Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti(1), ancorché in monete differenti(2), i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente(3), salvo patto contrario [1246 nn. 2 e 4].
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti(1), ancorché in monete differenti(2), i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente(3), salvo patto contrario [1246 nn. 2 e 4].
La compensazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente
Si riscontra spesso nella pratica bancaria un accordo che prevede che il conto possa essere ora attivo ora passivo rispettivamente per le due parti. La tecnica bancaria e la teoria giuridica riconoscono in questo accordo la presenza di un contratto di conto corrente bancario, cosiddetto reciproco, con il quale si mira ad ottenere la finalità di un regolamento unitario di diverse operazioni e rapporti. Con evidente riferimento a questa pratica, il legislatore pone oggi la norma per la disciplina positiva della regolamentazione in conto corrente dei molteplici rapporti e conti intercorrenti tra banca e cliente.
II principio del contratto normativo, che si è visto operante per il contratto di conto corrente, trova qui piena ed assoluta applicazione, operando il raggruppamento delle diverse partite nel conto e permettendo il verificarsi della loro reciproca compensazione. Per espressa volontà legislativa, la compensazione non e ostacolata dalla diversa natura della valuta indicata sul conto o sul rapporto ; l'ostacolo e eliminato dalle esplicite norme sui pagamenti di denaro (art. 1277 e segg. cod. civ.).
La disposizione in esame oltre che dal riferimento alle norme sul contratto di conto corrente, discende immediatamente dall'applicazione delle norme sulla compensazione in generale. Infatti, ove si abbia in presenza di debiti che abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, ugualmente liquidi ed esigibili, la compensazione si attua di diritto (art. 1243 del c.c.).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 10024/2023
In tema di contratto di conto corrente, il principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe sicché la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo.Cass. civ. n. 14321/2022
Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.Cass. civ. n. 10117/2021
In tema di rapporti bancari, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione di cui all'articolo 1853 c.c. tra il saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di credito su altro conto dello stesso cliente.Cass. civ. n. 1445/2020
La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.Cass. civ. n. 17914/2019
L'art. 1853 c.c. prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/10/2016).Cass. civ. n. 12953/2016
La disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.Cass. civ. n. 512/2016
La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l'estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 l. fall. ma alla compensazione, ammessa dall'art. 56 l. fall., tra il credito della banca verso il cliente poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest'ultimo.Cass. civ. n. 2801/2009
Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall'art. 1853 cod. civ esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).Cass. civ. n. 10208/2007
La compensazione tra i saldi attivi, e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti. Ne deriva che il giroconto da un rapporto attivo a uno passivo del cliente, ancora aperti, configura pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fallim., e non compensazione.Cass. civ. n. 18947/2005
In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall'avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto; al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l'invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l'eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell'obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall'altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni.Cass. civ. n. 4735/1998
La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.Cass. civ. n. 9307/1994
L'art. 1853 c.c. prevede la compensazione ex lege solo tra i saldi passivi di un rapporto di conto corrente ed i saldi attivi di altri rapporti o conti del cliente con la medesima banca e non anche la compensazione tra il saldo passivo di un conto e la costituzione di una corrispondente passività per apertura di credito in altro conto dello stesso cliente.
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