(massima n. 1)
Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e per l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, c.p.c.) notificato unitamente alla sentenza o al provvedimento di liquidazione dei compensi all'avvocato non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, comma primo, c.p.c., che consegue, invece, unicamente all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l'elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all'introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell'ambito del quale soltanto può e deve operare l'impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all'esecuzione forzata.