel 2012 e nel 2013, occorre fare riferimento ai compensi previsti nel D.M. n. 55/2014, il quale, all'art. 28 stabilisce specificamente che i parametri in esso inseriti "si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".
Peraltro, al fine di poter verificare la congruità dei compensi richiesti, occorrerebbe conoscere, quantomeno, il valore della controversia. Si consideri in ogni caso che, in applicazione dei parametri sopraccitati, per un giudizio da proporsi dinanzi al TAR, una richiesta pari ad euro 5.000,00, comprensiva della fase di studio e della fase introduttiva del giudizio, potrebbe essere considerata congrua.
In sostanza, nel caso in cui il preventivo non sia stato redatto in forma scritta, a nulla rileva che il legale abbia richiesto un compenso superiore rispetto a medesime (o simili) prestazioni professionali svolte in passato, poiché ciò che rileva, e che bisogna indagare, è se il compenso richiesto risponda o meni ai parametri indicati nel D.M. n. 55/2014.

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