(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
427 Infine ho altamente apprezzato le ragioni esposte dalla Commissione reale nella sua relazione per giustificare il diritto degli eredi del conduttore di ottenere lo scioglimento del contratto a seguito della morte del loro autore.
Facendole mie ho considerato però che subordinando il diritto concesso alla dimostrazione dell'onerosità di una ulteriore permanenza del vincolo si costringono gli eredi ad una prova difficile. Ho preferito, quindi, ammettere il recesso per il solo fatto della morte del conduttore, da notificare entro tre mesi dalla morte stessa mediante licenza che dia un preavviso non inferiore a tre mesi.
Sull'esempio del progetto del 1936 il beneficio è stato da me limitato al caso in cui è vietata la sublocazione; ed infatti se il subaffitto è permesso, l'erede dell'inquilino può rimediare con l'uso della facoltà concessa alle conseguenze in cui lo pone la continuazione del rapporto locatizio. Ma appunto perché la sublocazione viene considerata come rimedio che dà gli stessi vantaggi sostanziali del recesso, ho disposto che, anche quando la sublocazione stata i punti al mento vietata il locatore può evitare lo scioglimento del contratto nella fattispecie cui considerata, autorizzando la sublocazione non oltre quindici giorni dopo la notificazione della licenza.