(massima n. 1)
La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, č operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015).