Cassazione civile Sez. III sentenza n. 397 del 21 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola relativa al pagamento «in contanti» contenuta in un contratto di compravendita attiene al mezzo e non all'epoca del pagamento, con la conseguenza che la stessa deve essere interpretata nel senso che il prezzo deve essere versato in denaro e non anche che ciņ debba avvenire contestualmente alla consegna della cosa venduta.

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