(massima n. 1)
Pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione contrattuale, derivante dall'incontro delle volontą delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtł del mancato rifiuto della proposta, il fine, cui sovrintende la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1333 c.c., di evitare che la sfera giuridica del soggetto possa essere interessata da una manifestazione di volontą altrui, consente che l'inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifiuto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilmente apprezzabile come dettato dalla volontą di non avvalersene (nella specie č stato ritenuto tale il ricorso alla procedura espropriativa, da parte di un comune, pur in presenza di una proposta di cessione del bene a prezzo simbolico, formulata dal proprietario.