(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono pił rapporti o pił conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unitą dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalitą proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontą di segno contrario da parte del cliente.