(massima n. 1)
La clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo è legittima se, in caso di risoluzione, permette al concedente di ricevere non più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto. L'applicazione dell'art. 1526 c.c. non è incompatibile con la previsione contrattuale di una clausola penale, purché essa non attribuisca al concedente più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.