(massima n. 1)
In tema di rapporti bancari, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione di cui all'articolo 1853 c.c. tra il saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di credito su altro conto dello stesso cliente.