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Articolo 1510 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Luogo della consegna

Dispositivo dell'art. 1510 Codice Civile

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza [1182], ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737](1) ; le spese del trasporto sono a carico del compratore [1475](2).

Note

(1) Pertanto la cosa viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Nel caso di vendita di cosa generica, la consegna vale anche come specificazione (v. 1378 c.c.)
(2) Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto.

Ratio Legis

La norma disciplina le modalità di consegna di un bene mobile, atteso che questa costituisce una delle obbligazioni gravanti sul venditore (1476, 1477 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1510 Codice Civile

Luogo della consegna di cose mobili

Consegna nel luogo ove il venditore aveva il domicilio o la sede dell'impresa al momento della vendita.
Non v'è sede più naturale del contratto che il domicilio del venditore o la sede dell'impresa al momento della vendita.

Diversamente se la cosa al momento della vendita si trovava altrove e le parti ne erano a conoscenza. In tal caso la sede naturale della vendita, il luogo che i contraenti hanno tenuto presente come il più adatto, come il meno scomodo per entrambi per la consegna della cosa è il luogo ove la cosa si trovava al tempo del contratto.
Il compratore di un'auto sa che normalmente deve ritirarla dove l'auto si trovava al tempo del contratto, cioè nella fabbrica o nel deposito del venditore.
Ma se è stata venduta un'auto sinistrata che si trova depositata presso un terzo o nei margini di una strada ove è stata immobilizzata e dove sarà disponibile solo dopo gli opportuni accertamenti dell'autorità giudiziaria, la sede del contratto in tale caso è il luogo ove la cosa si trova.


Cosa da trasportarsi da un luogo all'altro

Se per patto la cosa dev'essere trasportata da un luogo all'altro, la legge suppone che il venditore abbia solo l'obbligo della consegna nella maniera usuale in commercio, debba cioè rimettere la cosa al vettore o allo spedizioniere.
Le spese di trasporto sono però a carico del compratore poiché normalmente il compratore se ha il diritto di farsi spedire ove vuole la cosa comprata, se può perciò, avendo pattuito tale spedizione, pretendere la consegna della cosa al vettore o allo spedizioniere, deve però normalmente sopportare le spese di trasporto, poiché è utile suo particolare (e deve lui sopportare le corrispondenti spese, se non ha pattuito il contrario) avere la cosa in un posto diverso da quello ove si trovava al tempo del contratto.

Analogamente: il mittente (e dopo di lui il destinatario) possono dare contrordini al vettore, ma a spese proprie. Analogamente il committente può disporre talune variazioni dell'opera e deve eseguirle l'appaltatore: ma le eventuali maggiori spese sono a carico del committente.
Insomma venditore, vettore, appaltatore, se dalla controparte nuovi ordini che non modificano in maniera essenziale il contenuto della prestazione, devono darvi esecuzione; non ne devono però subire l'eventuale maggior costo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

363 L'art. 391, ricollegandosi all'art. 353 secondo comma che fa coincidere con l'individuazione il passaggio di proprietà nella vendita di cose generiche, afferma la regola, ormai consolidatasi nella dottrina e nella giurisprudenza, che nella vendita stessa, se le cose devono trasportarsi da un luogo ad un altro, la individuazione si verifica, oltre che d'accordo tra le parti interessate, anche con la consegna che il venditore ne faccia al vettore o allo spedizioniere.
368 Nell'art. 396 si dettano talune norme sulle modalità della consegna.
Si stabilisce anzitutto che, in mancanza di patto speciale, la consegna di cosa mobile deve avvenire nel luogo dove il venditore aveva il solo domicilio o la sua azienda al momento del contratto ovvero nel luogo dove la cosa si trovava al momento del contratto stesso, purché in quest'ultimo caso le parti ne fossero a conoscenza, e ciò per evitare un onere imprevisto al compratore, ignaro dell'ubicazione della cosa.
Si prescrive poi, per le cose trasportate da un luogo ad un altro, che, salvo patto o uso contrario, il venditore adempie l'obbligazione di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Massime relative all'art. 1510 Codice Civile

Cass. civ. n. 782/2020

La previsione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.

Cass. civ. n. 31067/2019

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.

Cass. civ. n. 13377/2018

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c..

Cass. civ. n. 11811/2018

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione).

Cass. civ. n. 16771/2016

In tema d'imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, in caso di acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c., a cui la norma tributaria rimanda, l'effetto traslativo si considera verificato alla data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, a meno che le condizioni dello specifico contratto, che è onere del contribuente allegare, non indichino un momento diverso, sicché, in base alla regola generale di cui all'art. 75 (attuale 109), comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, il relativo costo si considera sostenuto e va, quindi, imputato all'esercizio dell'anno in cui il bene è stato spedito.

Cass. civ. n. 16961/2014

Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, sicché, per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la stipulazione della clausola "porto franco", perché questa esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo.

Cass. civ. n. 10343/2014

Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile.

Cass. civ. n. 2084/2014

La previsione di cui all'art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell'inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall'art. 1228 cod. civ.

Cass. civ. n. 25423/2013

In caso di vendita di beni mobili da trasportare pattuita con clausola "franco partenza", il venditore, a norma dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, rispondendo solo dell'integrità della stessa al momento della consegna al vettore.

Cass. civ. n. 553/2012

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c..

Cass. civ. n. 15905/2011

In tema di trasporto di merci, la pattuizione della clausola CIF comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica di per sè lo spostamento convenzionale del luogo di consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base al menzionato principio e ad una corretta interpretazione della clausola CIF in concreto stipulata, aveva affermato il diritto della società venditrice di conseguire l'indennizzo assicurativo per la merce caricata a bordo della nave in buone condizioni, venduta nel corso del viaggio e giunta a destinazione avariata, sul presupposto che, trattandosi di merce oggetto di una pluralità di vendite e spedita a diversi compratori senza distinzione di lotti, il venditore non si libera dall'obbligo di consegna in favore dei compratori con la messa a disposizione della merce a beneficio del vettore, soggiacendo, invece, all'onere di separazione dei lotti al fine della loro individuazione).

Cass. civ. n. 27125/2006

Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell'acquirente solo dell'obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti.

Cass. civ. n. 21055/2006

La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza — ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

Cass. civ. n. 1057/2005

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c.

Cass. civ. n. 10133/2004

Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che, in caso di inosservanza, non vieta la sua circolazione secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.

Cass. civ. n. 6756/2004

Nell'ipotesi di acquisto di bene (nel caso, imbarcazione) che si trovi nell'attuale detenzione di un terzo (nel caso, ormeggiatore), gli obblighi di quest'ultimo con riferimento al bene medesimo rimangono immutati e continuano ad essere regolati dal contratto (nel caso, di ormeggio) concluso con il precedente proprietario (venditore) fino a quando non vengano determinate nuove condizioni al riguardo.

Cass. civ. n. 7634/2003

In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato ex lege a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di «assegno del porto», per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Né modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma c.c.

Cass. civ. n. 15389/2002

In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola "fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.

Cass. civ. n. 14565/2002

Nelle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l'ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia stata data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l'inoltro all'acquirente. Ne consegue che, qualora non vi sia prova di una preventiva risposta di accettazione, luogo di conclusione del contratto, per la determinazione della competenza territoriale, è quello in cui è avvenuta la detta consegna.

Cass. civ. n. 8212/2001

Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, secondo comma, c.c., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento — fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, primo comma, c.c.

Cass. civ. n. 4344/2001

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel genus il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio.

Cass. civ. n. 13957/1999

Con la consegna della merce al vettore, ai sensi dell'art. 1510 c.c.; la proprietà della stessa ed il rischio del suo perimento si trasferiscono all'acquirente. Ne consegue che l'assicuratore del venditore, se indennizza il proprio assicurato per il fatto verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga male, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno.

Cass. civ. n. 2817/1999

L'art. 1510, secondo comma c.c. pone la presunzione secondo cui, nella vendita di una cosa da trasportare da un luogo all'altro, deve considerarsi quale ipotesi normale quella della «vendita con spedizione», mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa «una vendita con consegna all'arrivo». La norma in questione è dunque disponibile, ma essendo la regola quella della «vendita con spedizione», perché possa ritenersi l'esistenza del patto contrario, occorre il concorso di elementi precisi e univoci atti a dimostrare la volontà di deroga.

Cass. civ. n. 1300/1998

La rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c. Tuttavia, quando non vi sia contestazione né dell'avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce né dell'integrità dei pacchi stessi, ma il compratore contesti il contenuto dei pacchi in relazione all'obbligo del venditore di consegnare tutta la merce oggetto della vendita, nella quantità convenuta, incombe sul venditore stesso la prova di aver consegnato al compratore tutta la merce, e tale prova non può essere costituita dalla fattura di accompagnamento dei pacchi sottoscritta dal compratore e restituita al vettore allo spedizioniere al momento della loro ricezione e prima della loro apertura, dato che tale fattura fornisce la prova dell'avvenuta ricezione dei pacchi stessi e, mancando una riserva, anche dell'integrità del loro imballaggio, ma non del loro contenuto.

Cass. civ. n. 5643/1995

Poiché in materia contrattuale è regola generale quella del carattere vincolante delle pattuizioni in cui si esprime la volontà negoziale (art. 1372 c.c.), deve ritenersi che la clausola che preveda nella vendita con spedizione che la consegna della merce debba farsi ad un determinato vettore imponga una specifica modalità di adempimento della prestazione del venditore, con la conseguenza che questi si rende inadempiente ove effettui la consegna ad un trasportatore diverso da quello indicato in contratto e non può conseguire la liberazione dalla propria obbligazione se non con la consegna della merce all'acquirente, la prova della quale costituisce onere del venditore stesso. Incorre, pertanto, in vizio di omessa motivazione la sentenza che attribuisca a detta clausola soltanto il valore di un'indicazione di massima, non diretta a creare obblighi, senza indicare gli elementi negoziali che giustifichino un tale assunto, rendendo conto dell'operata valutazione con argomentazioni logicamente adeguate.

Cass. civ. n. 1381/1994

Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalità esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, così, la veste di ausiliari ex lege del compratore, a prescindere da una effettiva volontà di quest'ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell'inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall'art. 1228 c.c., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. o C.I.F. che attiene soltanto all'assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalità e le regole imposte dalla comune diligenza.

Cass. civ. n. 4331/1993

L'art. 1510, secondo comma, c.c., che nell'ipotesi di vendita a distanza libera il venditore dall'obbligo di consegna della cosa al compratore con la consegna al vettore o spedizioniere, è applicabile ad altre figure negoziali da cui, comunque, scaturisca l'obbligo di consegna o restituzione della cosa: è comunque fatto salvo il patto contrario, come nel caso in cui, in virtù di accordo, la parte si sia obbligata non semplicemente alla restituzione della merce, ma alla riconsegna di essa al domicilio della controparte, nel qual caso l'obbligazione è da ritenere adempiuta se - e nel momento in cui - il vettore riconsegna le cose al destinatario, per cui, in mancanza, il mittente risponde del fatto colposo del vettore.

Cass. civ. n. 8345/1990

Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto un genus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.

Cass. civ. n. 4818/1981

La consegna — costituente una delle obbligazioni del venditore — è l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Pertanto, quando dal contratto risulta che il venditore si è obbligato a mettere a disposizione il suo personale specializzato, sia pure verso compenso da conteggiarsi a parte, per la messa in opera della macchina — che indica nel linguaggio tecnico la collocazione di un apparecchio o di una struttura o delle parti di un impianto nel luogo in cui devono funzionare — deve ritenersi che le parti abbiano inteso che a carico del venditore sussiste l'obbligo di provvedere al montaggio come requisito indispensabile per l'adempimento dell'obbligazione di consegnare, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del locus destinatae solutionis, si deve avere riguardo allo stabilimento dell'acquirente dove, col montaggio della macchina, viene effettuata quella consegna nel senso sopra indicato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1510 Codice Civile

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Sergio M. C. chiede
giovedì 17/11/2016 - Sicilia
“Una fattura, successivamente azionata con d.i., è fondata su "documento di trasporto" la cui sottoscrizione non è riconducibile al "destinatario" (nella fattispecie non sussistendo la figura terza del "trasportatore" in quanto il "destinatario" avrebbe preso in carico la merce direttamente presso il fornitore) è esperibile, in sede di opposizione al d.i., l'azione di querela di falso ex art. 221 cpc a verificazione del d.d.t.? Se si quale sarebbe la modalità preferibile (autonoma o incidentale) e quali risultati si dovrebbero attendere? Resto in attesa. Saluti.”
Consulenza legale i 23/11/2016
IL D.P.R. 472/1996 ha introdotto il documento di trasporto (DDT) in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento; esso vale a certificare un trasferimento di merci dal cedente/venditore al cessionario acquirente, la cui consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna.
Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario ovvero mediante l’ausilio di un trasportator che si assume l’incarico della consegna.
Da questi brevi cenni, dunque, se ne deve dedurre che non ci si deve stupire se nel caso di specie il DDT sia stato emesso pur in assenza della figura del trasportatore, avendo lo stesso destinatario preso in carico la merce direttamente presso il fornitore.

Trattasi, infatti, di un documento che deve essere necessariamente emesso sia prima della consegna diretta che prima dell’affidamento dei beni al trasportatore e che deve peraltro contenere l’indicazione di alcuni elementi obbligatori relativi al venditore, al destinatario, al tipo di merce consegnata nonché alla data in cui la merce lascia la sede del cedente (che può essere la data del documento ovvero una data diversa).
Va ricordato che, dal punto di vista fiscale, dopo la soppressione della bolla di accompagnamento, l’introduzione del documento di trasporto permette alle imprese di continuare ad emettere la fattura differita, la quale senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso, mancando il giustificativo di consegna.

Ciò vale sia per i fornitori all’ingrosso (quale sembra essere la parte venditrice del caso di specie) sia per i commercianti al minuto i quali, qualora non intendano avvalersi della fatturazione immediata, devono emettere lo scontrino fiscale, un documento (di trasporto, di consegna o altro idoneo documento) avente le caratteristiche di cui all’articolo unico comma 3 DPR 472/1996, ed infine, entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, fattura differita.

Si ricorda che i documenti di trasporto consentono anche di vincere le presunzioni di cui all’art. 53 DPR 633/1972, c.d. “presunzioni di cessione e di acquisto”, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività.
Ma, i documenti di trasporto non rispondono solo all’adempimento della normativa fiscale, ricoprendo anche necessità di carattere civilistico, come ad esempio la tutela e la garanzia per cedente e cessionario dell’avvenuta consegna delle merci, tant’è che si ritiene opportuno certificare anche con DDT operazioni che sarebbero esenti per la legislazione fiscale al solo fine di ottenere dalla controparte ricevuta dell’effettiva consegna dei beni.
Da questo punto di vista va detto che, mentre la fattura è atto unilaterale del fornitore, per cui non ha alcuna valenza probatoria, il documento di trasporto è idoneo a certificare un trasferimento di merci dal cedente/venditore al cessionario/acquirente, qualora sia da questi sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 1510 co. 2° c.c., infatti, la vendita di cose da trasportare si presume vendita con spedizione, nella quale il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore.

I DDT privi di sottoscrizione sono del tutto privi di valore probatorio.
Posto quanto sopra, dunque, qualora sia stato emesso un decreto ingiuntivo sulla base di una fattura a sua volta fondata su documento di trasporto, non sarà la fattura ad assumere valenza probatoria, bensì il documento di trasporto, unico titolo integrante il contratto perfezionatosi tra le parti.
Allorchè la sottoscrizione apposta su tale documento di trasporto risulti falsa, al fine di conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli sotto altro aspetto dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione, si potrà fare ricorso allo strumento processuale della querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale.
Trattasi di un procedimento, disciplinato dagli artt. 221 e ss. cpc, diretto appunto ad accertare l’autenticità o la falsità della prova documentale.
Essa può essere proposta in via principale con una specifica domanda avente come unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento, ovvero in via incidentale nel corso della causa in cui viene prodotto il documento considerato rilevante ai fini della decisione e idoneo ad assumere efficacia di fede privilegiata.

Nel caso di specie, poiché il documento della cui falsità si discute è proprio quello sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo, si ritiene conveniente proporre la querela di falso in via incidentale nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, deve osservarsi che anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso configura una azione a sé, considerato appunto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell’accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale (ossia il giudizio di opposizione).

La relativa decisione verrà assunta con sentenza che, una volta passata in giudicato, farà stato a tutti gli effetti.
Nulla cambia per quanto concerne la competenza per materia, essendo la relativa causa riservata, sia in caso di querela di falso proposta in via principale che incidentale, al Tribunale in composizione collegiale; pertanto, il Giudice davanti al quale la querela di falso fosse incidentalmente proposta, dovrà rimettere la causa relativa alla sola querela al Tribunale competente ex art. 34 cpc, disponendo nel contempo la sospensione del processo principale ex art. 295 cpc fino alla decisione della querela di falso.

Infine va rilevato che la querela di falso proposta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta un altro vantaggio per l’opponente, ossia quello di avvalersi del combinato disposto di cui agli artt. 649 e 186 ter cpc, cioè di chiedere al giudice istruttore del giudizio di opposizione di sospendere l’efficacia provvisoria del decreto opposto nelle more della decisione sulla querela, sospensione che non può non essere concessa ricorrendo i gravi motivi richiesti da tale norma (presunta falsità del documento su cui si fonda l’ingiunzione) e argomentando dall’art. 186 ter cpc il quale dispone che la provvisoria esecutorietà non può mai essere disposta ove la controparte abbia proposto querela di falso.

Andrea chiede
domenica 26/12/2010
“Se la cosa viene spedita con posta prioritaria e non viene ricevuta dal compratore, il compratore puo' richiedere il rimborso in denaro dell'oggetto non ricevuto o un'altra spedizione di un oggetto uguale a quello non ricevuto?
grazie.”
Consulenza legale i 20/01/2011

La compravendita, in quanto tipico contratto consensuale, opera trasferendo immediatamente la proprietà del bene dal venditore al compratore. Ciò comporta che al compratore, dal momento della conclusione del negozio, venga trasmesso anche il c.d. "rischio", inteso come rischio del perimento della cosa (e cioè il rischio che la cosa si distrugga, cui è equiparabile il caso in cui la cosa venga "persa", nel caso in cui la cosa venduta debba essere trasportata da un luogo all'altro): è il principio espresso dal brocardo res perit domino.

Quindi, se l'acquisto si era già perfezionato, il venditore, che ai sensi dell'art. 1510 del c.c. "si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere", non risponde della mancata ricezione del bene da parte del compratore.

In giurisprudenza, con riguardo al caso di vendita di cose generiche, si è affermato che la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere vale come individuazione, sicché il compratore, divenuto proprietario e possessore della merce, ha facoltà di agire contro il vettore in caso di perdita della merce durante il viaggio (così Cass. Civ. 01/4344: "In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, determinando in caso di vendita di cose determinate solo nel "genus" il trasferimento della proprietà al compratore per effetto della individuazione sicché il destinatario compratore (divenuto proprietario e possessore della merce) ha facoltà di agire contro il vettore, in caso di perdita della merce durante il viaggio").