Nella vendita [1470] su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce(1) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi [1477].
Nella vendita [1470] su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce(1) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi [1477].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 5713/1990
La vendita «su documenti», di cui all'art. 1527 c.c., postula che sia gią stato rilasciato il titolo rappresentativo della merce (da parte del depositario o del vettore), e, pertanto, non č configurabile quando il contratto venga concluso prima della formazione di quel titolo.Cass. civ. n. 3482/1987
Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, anche il diritto di far valere l'eventuale responsabilitą risarcitoria del vettore, spettano al legittimo possessore del titolo (senza necessitą di girata, ove detta lettera sia al portatore, come consentito dall'art. 964 c.n.), mentre č in proposito irrilevante che il pagamento del prezzi sia avvenuto a mezzo banca, secondo la previsione dell'art. 1530 c.c., considerato che la banca medesima riceve il titolo rappresentativo in qualitą di delegata al pagamento, provvedendo poi a trasferirlo al compratore-delegante.Cass. civ. n. 4388/1976
Sia la vendita su documenti, regolata dall'art. 1527 c.c., sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti č sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi č che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca.
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