(massima n. 1)
Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall'art. 1853 cod. civ esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).