(massima n. 1)
In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall'avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto; al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l'invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l'eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell'obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall'altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni.